Cassazione Penale, Sentenza n. 43622/2024 del 28/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza d'appello che lo aveva dichiarato colpevole del reato previsto dall'art. 73 d.lgs. 6/9/2011, n. 159 (guida nonostante revoca patente mentre sottoposto ad avviso orale). L'eccezione principale dedotta era la nullità della citazione a comparire in Corte d'appello per non essere stata eseguita nel luogo di detenzione: Maione, detenuto per altra causa, non era stato citato presso l'istituto penitenziario ma nel domicilio precedentemente eletto, sicché la notifica sarebbe invalida
La decisione
La Corte di cassazione ha constatato che, nel frattempo, il reato si era estinto per prescrizione ai sensi degli artt. 157 e 160 c.p. Ha rilevato inoltre la fondatezza dell'eccezione sulla nullità della notifica al detenuto (rilevando il principio secondo cui le notificazioni all'imputato detenuto vanno eseguite nel luogo di detenzione), ma ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata per intervenuta prescrizione. La Corte ha precisato che l'estinzione per prescrizione prevale e che non è possibile, in mancanza di elementi immediatamente rilevabili dagli atti, pronunciare una formula più ampia di proscioglimento ai sensi dell'art. 129, comma 2, c.p.p.
Norme richiamate
art. 73 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159
art. 73 d.lgs. 6/9/2011 n.159
Norma che disciplina il fatto contestato (guida nonostante revoca della patente in presenza di misura di prevenzione personale)
art. 157 cod. pen.
art. 157, primo comma, c.p.
Regola i termini della prescrizione penale; applicata per accertare l'estinzione del reato
art. 160 cod. pen.
art. 160, ultimo comma, c.p.
Disciplina il computo della prescrizione tenendo conto delle sospensioni di legge; utilizzata nel calcolo del termine prescrizionale
art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176
art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020 n.137, conv. l. 18/12/2020 n.176
Prevede la trattazione scritta del giudizio di cassazione; la procedura è stata seguita ai sensi di tale disposizione
art. 129, comma 2, cod. proc. pen.
art. 129, comma 2, c.p.p.
Limita la possibilità della Corte di cassazione di pronunciare una formula liberatoria più ampia quando i presupposti di merito non risultano immediatamente dai atti
Sez. U, n. 12778 del 27/02/2020 (giurisprudenza)
Sez. U, n. 12778/27-02-2020, Rv. 278869
Principio secondo cui le notificazioni all'imputato detenuto, se la detenzione risulta dagli atti, devono essere eseguite nel luogo di detenzione; la mancata esecuzione è causa di nullità a regime intermedio
Massime di principio
- Se l'imputato è detenuto e la detenzione risulta dagli atti, le notificazioni processuali devono essere eseguite presso l'istituto di detenzione: la mancata notifica in quel luogo determina una nullità che può essere rilevata anche in cassazione come vizio a regime intermedio
- Se, durante il giudizio di cassazione, il reato si è estinto per prescrizione, la Corte può annullare senza rinvio la sentenza impugnata per causa estintiva; l'estinzione per prescrizione prevale su questioni di merito non definitivamente appurabili dagli atti
- La Corte di cassazione non può formulare una decisione di merito più favorevole all'imputato (es. formula piena di proscioglimento) se i presupposti per farlo non emergono in modo immediato e chiaro dagli atti; in tali casi occorre il rinvio o l'annullamento per i vizi formali rilevanti
- Nel valutare la prescrizione è necessario calcolare correttamente i termini tenendo conto delle sospensioni previste dalla legge (art. 160 c.p.); questioni di computo possono determinare l'estinzione del reato anche quando permangono profili sostanziali non definitivamente valutabili
- In situazioni analoghe, difesa e ufficio istruzione devono verificare tempestivamente l'esattezza e la regolarità delle notificazioni (soprattutto per detenuti) per evitare nullità che possano estendere i tempi e favorire la prescrizione
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