Cassazione Civile, Ordinanza n. 36077/2022 del 09/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha accolto il ricorso, ha cassato la sentenza della CTR che aveva dichiarato inammissibile l'appello e ha rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, per l'esame del merito della controversia e per la regolazione anche delle spese del giudizio di legittimità.
Esito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
Un contribuente aveva impugnato un invito al pagamento di euro 862,50 emesso a titolo di contributo unificato per un precedente ricorso giurisdizionale. Il ricorso di primo grado era stato rigettato; in appello, la Commissione tributaria regionale aveva dichiarato l'impugnazione inammissibile per asserita carenza di specificità dei motivi, ritenendo che l'atto non indicasse in modo sufficiente le ragioni di censura richieste dall'art. 53 del d.lgs. n. 546 del 1992. Il contribuente ricorreva per cassazione con un unico motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione dell'art. 1, comma 2, e dell'art. 53 del d.lgs. n. 546 del 1992, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., sostenendo che l'appello fosse invece specifico e che la CTR avesse errato nel dichiararlo inammissibile. La Corte rilevava che la sentenza impugnata aveva in realtà compreso e riportato il contenuto delle doglianze, sicché l'appello consentiva di individuare le censure rivolte alla decisione di primo grado.
Norme richiamate
art. 53 d.lgs. n. 546 del 1992
Nel processo tributario la sanzione di inammissibilità dell'appello per difetto di specificità dei motivi va interpretata restrittivamente; è applicabile solo quando manchi o sia assolutamente incerto uno degli elementi richiesti, mentre va privilegiata la possibilità di esaminare il merito se dall'atto risulti comunque la volontà di censurare la decisione di primo grado.
art. 1, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992
Richiamato insieme all'art. 53 del decreto sul processo tributario come parametro della dedotta violazione di legge.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Norma processuale indicata come parametro del motivo di ricorso per cassazione per violazione e falsa applicazione di legge.
art. 14 disp. prel. c.c.
La Corte richiama il criterio di interpretazione restrittiva delle norme eccezionali, sottolineando che la previsione di inammissibilità limita l'accesso alla giustizia.
Massime di principio
- Nel processo tributario l'inammissibilità dell'appello per difetto di specificità dei motivi costituisce una sanzione eccezionale e deve essere applicata in modo restrittivo.
- È sufficiente, ai fini della specificità dei motivi di appello, che l'atto consenta di individuare le censure rivolte alla decisione di primo grado e manifesti in modo chiaro la volontà di contestarla.
- Se il giudice d'appello dimostra di aver compreso le doglianze dell'appellante e ne riporta il contenuto, ciò è indice della sufficiente specificità dell'impugnazione.
- L'inammissibilità per genericità non può essere dichiarata quando non vi sia assoluta incertezza sugli elementi essenziali dell'atto di appello.
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