Cassazione Civile, Ordinanza n. 10941/2023 del 26/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo emesso per il pagamento del compenso dovuto a tre professionisti per prestazioni di progettazione rese in favore di un Comune. L'ente propose opposizione deducendo prescrizione, difetto di giurisdizione/competenza per clausola compromissoria, natura condizionata dell'incarico, inadempimento dei progettisti e difetto di utilità dei progetti. Il Tribunale accolse l'opposizione rilevando d'ufficio la nullità del contratto d'opera professionale con la P.A. per mancanza di forma scritta e rigettò anche la domanda subordinata di indebito arricchimento. La Corte d'appello confermò. In Cassazione i professionisti dedussero: 1) violazione dell'art. 345 c.p.c. per l'inammissibilità della produzione in appello della copia conforme della delibera di incarico con disciplinare, ritenuta invece indispensabile; 2) violazione degli artt. 101, 115, 116 e 215 c.p.c. per avere la Corte rilevato la nullità senza contraddittorio e per avere escluso la firma del Sindaco nonostante la mancata contestazione; 3) violazione dell'art. 2041 c.c. e delle norme processuali sulla prova per il rigetto della domanda di arricchimento senza causa, sostenendo che i progetti erano stati comunque utilizzati o erano suscettibili di utilizzo e che avrebbe dovuto essere ammessa prova testimoniale e CTU; 4) violazione dell'art. 91 c.p.c. in punto spese, come conseguenza dell'accoglimento dei motivi precedenti.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché la Corte territoriale aveva comunque esaminato il documento prodotto in appello, escludendone la decisività/indispensabilità, e perché, nel regime previgente dell'art. 345 c.p.c., erano ammissibili solo le prove nuove indispensabili. Ha dichiarato infondato il secondo motivo affermando che per il conferimento di incarichi professionali da parte della P.A. è necessaria la forma scritta ad substantiam e che la deliberazione interna dell'organo collegiale non equivale al contratto, essendo un atto meramente autorizzatorio; ha inoltre escluso la violazione del contraddittorio, perché la questione era stata discussa in appello, e ha ritenuto non sindacabile in cassazione la valutazione di prova. Ha dichiarato inammissibile il terzo motivo perché i ricorrenti avevano censurato solo una delle rationes decidendi poste a base del rigetto della domanda ex art. 2041 c.c., lasciando intatta l'altra ratio relativa alla necessaria esperibilità dell'azione verso il funzionario che aveva assunto l'impegno in assenza di copertura finanziaria; ha inoltre ribadito che la CTU non può supplire al difetto di prova della parte. Ha dichiarato inammissibile anche il quarto motivo, perché la censura sulle spese era priva di autonomia ed era meramente consequenziale ai motivi di merito. Confermata quindi la condanna alle spese e l'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 345 c.p.c.
terzo comma, ratione temporis vigente
Nel regime previgente alla modifica del 2012, in appello erano ammissibili solo le prove nuove indispensabili, ossia quelle idonee a eliminare ogni incertezza sulla ricostruzione fattuale accolta in sentenza.
art. 101 c.p.c.
La rilevazione d'ufficio di una nullità deve rispettare il contraddittorio, ma la eventuale violazione può ritenersi sanata se la questione viene poi discussa nel grado di appello.
art. 115 c.p.c.
Il principio di non contestazione non opera quando il fatto costitutivo del diritto richiede la forma scritta ad substantiam; inoltre la violazione può dedursi solo se il giudice ha posto a base della decisione prove inesistenti o contenuti probatori oggettivamente non ricavabili dalla fonte.
art. 116 c.p.c.
Non è censurabile in cassazione la valutazione discrezionale del materiale probatorio compiuta dal giudice di merito, salvo violazione di specifiche regole legali di prova.
art. 215 c.p.c.
Richiamato dai ricorrenti, ma non ritenuto decisivo dalla Corte ai fini della contestazione della sottoscrizione del documento.
art. 2041 c.c.
L'azione di arricchimento senza causa verso la P.A. richiede la prova dell'effettivo arricchimento e non può essere accolta se il relativo rigetto si fonda su una ratio autonoma non specificamente censurata.
art. 183, settimo comma, c.p.c.
Richiamato nel motivo di ricorso sulla prova e sull'ammissione istruttoria, ma la Corte ha ritenuto la doglianza inammissibile.
art. 356 c.p.c.
Richiamato nel motivo relativo alla domanda di indebito arricchimento e alle istanze istruttorie in appello.
art. 96 c.p.c.
recte dell'art. 91 c.p.c.
La Corte ha letto la censura come riferita alla regolazione delle spese ex art. 91 c.p.c., dichiarandola inammissibile per difetto di autonomia.
art. 91 c.p.c.
Le spese seguono la soccombenza; il capo sulle spese si travolge automaticamente solo in caso di accoglimento dei capi principali, senza necessità di un motivo autonomo.
art. 336, primo comma, c.p.c.
L'eventuale riforma dei capi principali determina automaticamente la caducazione del capo accessorio sulle spese per effetto espansivo interno.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
In caso di rigetto dell'impugnazione, sussistono i presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
r.d. n. 2440/1923, art. 17
Norma derogatoria sulla conclusione a distanza dei contratti con ditte commerciali, non applicabile al conferimento di incarichi professionali alla P.A.
r.d. n. 383/1934, art. 87
Richiamo per l'applicabilità ai Comuni della disciplina sulla forma contrattuale, senza deroga per gli incarichi professionali.
Massime di principio
- Il contratto con cui una pubblica amministrazione conferisce un incarico professionale deve risultare da atto scritto sottoscritto dal legale rappresentante dell'ente e dal professionista; la sola deliberazione interna dell'organo collegiale, anche se approva l'incarico o il disciplinare, non integra il contratto e ha natura meramente autorizzatoria.
- La forma scritta richiesta ad substantiam per il conferimento dell'incarico professionale alla P.A. non può essere supplita da presunzioni, prova testimoniale, confessione o da documenti che presuppongono il contratto ma non lo sostituiscono.
- Nel regime previgente all'art. 345 c.p.c. novellato, la prova documentale nuova in appello è ammissibile solo se indispensabile, cioè se idonea da sola a eliminare ogni incertezza sulla ricostruzione fattuale o a provare un fatto rimasto indimostrato.
- La violazione del principio del contraddittorio per rilievo officioso di una nullità è deducibile solo se la parte indica specificamente il pregiudizio difensivo subito; se la questione viene poi affrontata nel grado di appello, la doglianza non può essere riproposta in cassazione.
- L'azione di indebito arricchimento nei confronti della P.A. richiede la prova dell'effettivo arricchimento e del correlativo depauperamento; la mancata censura di una ratio decidendi autonoma comporta l'inammissibilità del motivo per formazione del giudicato interno.
- La consulenza tecnica d'ufficio non è un mezzo di prova in senso proprio e non può essere utilizzata per colmare lacune probatorie della parte o per svolgere indagini meramente esplorative.
- In cassazione non sono sindacabili le valutazioni di merito sulla attendibilità e sulla decisività delle prove, salvo il caso di violazione di legge per uso di prove inesistenti o per ricostruzione oggettivamente inconciliabile con il contenuto della fonte probatoria.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 26 apr 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 10908/2023 del 26/04/2023
- ordinanza_civile · 26 apr 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 10912/2023 del 26/04/2023
- ordinanza_civile · 26 apr 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 10916/2023 del 26/04/2023
- ordinanza_civile · 26 apr 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 10919/2023 del 26/04/2023
- ordinanza_civile · 26 apr 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 10926/2023 del 26/04/2023
- ordinanza_civile · 26 apr 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 10927/2023 del 26/04/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →