Sentenza n. 6619/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 5
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (sezione prima), n. 1444, pubblicata il 18 dicembre 2025, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Puglia che aveva dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse il ricorso contro l’annullamento d’ufficio della determina del 2016 di ampliamento del nucleo familiare dell’assegnataria dell’alloggio
Esito
Favorevole al resistente (ente gestore ERP)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’appellante ha impugnato la sentenza del TAR sostenendo, anzitutto, che permanesse l’interesse concreto e attuale all’annullamento della determina del 2024 con cui ARCA aveva annullato d’ufficio, ai sensi dell’art. 21-nonies, comma 2-bis, l. n. 241/1990, la precedente determina del 2016 che aveva autorizzato l’ampliamento del nucleo familiare in suo favore. Ha dedotto che il successivo diniego di subentro non avrebbe fatto venir meno l’interesse, poiché l’annullamento dell’autotutela avrebbe potuto rimuovere il presupposto del diniego e consentire il riesercizio del potere. Ha inoltre contestato il rapporto tra il giudizio amministrativo e il giudizio civile pendente sul diritto al subentro e lamentato il difetto di motivazione della sentenza. Nel merito ha dedotto la violazione dell’art. 21-nonies, comma 2-bis, l. n. 241/1990, dei principi sull’autotutela e sulla tutela dell’affidamento, sostenendo che l’annullamento fosse intervenuto dopo circa otto anni e che ARCA conoscesse già dal 2018 la reale relazione di parentela e la stabile convivenza tra l’appellante e l’originaria assegnataria, senza avere tempestivamente esercitato l’autotutela. Ha denunciato altresì difetto di istruttoria, travisamento, sproporzione, difetto di motivazione e illegittimità derivata dei dinieghi di subentro. Infine ha invocato il diritto all’abitazione e la proporzionalità dell’autotutela, assumendo che il decorso del tempo, l’atto formale di ampliamento, la conoscenza della situazione da parte dell’amministrazione e l’attività di regolarizzazione avessero consolidato un affidamento meritevole di tutela.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello e confermato la decisione del TAR. Ha rilevato che l’appellante non contestava la non veridicità della dichiarazione resa dall’originaria assegnataria, che aveva indicato l’interessato come figlio anziché come nipote, mentre l’art. 13, comma 2, l.r. n. 10/2014 consente il subentro soltanto entro il primo grado di parentela. Richiamando i principi dell’Adunanza plenaria n. 8 del 2017, il Collegio ha affermato che la non veritiera rappresentazione dei presupposti dell’atto favorevole impedisce la formazione di un affidamento legittimo e consente il superamento del limite temporale ordinario per l’autotutela, quando la condotta del beneficiario sia riconducibile a una falsità o a una rappresentazione non veritiera della situazione rilevante. In tali casi l’interesse pubblico al ripristino della legalità è sussistente in re ipsa e prevale sull’interesse privato alla conservazione dell’atto illegittimo. La disciplina dei limiti temporali dell’autotutela tutela soltanto l’affidamento correttamente riposto sulla validità dell’atto; non è invece meritevole di tutela l’affidamento su un provvedimento viziato da un errore facilmente riconoscibile e causato da una dichiarazione non veritiera sul rapporto di parentela. Di conseguenza, è stata ritenuta legittima l’autotutela esercitata a distanza di quasi otto anni, legittimo il successivo diniego di subentro e venuto meno l’interesse all’annullamento dell’atto di autotutela. Sono stati respinti anche i motivi relativi all’illegittimità derivata e alla sproporzione, per l’inesistenza di un legittimo affidamento. Nulla è stato disposto sulle spese, poiché l’amministrazione non si è costituita.
Norme richiamate
art. 21-nonies, comma 2-bis, l. 241/1990
annullamento d’ufficio oltre il limite temporale ordinario nei casi di false rappresentazioni o dichiarazioni non veritiere
La non veritiera rappresentazione dei presupposti dell’atto favorevole può consentire l’esercizio dell’autotutela anche oltre il limite temporale ordinario, in quanto esclude un affidamento legittimo e meritevole di tutela.
art. 13, comma 2, l.r. n. 10/2014
la possibilità del subentro è ammessa solo entro il primo grado di parentela
Il subentro nella titolarità dell’alloggio popolare è subordinato all’esistenza del rapporto di parentela entro il primo grado; la qualifica di nipote non soddisfa tale requisito.
art. 73 c.p.a.
La disposizione è richiamata in relazione alla memoria depositata dall’appellante, della cui omessa valutazione è stata lamentata l’illegittimità.
Massime di principio
- La non veritiera rappresentazione, anche mediante dichiarazioni inesatte o omissioni su circostanze rilevanti, dei presupposti di un provvedimento amministrativo favorevole impedisce la formazione di un affidamento legittimo sulla sua stabilità.
- Il limite temporale ordinario all’annullamento d’ufficio può essere superato quando l’illegittimità del provvedimento favorevole derivi da una condotta del beneficiario riconducibile a una falsa o non veritiera rappresentazione dei fatti, anche se tale condotta non sia stata oggetto di un previo accertamento penale, purché emerga ragionevolmente dagli atti del procedimento di autotutela.
- In presenza di una rappresentazione non veritiera dei presupposti del provvedimento favorevole, l’interesse pubblico al ripristino della legalità violata è sussistente in re ipsa e prevale sull’interesse privato alla conservazione dell’atto illegittimo.
- La tutela dei limiti temporali dell’autotutela presuppone un affidamento correttamente riposto nella validità del provvedimento; non è meritevole di tutela l’affidamento su un atto viziato da un errore facilmente riconoscibile dal destinatario e causato dalla sua non veritiera rappresentazione della situazione rilevante.
- Quando il provvedimento di annullamento d’ufficio è legittimo e costituisce il presupposto del diniego di una successiva istanza, il diniego non è viziato per illegittimità derivata e può determinare il venir meno dell’interesse all’annullamento dell’atto di autotutela.
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