Cassazione Civile, Ordinanza n. 27745/2024 del 25/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso del contribuente, confermando la decisione della CTR che aveva accolto l'appello dell'Agenzia delle entrate e, dunque, mantenuto fermo l'avviso di accertamento. Ha ritenuto infondati i primi tre motivi e inammissibile il quarto. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore della controricorrente.
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione fiscale)
La controversia
L'Agenzia delle entrate aveva notificato un avviso di accertamento, emesso dopo l'esame della documentazione prodotta a seguito di questionario, contestando maggiori ricavi non dichiarati e costi non di competenza. Il contribuente aveva impugnato l'atto deducendo, da un lato, l'omessa attivazione del contraddittorio preventivo sia nell'ambito dell'accertamento con adesione sia in via generale e, dall'altro, l'insussistenza dei presupposti per la ricostruzione induttiva del reddito. La CTP aveva accolto il ricorso, ma la CTR aveva riformato la decisione. In cassazione il contribuente ha proposto quattro motivi: (1) violazione dell'art. 53 del d.lgs. 546/1992 e dell'art. 342 c.p.c. per asserita inammissibilità dell'appello dell'Ufficio; (2) violazione degli artt. 112 e 342 c.p.c. per difetto di specificità dei motivi d'appello; (3) violazione dell'art. 6 d.lgs. 218/1997, degli artt. 10 e 12 l. 212/2000 e degli artt. 3, 24 e 97 Cost. per mancato contraddittorio endoprocedimentale; (4) violazione degli artt. 2697, 2727, 2728 e 2729 c.c. per erronea applicazione delle regole sull'onere della prova e sulle presunzioni. La Corte ha ritenuto inammissibili o infondati i motivi: ha affermato che l'appello tributario ha carattere devolutivo pieno e può anche limitarsi a riproporre le ragioni già svolte in primo grado; ha escluso la nullità per mancata convocazione nell'ambito dell'accertamento con adesione; ha precisato che, per imposte dirette accertate a tavolino e non basate solo sugli studi di settore, non sussiste obbligo generalizzato di contraddittorio preventivo, mentre per l'IVA il ricorrente non aveva indicato in concreto la prova di resistenza; infine ha qualificato come inammissibile la censura sull'onere della prova, poiché mirava a una rivalutazione del merito e non a un errore di sussunzione. Il ricorso è stato rigettato con condanna alle spese.
Norme richiamate
art. 53 D.Lgs. 546/1992
Nel processo tributario l'appello deve contenere motivi idonei a devolvere la causa, ma può anche consistere nella riproposizione delle ragioni già sostenute in primo grado, essendo l'impugnazione devolutiva piena.
art. 342 c.p.c.
La critica della sentenza impugnata non richiede una formalistica enunciazione separata di tutti i passaggi contestati, potendo i motivi desumersi dall'atto nel suo complesso.
art. 360 c.p.c.
Le censure di legittimità non possono risolversi in richieste di nuova valutazione del merito o delle prove.
art. 6 D.Lgs. 218/1997
La mancata convocazione del contribuente a seguito di istanza di accertamento con adesione non comporta nullità del procedimento, perché tale sanzione non è prevista dalla legge.
art. 10 L. 212/2000
Il contraddittorio preventivo è obbligatorio solo nei casi previsti, e per gli accertamenti fondati esclusivamente sugli studi di settore.
art. 12 L. 212/2000
L'obbligo di contraddittorio endoprocedimentale è collegato alle verifiche effettuate presso i locali del contribuente e al rilascio del processo verbale di chiusura delle operazioni; per tributi non armonizzati non vi è un obbligo generalizzato nelle indagini a tavolino.
artt. 3, 24 e 97 Cost.
Richiamati dalla parte ricorrente a sostegno della tesi del contraddittorio generalizzato, ma non ritenuti idonei a fondare la censura nel caso concreto.
art. 2697 c.c.
La violazione dell'onere della prova si configura solo se il giudice attribuisce l'onere a parte diversa da quella gravata, non quando si contesti la valutazione delle prove o il convincimento raggiunto.
artt. 2727, 2728 e 2729 c.c.
Le presunzioni devono essere gravi, precise e concordanti; la doglianza è ammissibile solo se il ricorrente indica puntualmente perché il ragionamento presuntivo del giudice violi tali parametri.
Massime di principio
- Nel processo tributario l'appello ha carattere devolutivo pieno e può essere validamente proposto anche mediante riproposizione delle difese già svolte in primo grado, purché l'atto consenta di individuare la critica alla decisione impugnata.
- La mancata convocazione del contribuente nel procedimento di accertamento con adesione non determina, di per sé, la nullità dell'accertamento, in assenza di una espressa previsione sanzionatoria.
- Il contraddittorio endoprocedimentale non ha portata generalizzata per i tributi non armonizzati; per i tributi armonizzati è necessario solo nei casi in cui la violazione incida concretamente sul diritto di difesa, secondo la prova di resistenza.
- Quando l'accertamento non si fonda esclusivamente sugli studi di settore ma su ulteriori elementi, quali l'antieconomicità della gestione e anomalie contabili, non è richiesto il contraddittorio preventivo tipico degli accertamenti basati solo sugli studi di settore.
- La violazione dell'art. 2697 c.c. è configurabile solo in caso di errata attribuzione dell'onere della prova, non quando si censuri la valutazione, da parte del giudice di merito, dell'idoneità delle prove raccolte.
- La censura in cassazione sul ragionamento presuntivo è ammissibile solo se si indica specificamente in che modo gli indizi utilizzati dal giudice non abbiano i requisiti di gravità, precisione e concordanza; altrimenti la doglianza si risolve in una richiesta di nuova valutazione del fatto.
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