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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 5462/2022 del 16/02/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso avverso l'ordinanza del 19/04/2021 del Tribunale di Palermo che aveva rigettato la richiesta di riesame ex art. 309 c.p.p. della misura cautelare della custodia in carcere disposta dal G.I.P. del 27/03/2021. L'indagato era gravemente indiziato di: a) tentato omicidio plurimo aggravato (artt. 56, 575, 416-bis.1 c.p.) per un agguato con più colpi d'arma da fuoco il 23/03/2021; b) porto di armi comuni da sparo aggravato (legge 2/10/1967 n.895). Il ricorso articolava cinque motivi principali: 1) mancata considerazione della trasmissione di atti favorevoli (provvedimento del 20/04/2021 sul coindagato Fava) al Tribunale del riesame; 2) vizio di motivazione per insufficiente scrutinio delle dichiarazioni della persona offesa e per la presunta autosufficienza delle dichiarazioni di Valentina Chillemi; 3) inutilizzabilità delle dichiarazioni di Giuseppe Colombo ex art. 63 c.p.p. (rifiuto di sottoscrivere il verbale e poi cambiamento di qualifica); 4) errata qualificazione del fatto come tentato omicidio (anziché lesioni) e mancata prova dell'animus necandi; 5) contestazione della sussistenza dell'aggravante di metodo e di agevolazione mafiosa (art. 416-bis.1) perché mancava prova di contiguità con consorteria mafiosa.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Motivazioni principali: 1) il primo motivo relativo a tardiva trasmissione di atti favorevoli è inammissibile se non tempestivamente dedotto davanti al Tribunale del riesame; la Cassazione non può esaminare per la prima volta tale eccezione; 2) il secondo motivo è manifestamente infondato: il Tribunale aveva effettuato analisi puntuale e coerente delle dichiarazioni della persona offesa e di Chillemi, con riscontri oggettivi; 3) il terzo motivo (art. 63 c.p.p.) non merita accoglimento: le dichiarazioni rese come persona informata sui fatti sono utilizzabili anche se il dichiarante in seguito diventa indagato; la norma tutela chi ha già commesso un reato, non chi lo potrebbe commettere in futuro; 4) quarto e quinto motivo sono doglianze di fatto non sindacabili in Cassazione: il giudice di merito aveva elementi per ritenere l'animus necandi (uso di arma, estrazione della pistola, colpi esplosi ad altezza uomo) e per qualificare la condotta con aggravante mafiosa (modalità dimostrativa, minacce riferite al controllo del territorio, consapevolezza dell'agevolazione dell'attività mafiosa). Conseguenze pratiche: ricorso inammissibile; condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla cassa delle ammende; trasmissione del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario secondo art. 94, comma 1-ter disp. att. c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 309 cod. proc. pen.

    La mancata o tardiva trasmissione di atti ritenuti favorevoli deve essere eccepita tempestivamente dinanzi al Tribunale del riesame; non è ammissibile dedurla per la prima volta in Cassazione.

  • art. 291 cod. proc. pen.

    Richiamato nel ricorso come norma processuale generale; non è stata ritenuta violata nella motivazione del Tribunale del riesame.

  • art. 63, comma 2, cod. proc. pen.

    Le dichiarazioni rese da una persona informata sui fatti (c.d. indizianti) sono utilizzabili anche se, in un momento successivo, il dichiarante assuma la qualifica di indagato/imputato; la norma tutela il "nemo tenetur" solo per chi ha già commesso un reato.

  • artt. 56 e 575 cod. pen.

    Art. 56 (delitto tentato) e art. 575 (omicidio): il dolo eventuale o specifico relativo all'animus necandi nel tentato omicidio può essere dedotto da elementi esterni e indiretti della condotta (idoneità offensiva non equivoca).

  • art. 416-bis.1 cod. pen.

    L'aggravante di metodo mafioso si afferma anche se non è provata la partecipazione diretta all'associazione: è sufficiente che violenza o minaccia richiamino la forza intimidatrice tipica del vincolo mafioso e che il concorrente sia consapevole della finalità agevolatrice dell'associazione.

  • art. 275, comma 3, cod. proc. pen.

    Presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari (pericolo di reiterazione o intrinseca pericolosità) quando la condotta denota elevata pericolosità, organizzazione e capacitaà intimidatoria, giustificando la custodia in carcere.

  • legge 2 ottobre 1967, n. 895, artt. 4, secondo comma, e 7

    Norme relative al porto e all'uso di armi comuni da sparo; contestate per il reato di porto di più armi in luogo pubblico finalizzato alla commissione di delitto.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma sulla condanna alle spese processuali in caso di rigetto o inammissibilità del ricorso; applicata per la condanna alle spese.

  • art. 94, comma 1-ter, disposizioni attuative cod. proc. pen.

    Prevede l'obbligo di informare il direttore dell'istituto penitenziario sul provvedimento, per gli adempimenti conseguenti allo stato di detenzione.

Massime di principio

  • Eccezioni processuali attinenti a mancata o tardiva comunicazione di atti favorevoli devono essere tempestivamente sollevate davanti al giudice del riesame; non sono ammissibili se sollevate per la prima volta in Cassazione.
  • Le valutazioni di merito sulla credibilità e sul valore probatorio delle dichiarazioni testimoniali (compresa la persona offesa) sono in larga parte questioni di fatto non sindacabili in sede di legittimità, salvo vizi di motivazione evidenti.
  • Le dichiarazioni rese da una "persona informata sui fatti" sono utilizzabili anche se il dichiarante in seguito diventa indagato/imputato; l'art. 63 c.p.p. tutela chi ha già commesso un reato, non chi potrebbe commetterlo.
  • Per ritenere il tentato omicidio è spesso sufficiente l'idoneità non equivoca dell'azione (uso di arma, colpi esplosi ad altezza uomo, estrazione dell'arma), dovendosi ricavare il dolo da elementi esterni della condotta.
  • L'aggravante del "metodo mafioso" può sussistere anche senza prova di appartenenza all'associazione: è rilevante la modalità intimidatoria, il contesto territoriale e la consapevolezza dell'agevolazione dell'attività mafiosa da parte dei concorrenti.
  • Quando la condotta è violenta, dimostrativa e messa in atto con più persone in un contesto di controllo territoriale, il giudice del riesame può ritenere fondate le esigenze cautelari e disporre la custodia in carcere; ciò richiede elementi concreti e motivati.

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