Sentenza del 11/03/2020 n. 6796 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Impugnazione dell'avviso di accertamento ICI anno 2008 per 26 cespiti (15 fabbricati e 11 aree fabbricabili) per complessivi Euro 131.576,80; censure riguardavano carenze di motivazione (mancata indicazione delle rendite catastali, superfici e criteri per le aree edificabili), mancata allegazione di atti richiamati, contestazione del possesso di alcuni cespiti e omessa adozione da parte del Comune del regolamento ai sensi del D.Lgs. 446/1997 art.59. In primo grado il ricorso era stato respinto; in appello l'atto era stato parzialmente riformato solo per alcuni cespiti non più in possesso. La Curatela ha proposto ricorso per cassazione articolando quattro motivi.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato i primi tre motivi (primo ritenuto inammissibile per vizio di formulazione e per i limiti dell'art.360 c.p.c., comma 1, n.5; secondo e terzo ritenuti infondati in quanto l'avviso, basandosi sui dati dichiarati dal contribuente e sui documenti catastali e di parte prodotti, era sufficientemente motivato e non era necessario allegare delibere comunali pubbliche), mentre ha accolto il quarto motivo relativo all'omessa motivazione su punti decisivi (la Commissione regionale non aveva esaminato/districato tutte le emergenze probatorie relative ai cespiti non più posseduti o a riduzioni per possesso parziale), ritenendo che la sentenza di merito dovesse essere cassata in parte. Ha disposto la cassazione della decisione impugnata e il rinvio alla Commissione Tributaria Regionale della Campania, in diversa composizione, per nuovo esame limitatamente alle questioni indicate, con pronuncia sulle spese di giudizio.
Norme richiamate
Codice di procedura civile, art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5
art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5
Dopo la modifica del 2012 il vizio rilevante è l'omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione; non è più configurabile la nozione ampia di "contraddittoria motivazione" come motivo autonomo di cassazione.
Codice di procedura civile, art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3
art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3
Richiama la violazione di legge; impiegato per censurare presunte violazioni delle norme tributarie sulla motivazione e sugli obblighi documentali dell'avviso di accertamento.
Legge n. 241 del 1990, art. 3
Principio generale sulla motivazione degli atti amministrativi: l'atto deve consentire al destinatario di conoscere le ragioni della decisione; nel contesto tributario l'avviso deve esporre gli elementi essenziali della pretesa.
Legge n. 212 del 2000, art. 7
Obbligo di motivazione dell'avviso di accertamento con l'indicazione degli atti e dei documenti su cui si fonda la determinazione del tributo, nei limiti in cui tali atti non siano conoscibili dal contribuente; le delibere pubbliche, però, si presumono conoscibili.
D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5
D.Lgs. n. 504/1992, art. 5, comma 5
Stabilisce che la base imponibile per le aree edificabili è il valore venale in comune commercio alla data del 1º gennaio dell'anno d'imposta; il giudice richiede che l'avviso consenta di conoscere il criterio di determinazione del valore.
D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 59
D.Lgs. n. 446/1997, art. 59, comma 1, lett. g (e art. 52 richiamato)
Attribuisce ai comuni la facoltà di determinare valori venali zonali periodici; tale determinazione è facoltativa: la sua assenza non invalida automaticamente l'accertamento, bensì incide sulle sanzioni (mancanza dell'elemento psicologico del soggetto sanzionabile).
D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 5
D.Lgs. n. 472/1997, art. 5
Richiamato in relazione all'elemento psicologico delle sanzioni tributarie: l'assenza del regolamento comunale esclude spesso la colpevolezza richiesta per le sanzioni.
D.P.R. n. 504 del 1992, art. 5
D.P.R. n. 504/1992, art. 5
Richiama i criteri per la determinazione della base imponibile e l'uso dei dati catastali/dichiarati; la Corte ha ritenuto che, se l'avviso riprende dati dichiarati e risultanze catastali allegate, la motivazione è adeguata.
Massime di principio
- L'avviso di accertamento soddisfa il requisito motivazionale se mette il contribuente in condizione di conoscere gli elementi essenziali della pretesa (an e quantum): non sempre è necessario allegare atti generali pubblici come delibere comunali, che si presumono conoscibili.
- Quando l'amministrazione basa l'accertamento su dati dichiarati dal contribuente e su documenti catastali o di parte introdotti in giudizio, l'avviso può considerarsi sufficientemente motivato anche se non esplicita dettagli tecnico-giuridici approfonditi sui criteri di valutazione.
- La mancata adozione da parte del Comune del regolamento per la determinazione dei valori venali zonali è in generale un fattore che incide sulle sanzioni (escludendone talvolta l'elemento soggettivo), ma non determina automaticamente l'illegittimità dell'accertamento tributario.
- Dopo la riforma normativa del 2012, in sede di legittimità il vizio di motivazione è efficacemente censurabile quando il giudice non abbia esaminato o omesso di decidere su fatti decisivi posti in discussione dalle parti; la Corte di Cassazione può cassare e rinviare se il giudice di merito non ha valutato tutte le emergenze probatorie o non ha motivato il rifiuto di specifiche deduzioni difensive.
- Se il contribuente documenta la perdita del possesso di singoli cespiti o il possesso per frazione di anno, il giudice è tenuto a esaminare puntualmente ciascuna prova e a motivare la decisione per ogni cespite; omissioni in tal senso giustificano il rinvio per nuovo esame.
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