Sentenza n. 2110/2026 - Napoli, Sezione 5
per l’esecuzione della sentenza n. 6086/2024 del 25 settembre 2024 del Tribunale di Napoli, sezione lavoro.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli, sezione lavoro, che aveva condannato il Ministero al pagamento di euro 1.500 mediante emissione della carta del docente, oltre alle spese di giudizio
Esito
Favorevole al ricorrente (beneficiario del giudicato)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza deducendo il passaggio in giudicato e la mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli, sezione lavoro, n. 6086/2024. Ha chiesto l'ordine al Ministero di eseguire il giudicato entro un termine, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e la condanna dell'amministrazione al pagamento di una penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il Ministero si è costituito con atto di stile, senza fornire elementi ostativi all'accoglimento.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo comprovata l'inottemperanza e non essendo stati dedotti dall'amministrazione elementi contrari. Ha ordinato al Ministero di dare esecuzione al giudicato entro sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza. Per l'eventuale ulteriore inerzia ha nominato commissario ad acta il Responsabile della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con facoltà di delega a un funzionario della medesima amministrazione, assegnandogli un ulteriore termine di sessanta giorni per adottare gli atti necessari all'esecuzione del giudicato e della pronuncia sulle spese. Ha inoltre condannato il Ministero al pagamento di una penalità di mora, quantificata sulla base degli interessi legali sull'importo complessivamente risultante dal giudicato, con decorrenza dal sessantesimo giorno dalla notificazione o comunicazione della sentenza, termine finale coincidente con l'adempimento spontaneo, anche tardivo, e limite massimo pari al 10% dell'importo dovuto. Il limite è stato ritenuto necessario per evitare che la penalità perda la funzione compulsiva e si trasformi in un'indebita locupletazione. Il Ministero è stato infine condannato alle spese di giudizio, liquidate in euro 1.200 oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Consente al giudice dell'ottemperanza di disporre una penalità di mora, da determinare secondo criteri di non manifesta iniquità, quale strumento di effettività e coazione indiretta all'adempimento.
art. 1 c.p.a.
La penalità di mora assolve funzioni compulsive e di garanzia dell'effettività della tutela giurisdizionale.
art. 6 D.M. 17 gennaio 2025, n. 6
Individua la struttura ministeriale il cui responsabile è stato nominato commissario ad acta, con facoltà di delega a un funzionario della medesima amministrazione.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, ove l'amministrazione non dimostri l'esecuzione del giudicato né adduca elementi ostativi, il giudice può ordinare l'adempimento entro un termine perentorio e predisporre, per l'eventuale ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta.
- La penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere determinata mediante riferimento agli interessi legali sull'importo dovuto in base al giudicato, purché la misura rispetti il criterio della non manifesta iniquità e conservi una funzione compulsiva, senza trasformarsi in una sovracompensazione del privato.
- In presenza di un commissario ad acta, l'amministrazione titolare del potere conserva la facoltà di adempiere spontaneamente fino all'effettivo adempimento; il termine finale della penalità di mora può quindi coincidere con l'adempimento spontaneo dell'amministrazione, anche se tardivo.
- La penalità di mora deve avere un limite massimo predeterminato, individuabile anche nel 10% dell'importo dovuto in base al giudicato, per evitare che l'incentivo all'adempimento si trasformi in una sproporzionata locupletazione del beneficiario.
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