Sentenza n. 84/2026 - Torino, Sezione 3
per l'ottemperanza DELLA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI TORINO - SEZIONE LAVORO N. 981/2024, DEPOSITATA IL 15/04/2024 NEL GIUDIZIO N.R.G. 5339/2023, NON IMPUGNATA E PASSATA IN GIUDICATO.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Torino, Sezione lavoro, n. 981/2024, passata in giudicato, con omesso pagamento delle somme liquidate
Esito
Favorevole al ricorrente (creditrice giudiziale)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza ai sensi dell'art. 114 c.p.a. per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Torino, Sezione lavoro, n. 981/2024, non impugnata e passata in giudicato, e il pagamento delle somme riconosciute. La sentenza era stata prodotta in copia attestata conforme all'originale ai fini dell'art. 475 c.p.c. e notificata via PEC al Ministero soccombente presso il domicilio reale. Al momento della proposizione del ricorso era inoltre decorso inutilmente il termine previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996. Il Ministero si è costituito opponendosi formalmente, senza contestare l'omessa ottemperanza al giudicato.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda di ottemperanza, ritenendo sussistenti i presupposti processuali e sostanziali: esistenza di un giudicato, regolare notificazione del titolo esecutivo, decorso infruttuoso del termine previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996 e mancata contestazione dell'inadempimento amministrativo. Ha ordinato al Ministero di dare esecuzione alla sentenza e di pagare le somme liquidate entro sessanta giorni dalla comunicazione amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della decisione. Ha nominato sin d'ora, per il caso di ulteriore inottemperanza, il Ragioniere Generale dello Stato quale Commissario ad acta, con facoltà di delega, assegnandogli ulteriori sessanta giorni dalla comunicazione dell'inottemperanza. La ricorrente deve comunicare al Commissario il proprio codice fiscale entro sette giorni dalla comunicazione della sentenza. Il compenso del Commissario è stato ritenuto compreso nella retribuzione dell'amministrazione di appartenenza, trattandosi di attività connessa ai compiti istituzionali. Il Ministero è stato condannato alle spese, liquidate in € 800,00 oltre accessori e contributo unificato, con distrazione in favore del difensore antistatario. Il fascicolo è stato trasmesso alla Procura regionale della Corte dei conti per il Piemonte per gli accertamenti di competenza in relazione a possibili profili di danno erariale.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza; il TAR lo applica per ordinare all'amministrazione l'esecuzione del giudicato e nominare, in caso di ulteriore inerzia, un Commissario ad acta.
art. 14, comma 1, d.l. 669/1996
Il decorso infruttuoso del termine previsto per l'adempimento delle amministrazioni pubbliche costituisce, nella fattispecie, uno dei presupposti per la proposizione e l'accoglimento dell'azione esecutiva.
art. 475 c.p.c.
La sentenza del giudice ordinario è stata prodotta in copia attestata conforme all'originale ai fini dell'esecuzione.
art. 93 c.p.c.
Consente la distrazione delle spese processuali in favore del difensore che si è dichiarato antistatario.
art. 4, comma 1, d.m. 10 marzo 2014, n. 55
È richiamato per la dimidiazione dei parametri utilizzati nella liquidazione delle spese di lite.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza è sufficiente accertare l'esistenza di un titolo giudiziale passato in giudicato, la sua regolare notificazione all'amministrazione obbligata, il decorso infruttuoso del termine legalmente previsto per l'adempimento e l'inottemperanza dell'amministrazione per ordinare l'esecuzione del giudicato.
- Quando l'amministrazione non esegue spontaneamente un giudicato avente ad oggetto il pagamento di somme, il giudice dell'ottemperanza può assegnare un termine per adempiere e nominare sin d'ora un Commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.
- Il Commissario ad acta può essere individuato in un dirigente o funzionario pubblico, anche con facoltà di delega, e deve compiere tutti gli atti necessari all'esecuzione entro il termine assegnato, ponendo le spese dell'intervento a carico dell'amministrazione inadempiente.
- Quando le funzioni commissariali sono affidate a un dipendente pubblico e sono connesse ai suoi compiti istituzionali, il relativo compenso può ritenersi compreso nella retribuzione già corrisposta dall'amministrazione di appartenenza.
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