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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27768/2021 del 12/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha accolto il primo, secondo e terzo motivo di ricorso, dichiarando assorbito il quarto. Ha cassato la sentenza della CTR e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito accogliendo l'originario ricorso della contribuente. Ha inoltre compensato le spese dell'intero procedimento in considerazione dell'evoluzione giurisprudenziale in materia.

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia riguarda un avviso di accertamento catastale con cui l'Ufficio del Territorio aveva rideterminato classe, categoria e rendita di un immobile sito in una microzona comunale (microzona 17, Delle Vittorie-Trionfale), in applicazione della revisione del classamento prevista dall'art. 1, comma 335, della L. n. 311/2004. La contribuente aveva impugnato l'atto sostenendo che la motivazione fosse meramente stereotipata e seriale, priva dell'indicazione dei presupposti concreti e specifici del riclassamento e delle caratteristiche dell'immobile, nonché delle ragioni della disparità di trattamento rispetto ad altri immobili del medesimo stabile o della stessa microzona. Inoltre aveva dedotto la mancata allegazione dei documenti richiamati nell'avviso. La CTR aveva rigettato l'appello ritenendo congruamente motivato il provvedimento; in cassazione la contribuente ha proposto quattro motivi: violazione delle norme in tema di classamento e dello Statuto del contribuente per carenza di motivazione; violazione degli artt. 3 e 53 Cost. per disparità di trattamento; difetto di comparazione con immobili similari; violazione dell'art. 7 L. n. 212/2000 per mancata allegazione dei documenti richiamati.

Norme richiamate

  • art. 380 bis c.p.c.

    come integralmente sostituito dal comma 1, lett. e), dell'art. 1-bis del d.l. n. 168/2016, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 197/2016

    norma processuale che consente la trattazione camerale non partecipata del ricorso

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    vizio di violazione o falsa applicazione di legge dedotto con riferimento ai primi, secondo, terzo e quarto motivo

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    vizio di omesso esame di fatto decisivo dedotto nel secondo motivo

  • art. 1, comma 335, L. n. 311/2004

    la revisione parziale del classamento in microzone è legittima ma richiede motivazione rigorosa e specifica sugli elementi concreti che incidono sul singolo immobile

  • art. 9 d.P.R. n. 1142/1949

    norma richiamata dalla ricorrente in tema di classamento e rendita catastale

  • artt. 8 e 9 d.P.R. n. 138/1998

    i criteri di classamento e i parametri valutativi devono essere concretamente esplicitati nella motivazione del nuovo classamento

  • artt. 7 e 10, comma 1, L. n. 212/2000

    lo Statuto del contribuente impone trasparenza e conoscibilità delle ragioni dell'atto impositivo

  • artt. 3 e 53 Cost.

    richiamati per censurare la disparità di trattamento fiscale e catastale

  • art. 1, comma 1, L. n. 241/1990

    principio di imparzialità e buon andamento richiamato in relazione alla motivazione e alla comparazione degli immobili

  • art. 7 L. n. 212/2000

    richiamato per sostenere la necessità di allegare gli atti e i documenti menzionati nell'avviso

  • art. 1, comma 336, L. n. 311/2004

    richiamato solo per distinguere l'ipotesi da quella della revisione per immobili non dichiarati o variazioni edilizie non denunciate

  • art. 3, comma 58, L. n. 662/1996

    richiamato solo per distinguere l'ipotesi da quella del classamento non aggiornato o palesemente incongruo

Massime di principio

  • Nel riclassamento d'ufficio ai sensi dell'art. 1, comma 335, L. n. 311/2004, la motivazione dell'atto non può limitarsi al richiamo del significativo scostamento tra valori medi della microzona, ma deve indicare in modo concreto gli elementi di fatto che hanno inciso sul diverso classamento della singola unità immobiliare.
  • La revisione parziale del classamento per microzone ha natura diffusa e collettiva, ma la sua applicazione al singolo immobile richiede la specificazione, ex ante, delle ragioni che rendono quella particolare unità soggetta alla variazione di classe e rendita.
  • Tra gli elementi da esplicitare rientrano sia i fattori di contesto urbano e ambientale sia le caratteristiche edilizie del fabbricato e della singola unità; non è sufficiente un riferimento generico alla microzona o a formule di stile.
  • La motivazione dell'avviso di riclassamento non può essere integrata successivamente in giudizio dall'Amministrazione: la legittimità dell'atto va valutata sulla base delle ragioni enunciate nell'atto stesso, non sulla difesa resa dal contribuente in contenzioso.
  • Il contribuente deve essere posto in condizione di conoscere preventivamente le concrete ragioni della variazione catastale per esercitare effettivamente il diritto di difesa; la mera possibilità di contraddire in giudizio non sana una motivazione originariamente insufficiente.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributi
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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