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Cassazione Penale, Ordinanza n. 35151/2026 del 01/10/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il G.u.p. del Tribunale di Pavia, con sentenza di patteggiamento ai sensi degli artt. 444, 445 e 448 c.p.p., aveva applicato all’imputato la pena di tre anni e quattro mesi di reclusione e 16.000 euro di multa per reati in materia di stupefacenti, armi e rapina. La contestazione riguardava un’attività organizzata e continuativa di spaccio in più piazze di cessione nei territori di Parona, Gambolò e Vigevano, con distribuzione dei ruoli, approvvigionamento di cocaina, eroina e hashish, cessioni quotidiane a numerosi acquirenti e detenzione di quantitativi rilevanti. All’imputato era attribuita la partecipazione alle attività di taglio, confezionamento, pesatura e consegna, al controllo degli accessi, ai trasporti, alla percezione dei compensi e alla rendicontazione al capo del gruppo; erano inoltre contestati il porto e la detenzione illeciti di armi funzionali allo spaccio e una rapina nell’ambito del controllo dell’area di cessione. Il difensore ha dedotto, ai sensi dell’art. 448, comma 2-bis, c.p.p., l’erronea qualificazione giuridica del fatto, sostenendo che il giudice avrebbe dovuto ricondurre la condotta alla fattispecie di lieve entità prevista dall’art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990. Ha richiamato il principio per cui la lieve entità non dipende soltanto dalla quantità della sostanza, ma anche dalle relazioni dell’agente con il mercato, dalla capacità operativa, dalla rete di supporto e dalle modalità della condotta.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha precisato che, nel patteggiamento, il ricorso per cassazione per erronea qualificazione giuridica è consentito soltanto quando la qualificazione risulti, con immediata evidenza, palesemente eccentrica rispetto al capo d’imputazione; non è invece ammissibile una censura che richieda una valutazione giuridica non evidente dalla contestazione. Nel caso concreto, la descrizione di un’attività organizzata, stabile e continuativa, svolta in più piazze, con ruoli ripartiti, plurime sostanze, cessioni quotidiane a un numero elevatissimo di acquirenti e impiego di persone armate rendeva non manifestamente eccentrica la qualificazione ai sensi dell’art. 73, comma 1, d.P.R. 309/1990 e non imponeva di ricondurre immediatamente i fatti all’ipotesi di lieve entità. Ai sensi dell’art. 616 c.p.p., il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni per escludere la colpa nella proposizione dell’impugnazione.

Norme richiamate

  • art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

    Invero, in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 50 della legge 23 giugno 2017 n. 103, l'erronea qualificazione del fatto contenuto in sentenza è limitata ai casi in cui tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, con conseguente inammissibilità dell'impugnazione che denunci errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dalla contestazione.

    Nel giudizio di patteggiamento, la censura per erronea qualificazione giuridica è ammissibile solo se l’evidente e immediata eccentricità della qualificazione emerge dal raffronto con il capo d’imputazione; non è sufficiente prospettare un errore valutativo non manifesto.

  • art. 444, comma 2, c.p.p.

    In motivazione la Corte ha precisato che la verifica sull'osservanza della previsione contenuta nell'art. 444, comma 2, cod. proc. pen. deve essere condottaesclusivamente sulla base dei capi di imputazione, della succinta motivazione della sentenza e dei motivi dedotti nel ricorso.

    Il controllo sulla qualificazione giuridica nella sentenza di patteggiamento va compiuto entro i limiti indicati, considerando i capi d’imputazione, la motivazione succinta e i motivi di ricorso.

  • art. 73, comma 1, d.P.R. 309/1990

    Tali elementi, valorizzabili nei soli limiti del controllo proprio del giudizio di • legittimità sulla sentenza di patteggiamento, rendono del tutto non eccentrica la qualificazione ai sensi dell'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990 e impediscono di ravvisare, con la necessaria immediatezza, l'obbligo di ricondurre i fatti alla fattispecie di lieve entità.

    La descrizione di un’attività di spaccio organizzata, continuativa e articolata, con più sostanze, numerosi acquirenti e ruoli operativi, è compatibile con la qualificazione ex art. 73, comma 1, e non rende manifesta l’erroneità della mancata applicazione dell’ipotesi lieve nel ristretto controllo consentito in cassazione.

  • art. 616 c.p.p.

    Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non emergendo ragioni per escludere il profilo di colpa nella proposizione dell'impugnazione, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

    Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna alle spese processuali e, quando non vi siano ragioni per escludere la colpa nella proposizione dell’impugnazione, il pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.

  • art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990

    Tali elementi, valorizzabili nei soli limiti del controllo proprio del giudizio di • legittimità sulla sentenza di patteggiamento, rendono del tutto non eccentrica la qualificazione ai sensi dell'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990 e impediscono di ravvisare, con la necessaria immediatezza, l'obbligo di ricondurre i fatti alla fattispecie di lieve entità.

    Nel caso concreto gli elementi della contestazione non facevano emergere con immediata evidenza l’obbligo di applicare la fattispecie di lieve entità.

Massime di principio

  • Nel patteggiamento, il ricorso per cassazione per erronea qualificazione giuridica del fatto è circoscritto ai casi in cui la qualificazione sia, con immediata evidenza, palesemente eccentrica rispetto al capo d’imputazione; sono inammissibili le censure che richiedano valutazioni giuridiche non evidenti dalla contestazione.
  • Il controllo sulla qualificazione giuridica nella sentenza di patteggiamento si svolge sulla base dei capi d’imputazione, della succinta motivazione e dei motivi di ricorso, senza trasformarsi in una rivalutazione ampia del fatto.
  • La presenza di un’attività di spaccio organizzata e continuativa, articolata in più luoghi e ruoli, rivolta quotidianamente a numerosi acquirenti e riferita a sostanze diverse, può rendere non manifestamente eccentrica la qualificazione ai sensi dell’art. 73, comma 1, d.P.R. 309/1990, escludendo che sia immediatamente ravvisabile l’obbligo di applicare la fattispecie di lieve entità.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioRiti alternativiImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale

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