Sentenza n. 2285/2026 - Palermo, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione di un decreto ingiuntivo definitivamente esecutivo emesso dal Tribunale ordinario di Palermo
Esito
Favorevole al ricorrente (creditore privato)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente, agendo in forza di un mandato all’incasso, ha chiesto l’ottemperanza a un decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale ordinario di Palermo, corretto con successivo decreto, notificato all’Azienda sanitaria e divenuto definitivamente esecutivo per mancata opposizione. Ha domandato la condanna dell’Amministrazione al pagamento del capitale di euro 26.509,00, degli interessi moratori ex art. 5 d.lgs. 231/2002, degli interessi anatocistici, del risarcimento previsto dall’art. 6, comma 2, d.lgs. 231/2002, delle spese liquidate nel procedimento monitorio e delle ulteriori spese, nonché la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia. L’Azienda intimata, ritualmente evocata, non si è costituita.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando la ritualità dell’intimazione, la mancata opposizione al decreto ingiuntivo, attestata dalla certificazione della cancelleria, e il decorso del termine previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997. Ha quindi ordinato all’Azienda sanitaria di dare puntuale e completa esecuzione al titolo entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, nei limiti indicati in motivazione. Per l’eventuale inutile decorso del termine, ha nominato commissario ad acta il dirigente pro tempore del Dipartimento Bilancio, Tesoro e Ragioneria Generale della Regione, con facoltà di delega. Il compenso del commissario sarà determinato e liquidato successivamente con decreto collegiale ai sensi del d.P.R. 115/2002; il TAR ha inoltre precisato l’obbligatorietà dell’ufficio commissariale e le modalità di deposito telematico degli atti. L’Azienda sanitaria è stata condannata alle spese di lite, liquidate in euro 1.355,00, oltre accessori.
Norme richiamate
artt. 112 ss. c.p.a.
Disciplinano il giudizio di ottemperanza, azionato per ottenere l’esecuzione del decreto ingiuntivo definitivamente esecutivo.
art. 114 c.p.a.
Consente al giudice amministrativo di ordinare l’esecuzione del titolo e di nominare, in caso di ulteriore inerzia, un commissario ad acta.
art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, conv. dalla l. 30/1997
Il decorso del termine previsto per l’adempimento delle obbligazioni pecuniarie delle amministrazioni costituisce, insieme alla definitività del titolo, presupposto per l’azione di ottemperanza.
art. 5 d.lgs. 231/2002
È stato invocato quale parametro per la determinazione degli interessi moratori sulle somme dovute.
art. 6, comma 2, d.lgs. 231/2002
È stato invocato quale base della richiesta risarcitoria quantificata in euro 720,00.
art. 1284, comma 4, cod. civ.
È stato invocato per la decorrenza degli interessi anatocistici richiesti dalla notificazione del ricorso e del decreto sino al saldo.
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Disciplina la liquidazione del compenso del commissario ad acta e il termine per la presentazione della relativa parcella.
art. 71 d.P.R. 115/2002
Prevede il termine, stabilito a pena di decadenza, per la presentazione della parcella del commissario; il TAR individua come dies a quo il compimento dell’ultimo atto di esecuzione della sentenza.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è ammissibile per ottenere l’esecuzione di un decreto ingiuntivo non opposto e definitivamente esecutivo quando sia decorso il termine previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. 669/1996 per l’adempimento delle obbligazioni pecuniarie delle amministrazioni.
- Accertati la definitività del titolo e l’inutile decorso del termine legale di adempimento, il giudice dell’ottemperanza può ordinare all’amministrazione debitrice di dare puntuale e completa esecuzione al titolo entro un termine assegnato.
- In caso di persistente inerzia dell’amministrazione oltre il termine assegnato, il giudice dell’ottemperanza può nominare un commissario ad acta con funzione sostitutiva.
- L’ufficio di commissario ad acta costituisce un munus obbligatorio e non può essere rifiutato né impedito da disposizioni interne dell’amministrazione di appartenenza.
- Il termine per la presentazione della parcella del commissario ad acta decorre dal compimento dell’ultimo atto di esecuzione della sentenza, non dal mero deposito della relazione sull’attività svolta.
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