Sentenza n. 244/2026 - L'aquila, Sezione 1
per l'annullamento, quanto al ricorso introduttivo, - del decreto emesso dalla Prefettura di Teramo – Ufficio Territoriale del Governo, Area 1 – Ordine e Sicurezza Pubblica e Tutela della Legalità Territoriale, protocollo interno n. -OMISSIS-, che vieta a -OMISSIS- di detenere, a qualsiasi titolo, armi, munizioni e materie esplodenti, notificato all’indirizzo di posta elettronica certificata del difensore a cura della Legione Carabinieri “Abruzzo e Molise”, Stazione di Notaresco (TE), in data 25/10/2024; - di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali, specificamente quelli relativi al procedimento di revoca della licenza di porto di fucile per uso sportivo, come da comunicazione di avvio del procedimento trasmessa dalla Questura di Teramo in data 17/12/2024, -OMISSIS-; quanto ai motivi aggiunti depositati il 22.3.2026, - del decreto del Questore di Teramo – Divisione P.A.S.I. prot. n. -OMISSIS-di revoca della licenza di porto di armi per il tiro a volo n.-OMISSIS- in data 04/08/2022, con validità fino al 03/08/2027.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: divieto prefettizio di detenere armi, munizioni e materie esplodenti e successiva revoca della licenza di porto d'armi per uso sportivo
Esito
Favorevole al ricorrente (titolare di porto d'armi)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il divieto prefettizio adottato sulla base di rapporti informativi dei Carabinieri e della Questura, deducendo difetto di motivazione e di istruttoria. Il provvedimento era fondato sull'affermazione di una perdurante conflittualità con l'ex coniuge, conseguente a un alterco. Con motivi aggiunti è stata impugnata la successiva revoca della licenza di porto d'armi per uso sportivo, deducendo illegittimità derivata, violazione di legge ed eccesso di potere. Il ricorrente ha evidenziato che le sommarie informazioni raccolte dai Carabinieri descrivevano l'episodio come un gesto non violento e isolato e che l'ex coniuge aveva escluso violenze, minacce, aggressività, abuso di alcool o sostanze, timore e precedenti interventi delle forze dell'ordine, dichiarando inoltre di continuare a frequentare il ricorrente per la gestione dei figli.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso introduttivo, rilevando che le note dei Carabinieri e della Questura si limitavano a definire come "invariata" la situazione di conflittualità senza indicare elementi di fatto, anche solo indiziari, a sostegno di tale giudizio. Le sommarie informazioni rese dai testimoni e dall'ex coniuge erano invece dettagliate, precise e concordanti e smentivano l'esistenza di una situazione conflittuale attuale o pregressa rilevante. Il divieto prefettizio è stato quindi annullato per difetto di istruttoria. È stata altresì annullata, in via derivata, la revoca della licenza di porto d'armi, poiché fondata esclusivamente sul divieto prefettizio. Gli ulteriori motivi aggiunti sono stati assorbiti. Il Ministero dell'Interno è stato condannato al pagamento di € 2.000,00 oltre accessori per spese processuali.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
ex art. 60 cod. proc. amm.
Il giudizio è stato definito con sentenza in forma semplificata, previo avviso alle parti e senza riserva di ulteriori gravami.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196
Ha costituito la base per disporre l'oscuramento delle generalità della parte interessata.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, insieme all'art. 52 d.lgs. 196/2003, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Un divieto prefettizio di detenzione di armi deve poggiare su un'istruttoria concreta e su elementi di fatto, anche indiziari, idonei a dimostrare l'attualità e la consistenza del rischio valutato; non è sufficiente il richiamo generico a una situazione di conflittualità privo di riscontri oggettivi.
- Quando gli elementi istruttori raccolti dalla stessa amministrazione descrivono un episodio isolato e non violento e smentiscono l'esistenza di una situazione attuale di aggressività o conflittualità, il provvedimento prefettizio fondato su una diversa e immotivata ricostruzione dei fatti è illegittimo per difetto di istruttoria.
- La revoca della licenza di porto d'armi è illegittima in via derivata quando abbia come unico presupposto un divieto prefettizio illegittimo e quest'ultimo venga annullato.
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