Cassazione Penale, Sentenza n. 17022/2026 del 12/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente, libero professionista (commercialista e revisore legale), aveva ottenuto un finanziamento di 25.000 euro garantito dal Fondo di garanzia per le PMI ai sensi dell'art. 13, lett. m), d.l. n. 23/2020; veniva ritenuto responsabile del reato di malversazione (art. 316-bis c.p.) per non aver destinato le somme all'attività professionale danneggiata dal COVID-19 e per averle invece distraete a favore del nipote. In sede di ricorso in cassazione si contestava la qualificazione del finanziamento come mutuo di scopo e la sussistenza del requisito della destinazione legale delle somme per i professionisti, nonché la configurabilità del reato in assenza di previsione normativa che imponesse vincoli di destinazione per i liberi professionisti beneficiari.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto che, pur essendo i finanziamenti assistiti dalla garanzia del Fondo per le PMI finalizzati a fornire liquidità in emergenza, la disciplina del d.l. 23/2020 non stabiliva in modo espresso uno scopo legale esteso automaticament e ai professionisti beneficiari. Mentre per le imprese vi è una struttura normativa e regolamentare (anche ministeriale) che riconduce i finanziamenti a mutui di scopo, la stessa estensione per i professionisti non può essere ricavata per analogia senza violare il divieto di analogia in malam partem e i principi di prevedibilità della legge penale. Di conseguenza, se il finanziamento erogato al professionista non è contratualmente o normativamente vincolato a uno scopo specifico, l'utilizzo delle somme per finalità personali, pur lecite, non integra il reato di malversazione. Sulla base di tali considerazioni la Corte ha annullato la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste.
Norme richiamate
art. 316-bis cod. pen.
La norma punisce la malversazione di erogazioni pubbliche o analoghe quando il beneficiario non destina le somme alle finalità previste. La Corte chiarisce che la fattispecie si applica solo se il finanziamento è effettivamente connotato da uno scopo legale o se la destinazione è imposta dalla normativa o dal contratto; non è applicabile per mere erogazioni prive di vincolo di destinazione.
art. 13, lett. m), d.l. 8 aprile 2020, n. 23, convertito con legge 5 giugno 2020, n. 40
Disciplinando l'estensione della garanzia del Fondo per le PMI anche a professionisti e altre categorie, la norma ha finalità emergenziali di liquidità. La Corte rileva che il decreto non contiene una previsione esplicita che imponga un vincolo di destinazione per i professionisti parallelo a quello previsto per le imprese; pertanto non può automaticamente qualificarsi come mutuo di scopo.
art. 2, comma 100, lett. a), legge 23 dicembre 1996, n. 662 (istituzione Fondo di garanzia per le PMI)
Individua lo scopo originario del Fondo come strumento di garanzia per i crediti concessi alle PMI. La Corte utilizza tale cornice normativa per distinguere il regime proprio delle imprese (in cui è più agevole individuar e finalità di impiego) dalla situazione dei professionisti.
Decreto Ministeriale 24 aprile 2014 (allegato) e D.M. 3 ottobre 2022
I decreti ministeriali richiedono che i finanziamenti garantiti siano direttamente finalizzati all'attività d'impresa. La Corte osserva che tale richiamo rafforza l'idea del mutuo di scopo per le imprese, ma non costituisce base sufficiente per estendere automaticamente lo stesso vincolo ai professionisti beneficiari dei finanziamenti emergenziali.
Massime di principio
- Perché configuri il reato di malversazione (art. 316-bis) è necessario che il finanziamento sia effettivamente caratterizzato da uno scopo legale o da un vincolo di destinazione previsto dalla legge o dal contratto; l'impiego diverso di somme prive di vincolo non integra automaticamente il reato.
- I finanziamenti assistiti da garanzia pubblica concessi alle imprese sono più facilmente qualificabili come mutui di scopo in ragione della disciplina e dei decreti attuativi che richiedono finalità direttamente collegate all'attività d'impresa; tale qualificazione non può essere estesa per analogia ai professionisti quando la legge non la prevede espressamente.
- In situazioni analoghe occorre verificare documentalmente la presenza di clausole contrattuali, autocertificazioni mendaci o indicazioni normative che impongano la destinazione delle somme: la sussistenza di vincoli contrattuali o di dichiarazioni false può integrare responsabilità penale.
- L'elemento soggettivo e la prevedibilità della condotta sono essenziali: non è lecito applicare per via analogica norme penali restrittive contro la sfera del destinatario (divieto di analogia in malam partem).
- Per chi concede o riceve finanziamenti emergenziali, buona prassi è conservare documentazione che giustifichi l'utilizzo delle somme in relazione alle finalità dichiarate o contrattuali e verificare attentamente il contenuto del contratto di finanziamento e delle eventuali autocertificazioni.
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