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Cassazione Civile, Ordinanza n. 06929/2026 del 23/03/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (terzo revocatorio)

La controversia

La controversia origina da un'azione revocatoria ordinaria proposta nei confronti di un atto notarile del 13 aprile 2010 con cui un soggetto aveva donato a un'altra persona beni specificamente indicati nell'atto, con esclusione di un immobile. La corte d'appello, riformando parzialmente la decisione di primo grado, aveva dichiarato l'inefficacia dell'atto nei confronti dell'attore revocatorio, salvo la donazione dell'immobile escluso. Il soccombente in appello ha proposto ricorso per cassazione, ma nel giudizio di legittimità è incorso in un vizio processuale: nel ricorso era stata dichiarata l'avvenuta notificazione della sentenza impugnata, sicché era necessario depositarne copia con la relata di notifica o, nel caso di notifica via PEC, i messaggi di spedizione e ricezione entro il termine di cui all'art. 369 c.p.c. Il ricorrente ha poi sostenuto che l'omissione fosse un mero errore materiale scusabile e che potesse essere sanata, richiamando i principi sulla sanatoria delle notifiche degli atti processuali. Tuttavia, la Corte ha ritenuto che la dichiarazione di avvenuta notificazione della sentenza integri un fatto processuale che fa decorrere il termine breve di impugnazione, con conseguente onere di deposito della prova della notifica; tale omissione non è sanabile con successiva produzione ex art. 372 c.p.c.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato improcedibile il ricorso per mancato deposito, nel termine di legge, dell'attestazione di avvenuta notificazione della sentenza impugnata, nonostante il ricorrente avesse dichiarato nel ricorso che la sentenza era stata notificata. Ha escluso che la successiva produzione del documento potesse sanare la mancanza e ha ritenuto non incompatibile con l'art. 6 CEDU e con l'art. 111 Cost. la sanzione di improcedibilità. Non essendosi costituiti gli intimati, non ha liquidato spese processuali; ha però condannato il ricorrente, ai sensi dell'art. 96, comma 4, c.p.c., al pagamento di euro 2.000 in favore della Cassa delle ammende e ha dato atto dell'ulteriore contributo unificato dovuto, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 369 c.p.c.

    impone, a pena di improcedibilità del ricorso per cassazione, il deposito della copia autentica della sentenza impugnata munita della relata di notifica, quando nel ricorso sia dichiarata l'avvenuta notificazione della sentenza

  • art. 372 c.p.c.

    non consente di recuperare tardivamente l'omissione del deposito della prova della notifica della sentenza impugnata

  • artt. 325-326 c.p.c.

    il termine breve di impugnazione di sessanta giorni decorre dalla notificazione della sentenza

  • art. 6 CEDU

    la sanzione dell'improcedibilità per mancato deposito della prova della notifica non viola il diritto di accesso a un tribunale, essendo proporzionata e funzionale al regolare e rapido svolgimento del giudizio di cassazione

  • art. 111 Cost.

    la disciplina dell'improcedibilità è ritenuta compatibile con i principi del giusto processo

  • art. 96, 4° co., c.p.c.

    consente la condanna del ricorrente al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende

  • art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002

    comporta, in caso di definizione sfavorevole del ricorso, l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto

  • art. 13 comma 1 bis del d.P.R. n. 115 del 2002

    individua il contributo unificato base cui parametrate le conseguenze dell'ulteriore importo

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione, la dichiarazione di avvenuta notificazione della sentenza impugnata fa scattare l'onere di depositare tempestivamente la sentenza con la relativa prova della notifica; la mancata produzione determina improcedibilità.
  • La successiva produzione del documento mancante non sana l'omissione quando il termine di deposito ex art. 369 c.p.c. sia ormai spirato.
  • La disciplina dell'improcedibilità per difetto di prova della notifica della sentenza è funzionale al controllo officioso della tempestività dell'impugnazione e alla verifica del formarsi del giudicato, ed è compatibile con il diritto di accesso al giudice e con il giusto processo.
  • La possibilità di sanatoria degli errori nella notificazione degli atti processuali non è automaticamente estensibile alla diversa ipotesi del mancato deposito, nel giudizio di cassazione, della prova della notificazione della sentenza impugnata.
  • Quando il ricorso per cassazione è dichiarato improcedibile e la parte intimata non svolge difese, non vi è luogo a liquidazione delle spese; può tuttavia essere applicata la condanna ex art. 96, comma 4, c.p.c. e l'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRicorso per cassazioneSpese di liteTransazione
RamiProcesso civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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