Sentenza n. 6361/2026 - Roma, Sezione 5T
per l'annullamento - del provvedimento del 17.07.2023, con cui il Comune di Roma ha domandato alla società odierna ricorrente il pagamento del canone demaniale per l’atto formale prot. 79008 del 23.12.2003 relativo all’anno 2023 nella misura di euro 54.422,50 (ordine di introito CO103981 del 17 luglio 2023); - del decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 30.12.2022, pubblicato sulla G.U. del 07.02.2023, con il quale il Direttore Generale per la vigilanza sulle Autorità di sistema portuale, per il trasporto marittimo e per vie d’acqua, ha decretato che “le misure unitarie dei canoni annui relativi alle concessioni demaniali marittime sono aggiornate, per l’anno 2023, applicando l’adeguamento del + 25,15% alle misure unitarie dei canoni determinati per il 2022”; - della deliberazione n. 33/2022 del 25 ottobre 2022 rubricata “Modifica della Deliberazione n. 9 del 6 ottobre 2020” in materia di attribuzione al territorio di Ostia di un coefficiente maggiorato ad alta Valenza Turistica nonché di ogni altro atto consequenziale e connesso ancorché non conosciuto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordine di introito del canone demaniale marittimo per l’anno 2023, pari a euro 54.422,50, fondato sulla qualificazione del litorale di Ostia come area ad alta valenza turistica, sull’adeguamento ministeriale del canone del 25,15% e sull’applicazione di un coefficiente maggiorato per asserito uso difforme della concessione
Esito
Favorevole al ricorrente (concessionario demaniale)
Prevale il privato
La controversia
La società ricorrente ha contestato l’ordine di introito e gli atti presupposti deducendo: difetto assoluto di motivazione e di istruttoria, contraddittorietà, perplessità e incompetenza della Giunta municipale in relazione alla deliberazione che aveva attribuito al territorio di Ostia la categoria di alta valenza turistica; violazione degli artt. 7 e 8 l. 241/1990 per omessa comunicazione di avvio e mancata partecipazione; sviamento e questione di legittimità costituzionale in relazione alla disciplina della classificazione turistica; violazione dell’art. 46-bis, comma 3, l.r. Lazio n. 13/2007, dell’art. 97 Cost. e dei principi di imparzialità e buon andamento; illegittimità del decreto ministeriale del 30 dicembre 2022 per violazione dell’art. 4 d.l. n. 400/1993, avendo sostituito l’indice dei prezzi praticati dai grossisti con l’indice dei prezzi alla produzione dei prodotti industriali; infine, violazione dell’art. 8 d.l. n. 440/1993, difetto di motivazione e di istruttoria quanto all’applicazione del coefficiente maggiorato per asserito uso difforme del bene demaniale, senza adeguato accertamento e senza indicazione dei concreti rilievi tecnici posti a fondamento della richiesta.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e annullato l’ordine di introito, salvo il riesercizio del potere amministrativo. Quanto alla maggiorazione derivante dall’attribuzione al litorale di Ostia dell’alta valenza turistica, il Collegio ha rilevato che la deliberazione comunale n. 33/2022 era già stata annullata con sentenza del TAR n. 1253/2024, confermata dal Consiglio di Stato; trattandosi di atto generale, inscindibile e strutturalmente unitario, l’annullamento ha inciso anche sull’ordine di pagamento, determinandone l’illegittimità derivata. Analogo effetto è stato riconosciuto con riguardo all’adeguamento del 25,15%, poiché il decreto ministeriale del 30 dicembre 2022 era già stato annullato con efficacia erga omnes dalla sentenza della Sezione n. 13/2025. È stata inoltre ritenuta fondata la censura relativa all’uso difforme: l’amministrazione aveva richiamato differenze tra una perizia tecnica asseverata e un sopralluogo di tavolo tecnico congiunto, ma non aveva prodotto il verbale del sopralluogo né indicato quali specifici rilievi avessero dimostrato la difformità rispetto al titolo concessorio. Non risultando comprovati i presupposti dell’indennizzo e delle ulteriori poste di canone, anche tale parte dell’ordine è stata annullata. Roma Capitale è stata condannata al pagamento di euro 2.500,00 oltre accessori; le spese sono state compensate nei confronti delle altre parti.
Norme richiamate
art. 3 l. 241/1990
L’amministrazione deve motivare e istruire adeguatamente la determinazione del canone e l’applicazione di maggiorazioni o indennizzi; nel caso concreto non sono stati dimostrati i presupposti dell’uso difforme.
artt. 7 e 8 l. 241/1990
La ricorrente ha dedotto la violazione degli obblighi di comunicazione e partecipazione, ma la decisione non fonda espressamente l’annullamento su tali censure.
art. 4 d.l. 5 ottobre 1993, n. 400
La ricorrente ha contestato la metodologia di aggiornamento dei canoni adottata dal decreto ministeriale; il giudice ha richiamato l’annullamento già disposto del decreto, senza sviluppare autonomamente l’interpretazione della disposizione.
art. 8 d.l. n. 440/1993
L’applicazione del coefficiente maggiorato per uso difforme richiede la prova concreta della difformità rispetto al titolo concessorio e l’indicazione dei rilievi tecnici posti a fondamento della pretesa.
art. 88, comma 2, lett. d), c.p.a.
La Sezione ha richiamato, per relationem, le argomentazioni di precedenti sentenze relative all’annullamento del decreto ministeriale di aggiornamento dei canoni.
Massime di principio
- L’annullamento giudiziale di un atto generale, inscindibile e strutturalmente unitario, produce effetti anche sui provvedimenti individuali che ne costituiscono applicazione, determinandone l’illegittimità derivata nella parte fondata sull’atto annullato.
- Quando un provvedimento di determinazione di un canone demaniale incorpora gli effetti di un atto presupposto già annullato con efficacia erga omnes, il giudice deve annullare il provvedimento applicativo nella parte in cui recepisce quel presupposto illegittimo.
- L’applicazione di un coefficiente maggiorato o di un indennizzo per uso difforme di un bene demaniale richiede un accertamento concreto e documentato della difformità rispetto al titolo concessorio.
- Non è sufficiente richiamare genericamente un sopralluogo o una discordanza tra documenti tecnici: l’amministrazione deve rendere disponibili gli atti dell’accertamento e indicare i rilievi specifici che giustificano la maggiorazione del canone.
- In assenza di prova dei presupposti fattuali dell’uso difforme e di adeguata motivazione, la richiesta di indennizzo e delle ulteriori poste di canone è illegittima per difetto di istruttoria e motivazione, con annullamento dell’atto salvo il riesercizio del potere.
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