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Cassazione Civile, Ordinanza n. 12154/2023 del 08/05/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (società)

La controversia

La controversia nasce dall'acquisto, da parte della società ricorrente, di un'area lungo la spiaggia di Caorle su cui insisteva un villaggio turistico. Dopo un sequestro disposto dalla Capitaneria di porto su una porzione dell'area ritenuta occupata senza titolo e l'avvio di un procedimento penale per occupazione abusiva di suolo demaniale marittimo, la società promosse un accertamento tecnico preventivo per individuare il confine tra proprietà privata e demanio. In seguito convenne in giudizio i Ministeri e il Comune per l'accertamento dell'esatta linea di confine e per il risarcimento del danno derivante dal sequestro ritenuto illegittimo. I Ministeri resistettero e proposero domanda riconvenzionale per ottenere la conferma del confine secondo le mappe catastali e la condanna della società al rilascio delle porzioni occupate e al pagamento di un indennizzo per occupazione abusiva. Il Tribunale accertò il confine secondo la consulenza tecnica d'ufficio, condannò la società al rilascio ma rigettò la domanda di indennizzo per asserita indeterminatezza. La Corte d'appello confermò. La società ricorse per cassazione con cinque motivi: 1) nullità della sentenza d'appello per motivazione apparente o meramente riproduttiva di quella di primo grado; 2) violazione dell'art. 950 c.c. e dell'art. 2697 c.c., oltre che degli artt. 115 e 116 c.p.c., per avere la Corte d'appello privilegiato le mappe catastali e trascurato una pretesa delimitazione materiale esistente sui luoghi (recinzioni e cordolo della diga); 3) ulteriore violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. per avere ritenuto irrilevanti circostanze di fatto che, secondo la ricorrente, erano smentite dalla consulenza dell'ATP; 4) violazione dell'art. 950 c.c. e dell'art. 2697 c.c. per avere reputato irrilevante il procedimento amministrativo di delimitazione del demanio iniziato negli anni '30; 5) violazione dell'art. 950 c.c. e dell'art. 2697 c.c. per avere ignorato le contestazioni storiche sulle mappe del 1929 e utilizzato le mappe catastali attuali. I Ministeri resistettero con controricorso e proposero ricorso incidentale con un solo motivo: censurarono la parte della sentenza che aveva ritenuto indeterminata la loro domanda riconvenzionale di indennizzo, sostenendo che il giudice avrebbe dovuto quantificarlo applicando i parametri legali vigenti per l'occupazione senza titolo di beni demaniali marittimi, anche mediante consulenza tecnica.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto il ricorso principale della società, ritenendo infondati il primo motivo e inammissibili gli altri quattro, perché la Corte d'appello aveva comunque espresso una motivazione riconducibile al giudice e le censure sulla valutazione delle prove miravano in realtà a sollecitare un nuovo apprezzamento di merito non consentito in sede di legittimità, per di più con ricorso per vizio motivazionale precluso dall'art. 348-ter c.p.c. Quanto al ricorso incidentale dei Ministeri, la Corte lo ha accolto: ha affermato che l'indennizzo per l'occupazione senza titolo di beni demaniali marittimi è disciplinato dall'art. 8 del D.L. n. 400 del 1993, conv. in L. n. 494 del 1993, come interpretato dall'art. 1, comma 257, L. n. 296 del 2006, norma retroattiva che si applica anche alla mera occupazione; pertanto la Corte territoriale non poteva limitarsi a dichiarare la domanda indeterminata, ma doveva applicare il quadro normativo e procedere alla liquidazione dell'indennizzo. La sentenza impugnata è stata quindi cassata limitatamente al motivo accolto e la causa rinviata alla Corte d'appello di Venezia in diversa composizione per la liquidazione dell'indennizzo e delle spese anche del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 132, comma 1, n. 4, c.p.c.

    La motivazione è nulla solo se manca del tutto o è meramente apparente; non basta che sia sintetica o parzialmente riproduttiva di altri atti, purché le ragioni della decisione siano riconducibili al giudice e comprensibili.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Richiamato insieme alle norme sulla motivazione per sostenere l'obbligo di esposizione delle ragioni della decisione.

  • art. 24 Cost.

    Invocato dalla ricorrente come parametro costituzionale di tutela del diritto di difesa, ma non decisivo nel caso concreto.

  • art. 111 Cost.

    Invocato come parametro del dovere di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali.

  • art. 950 c.c.

    Nel regolamento di confini, le mappe catastali hanno valore sussidiario; il giudice deve ricostruire il confine in base ai titoli e agli elementi disponibili, ma può fare ricorso alle mappe quando i riferimenti materiali e documentali non consentano una individuazione certa.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato come norma sull'onere della prova nelle domande di accertamento del confine e di indennizzo.

  • art. 115 c.p.c.

    La sua violazione è deducibile in cassazione solo se il giudice fondi la decisione su prove non dedotte o altrimenti inutilizzabili, non quando si contesti la mera valutazione di attendibilità degli elementi probatori.

  • art. 116 c.p.c.

    La sua violazione è deducibile solo se il giudice attribuisca efficacia di prova legale a elementi che non la hanno o disattenda prove legali; non è sindacabile la diversa ponderazione delle risultanze istruttorie.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Usato come parametro di deduzione di violazioni di legge sostanziale.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Usato per le censure di nullità processuale e di motivazione apparente o violazione del principio dispositivo.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Il vizio motivazionale è oggi denunciabile entro limiti ristretti e non può essere utilizzato per ottenere una nuova valutazione del merito.

  • art. 348-ter, comma 5, c.p.c.

    Preclude il ricorso per cassazione ex art. 360, n. 5, c.p.c. quando la sentenza d'appello conferma quella di primo grado nei casi previsti dalla norma.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato nel ricorso incidentale per sostenere che il giudice avrebbe dovuto pronunciarsi sulla domanda riconvenzionale secondo la sua esatta portata.

  • art. 167 c.p.c.

    Richiamato nel ricorso incidentale in relazione alla domanda riconvenzionale e alla sua determinazione.

  • art. 8 D.L. 5 ottobre 1993, n. 400

    Stabilisce il criterio di calcolo degli indennizzi per l'utilizzazione senza titolo dei beni demaniali marittimi, parametrandoli al canone di concessione maggiorato del 200%.

  • L. 4 dicembre 1993, n. 494

    Legge di conversione del D.L. n. 400 del 1993, richiamata come base normativa del criterio indennitario.

  • art. 1, comma 257, L. 27 dicembre 2006, n. 296

    Norma interpretativa, con efficacia retroattiva, che chiarisce che l'art. 8 del D.L. n. 400 del 1993 si applica anche alla mera occupazione di beni demaniali marittimi e relative pertinenze.

  • art. 3 D.L. 5 ottobre 1993, n. 400

    Richiamato nel quadro normativo dei canoni demaniali marittimi, poi modificato e integrato da disposizioni successive.

  • L. 27 dicembre 1997, n. 449, art. 10, comma 1

    Norma intertemporale sui canoni per concessioni demaniali marittime, richiamata per ricostruire l'evoluzione legislativa.

  • D.M. 5 agosto 1998, n. 342

    Atto applicativo dei criteri di determinazione dei canoni concessori, richiamato nel percorso argomentativo sulla quantificazione dell'indennizzo.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    Consente di dare atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto o inammissibilità dell'impugnazione.

Massime di principio

  • La motivazione della sentenza non è nulla per il solo fatto di essere sintetica o di richiamare in larga parte la decisione di primo grado, se le ragioni della decisione risultano comunque chiaramente attribuibili al giudice e comprensibili nel loro percorso logico-giuridico.
  • Le censure ex artt. 115 e 116 c.p.c. sono ammissibili in cassazione solo quando si denunci l'utilizzo di prove non introdotte o il travisamento del regime legale di efficacia probatoria; non è consentito trasformarle in un riesame del merito o della mera attendibilità degli elementi istruttori.
  • Nel regolamento di confini, le mappe catastali hanno funzione sussidiaria e possono essere utilizzate quando i titoli e i riferimenti materiali non consentano una ricostruzione certa del confine; la valutazione delle risultanze tecniche e documentali appartiene al giudice di merito.
  • Quando una sentenza di appello conferma quella di primo grado nei casi previsti dall'art. 348-ter c.p.c., il vizio motivazionale non è deducibile nei limiti dell'art. 360, n. 5, c.p.c.
  • Per l'occupazione senza titolo di beni demaniali marittimi, l'indennizzo va determinato secondo il criterio legale previsto dall'art. 8 del D.L. n. 400 del 1993, come interpretato autenticamente dalla L. n. 296 del 2006, con applicazione retroattiva anche alle mere occupazioni prive di titolo; il giudice deve quindi procedere alla liquidazione secondo tali parametri e non può arrestarsi a una declaratoria di indeterminatezza se il quadro normativo consente la quantificazione.

Come è indicizzato

MaterieProveImpugnazioniProprietà
RamiProcesso civileDiritti reali
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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