Cassazione Civile, Ordinanza n. 24782/2022 del 12/08/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (professionista)
La controversia
La controversia riguardava l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata previdenziale di un avvocato per i periodi in cui aveva prodotto un reddito inferiore ai minimi previsti per l'obbligatorietà dell'iscrizione alla Cassa Nazionale Forense. La Corte d'appello, in riforma del primo grado, aveva ritenuto che il dato del reddito inferiore a 5.000 euro fosse un indizio della natura occasionale dell'attività, e che l'INPS non avesse fornito prova sufficiente della sua abitualità. L'INPS ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione e falsa applicazione della L. n. 335 del 1995, art. 2, commi 26 e seguenti, del D.L. n. 98 del 2011, art. 18, commi 1 e 2, della L. n. 247 del 2012, art. 21, comma 8, e del D.L. n. 269 del 2003, art. 44, sostenendo che la Corte territoriale avesse attribuito al solo superamento o mancato superamento della soglia reddituale un valore decisivo, senza considerare ulteriori circostanze non contestate, come la titolarità di partita IVA e il mancato inserimento del reddito tra i redditi diversi ai fini fiscali.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha richiamato il principio secondo cui l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata sussiste per chi svolga in modo abituale, ancorché non esclusivo, un'attività professionale con iscrizione ad albo, e anche per l'attività occasionale oltre la soglia di 5.000 euro; il requisito dell'abitualità va però accertato in fatto, valorizzando elementi come iscrizione all'albo, partita IVA e organizzazione dell'attività, mentre il reddito inferiore alla soglia può solo costituire un indizio, da valutare insieme agli altri elementi. Nel caso concreto, la decisione di merito non si fondava automaticamente sul solo dato reddituale, ma anche sulla mancata dimostrazione, da parte dell'INPS, di elementi idonei a contrastare la natura occasionale dell'attività. Il ricorso è stato quindi respinto, con condanna dell'INPS alle spese e con atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 2, comma 26
prevede l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata per i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo.
D.L. 31 maggio 2010, n. 78, art. 18, comma 12
viene richiamato come norma di interpretazione autentica della disciplina sulla Gestione separata.
D.L. 28 settembre 2003, n. 269, art. 44, comma 2
estende l'obbligo anche ai soggetti che esercitano attività di lavoro autonomo occasionale solo se il reddito annuo supera 5.000 euro.
L. 31 dicembre 2012, n. 247, art. 21, comma 8
richiamata nel motivo di ricorso in relazione al sistema previdenziale forense e ai presupposti dell'iscrizione.
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 49, comma 1
richiamato quale definizione del lavoro autonomo cui rinvia la disciplina della Gestione separata.
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater
viene applicato per dare atto dei presupposti del versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- L'obbligo di iscrizione alla Gestione separata sussiste per l'esercizio abituale, ancorché non esclusivo, di un'attività professionale iscritta ad albo, mentre per l'attività occasionale rileva il superamento della soglia reddituale di 5.000 euro.
- Il requisito dell'abitualità va accertato in fatto sulla base di elementi oggettivi e presuntivi, come iscrizione all'albo, partita IVA e organizzazione materiale dell'attività, e non può essere desunto in modo automatico dal solo ammontare del reddito prodotto.
- Un reddito inferiore alla soglia legale non esonera automaticamente dall'iscrizione, ma può costituire solo un indizio da valutare unitamente agli altri elementi istruttori acquisiti.
- L'esenzione dall'obbligo contributivo opera solo quando il reddito professionale sia già integralmente assoggettato all'obbligo assicurativo della cassa di riferimento.
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