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Sentenza

Sentenza n. 417/2026 - Genova, Sezione 2

per l’ottemperanza della sentenza del Tribunale di Imperia, sez. lav., 24.10.2024, n. 212, passata in giudicato;

Giustizia amministrativa202600037

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Liguria - Genova, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: Inadempimento del Ministero all’obbligo di eseguire la sentenza del Tribunale di Imperia, sez. lav., 24 ottobre 2024, n. 212, relativa al riconoscimento della carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2020/21-2023/24

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente precaria)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Imperia, passata in giudicato, che aveva accertato il suo diritto alla carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, del valore di € 500,00 per ciascuno degli anni scolastici 2020/21, 2021/22, 2022/23 e 2023/24, condannando il Ministero all’emissione della carta e all’accredito complessivo di € 2.000,00, oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria e interessi legali. La ricorrente aveva notificato la decisione all’Amministrazione il 1° dicembre 2024 ed era decorso il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Il Ministero si è costituito, ma non ha contestato il mancato adempimento né fornito prova dell’esecuzione degli obblighi risultanti dal titolo esecutivo.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo fondata l’actio iudicati. Il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni ha reso procedibile l’azione di ottemperanza. Poiché il Ministero non ha dimostrato l’avvenuto adempimento, è stato ordinato di eseguire il giudicato entro sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza, mediante il rilascio della carta del docente e l’accredito di € 2.000,00, oltre ai relativi accessori. Per l’eventuale perdurante inadempimento è stato nominato commissario ad acta il Direttore della competente Direzione generale ministeriale, con obbligo di provvedere in via sostitutiva entro trenta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza. È stata inoltre applicata, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., una penalità di mora di € 10,00 per ogni giorno di ritardo, decorrente dal sessantesimo giorno dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza e fino all’adempimento o all’insediamento del commissario. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in € 500,00 oltre accessori, contributo unificato e distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Consente al giudice dell’ottemperanza di fissare, su richiesta, una penalità di mora per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell’esecuzione del giudicato.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, conv. in l. n. 30/1997

    Prevede il termine dilatorio, o termine di grazia, per l’esecuzione dei provvedimenti giudiziari nei confronti delle amministrazioni pubbliche; il suo decorso è stato ritenuto verificato prima della proposizione dell’azione di ottemperanza.

  • art. 2697 c.c.

    Il Ministero, quale debitore dell’obbligazione risultante dal titolo esecutivo, avrebbe dovuto provare l’avvenuto adempimento; la mancata contestazione e l’assenza di prova hanno condotto all’accoglimento dell’actio iudicati.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, decorso il termine dilatorio previsto per l’esecuzione dei provvedimenti giudiziari nei confronti delle amministrazioni pubbliche, il creditore può chiedere l’attuazione coattiva degli obblighi risultanti dal giudicato.
  • L’amministrazione onerata dell’esecuzione del giudicato deve dimostrare l’avvenuto adempimento; la mera costituzione in giudizio, in assenza di contestazioni e di prova dell’esecuzione, non impedisce l’accoglimento dell’actio iudicati.
  • Quando l’esecuzione del giudicato richiede non soltanto il pagamento di una somma, ma anche l’adozione di un’attività amministrativa o materiale ulteriore, il giudice dell’ottemperanza può assegnare un termine per l’adempimento, nominare un commissario ad acta per l’eventuale esecuzione sostitutiva e fissare una penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
  • La penalità di mora può decorrere dalla scadenza del termine assegnato per l’adempimento e cessare con l’effettiva esecuzione del giudicato oppure, in caso di inadempimento, con l’insediamento del commissario ad acta.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaScuola
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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