Cassazione Civile, Sentenza n. 4397/2020 del 20/02/2020
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia origina dall’avviso di accertamento ai fini IRES, IVA e IRAP relativo al 2006. La Commissione tributaria provinciale di Vicenza aveva accolto parzialmente il ricorso della società; la Commissione tributaria regionale del Veneto, con sentenza depositata il 16 novembre 2011, accolse parzialmente l’appello principale dell’Agenzia delle Entrate e confermò, tra l’altro, riprese IRES per spese di rappresentanza di Euro 1.185,85; spese di pubblicità di Euro 3.800,00 versate a un’associazione sportiva dilettantistica, di Euro 9.000,00 relative a un concerto rock, di Euro 3.129,00 per vitto e alloggio senza indicazione del beneficiario e di Euro 6.703,00 risultanti da fattura con oggetto generico; spese di Euro 7.000,00 per materiale destinato alla squadra di ciclismo sponsorizzata, in prevalenza senza prova della consegna; inoltre confermò la ripresa di Euro 4.363,93 relativa alla vendita di serramenti in PVC. La società ricorse per cassazione con quattro motivi. Con i primi due dedusse violazione dell’art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sui motivi del proprio appello incidentale relativi, rispettivamente, all’indeducibilità di una perdita su crediti di Euro 4.832,22 (per la quale sosteneva che non fosse razionale sostenere ulteriori costi di recupero) e al recupero di Euro 1.531,13 sulla vendita di serramenti, differenza che attribuiva all’omessa considerazione di una ritenuta a garanzia nelle fatture sostitutive. Con il terzo motivo denunciò omessa o insufficiente motivazione sulle riprese relative ai costi sopra indicati; con il quarto censurò, per vizio motivazionale, la conferma della ripresa di Euro 4.363,93.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha respinto i primi due motivi: benché la CTR non avesse motivato specificamente il rigetto dell’appello incidentale, la formula dispositiva «conferma nel resto la sentenza di primo grado», letta insieme alla parte espositiva che dava conto dei motivi incidentali, manifestava anche il rigetto di tali doglianze; la carenza di motivazione su questa statuizione, tuttavia, non era stata oggetto di una specifica censura. Ha dichiarato inammissibili il terzo e il quarto motivo: la CTR aveva esposto ragioni sufficienti sul piano logico e le censure miravano a ottenere una nuova valutazione del ragionamento di fatto, non consentita dal controllo previsto dall’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. La società è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 5.200,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.
Norme richiamate
art. 112 c.p.c.
Il vizio di omessa pronuncia su una domanda o eccezione di merito, che integra una violazione del principio di corrispondenza tra chiesto pronunciato ex art. 112 c.p.c., ricorre quando vi sia omissione di qualsiasi decisione su di un capo di domanda, intendendosi per capo di domanda ogni richiesta delle parti diretta ad ottenere l’attuazione in concreto di una volontà di legge che garantisca un bene all’attore o al convenuto e, in genere, ogni istanza che abbia un contenuto concreto formulato in conclusione specifica, sulla quale deve essere emessa pronuncia di accoglimento o di rigetto.
L’omessa pronuncia richiede che manchi qualsiasi decisione su una domanda o istanza concreta. Nel caso, la formula di conferma nel resto della sentenza, interpretata nel contesto della decisione, comprendeva il rigetto dell’appello incidentale e quindi escludeva il vizio, pur restando non motivata quella statuizione.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Premesso che, diversamente da quanto addotto da parte ricorrente, le ragioni che hanno indotto la CTR, in parziale accoglimento dell’appello dell’Ufficio a confermare la legittimità di taluni dei rilievi posti a base dell’accertamento impugnato, risultano sufficientemente argomentate sul piano logico in relazione ai fatti esaminati, deve escludersi, come questa Corte ha avuto più volte occasione di chiarire, che il controllo di logicità del giudizio di fatto, quale consentito dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 nella sua formulazione applicabile ratione temporis alla controversia in esame equivalga a revisione del “ragionamento decisorio”, ossia dell’opzione che ha condotto il giudice di merito ad una determinata soluzione della questione esaminata, posto che una simile revisione, in realtà, non sarebbe altro che un giudizio di fatto e si risolverebbe sostanzialmente in una sua nuova formulazione, contrariamente alla funzione assegnata dall’ordinamento al giudice di legittimità.
Il controllo di legittimità sul vizio motivazionale, secondo la formulazione applicabile ratione temporis, non consente di rivedere l’opzione valutativa del giudice di merito né di riformulare il giudizio di fatto. Sono perciò inammissibili censure che, pur prospettate come carenze motivazionali, chiedano una nuova valutazione delle risultanze.
Massime di principio
- Il vizio di omessa pronuncia sussiste quando il giudice non adotta alcuna decisione su una domanda o istanza concreta che richieda accoglimento o rigetto; la decisione può risultare anche dal dispositivo letto insieme alla motivazione e alla ricostruzione processuale della sentenza.
- La mancanza di motivazione su una statuizione non coincide con l’omessa pronuncia, quando la decisione di rigetto sia comunque ricavabile dal dispositivo; il difetto motivazionale deve essere censurato specificamente.
- Il ricorso per cassazione fondato sul vizio motivazionale non può trasformarsi in una richiesta di nuova valutazione dei fatti o di revisione del ragionamento decisorio del giudice di merito.
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