Sentenza n. 5546/2026 - Napoli, Sezione 1
per l'annullamento della deliberazione n. -OMISSIS-, pubblicata all’Albo Pretorio il 15 novembre 2022, con la quale la Giunta comunale, richiamata la proposta di deliberazione n. -OMISSIS-, a firma del Responsabile del III Settore del comune di Pollena Trocchia, nonché il parere favorevole del -OMISSIS- espresso dal Revisore Unico dei Conti del medesimo comune, ha approvato la variazione al bilancio comunale 2022/2024, ai sensi dell’art. 175, comma 4, del d.lgs. n. 267/00, ai fini della provvista finanziaria necessaria a garantire copertura di spesa alla demolizione (anche) del fabbricato del quale è comproprietario, sito in Pollena Trocchia alla via -OMISSIS-, oggetto di RE.S.A. n. -OMISSIS-;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse, prendendo atto della dichiarazione del ricorrente di non avere interesse alla decisione. La pronuncia definisce la controversia in rito e non esamina né decide nel merito le censure sulla modalità di finanziamento della demolizione, sulla competenza esecutiva del pubblico ministero o sulla motivazione dell’importo stanziato. Spese compensate.
Atto impugnato: Deliberazione della Giunta comunale che ha approvato una variazione al bilancio 2022/2024, stanziando € 234.721,12 per coprire le spese di demolizione di opere abusive nel fabbricato dei ricorrenti, in esecuzione di un ordine del giudice penale
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la deliberazione per violazione di legge ed eccesso di potere. Hanno sostenuto che, per finanziare l’esecuzione di un ordine giudiziale di demolizione, il Comune avrebbe dovuto ricorrere alla richiesta di anticipazione senza interessi al Fondo per le demolizioni delle opere abusive presso la Cassa depositi e prestiti, secondo l’art. 32, comma 12, d.l. n. 269/2003, le norme del testo unico delle spese di giustizia e la convenzione interministeriale del 2005, anziché utilizzare risorse del proprio bilancio destinate ad altre finalità. Hanno inoltre dedotto che l’esecuzione dell’ordine di demolizione spettasse in via esclusiva al pubblico ministero. Con un’ulteriore censura, basata sull’art. 3 della l. n. 241/1990, hanno lamentato che la deliberazione non esplicitasse i presupposti dell’importo stanziato né il rapporto con il computo metrico predisposto per il pubblico ministero, impedendo di verificarne la correttezza. Con memoria del 1° giugno 2026 il ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione.
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