Cassazione Penale, Sentenza n. 41820/2023 del 13/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Bologna che ha rigettato il reclamo avverso il diniego di liberazione anticipata relativo al periodo 10/03/2017 - 10/03/2018. Il ricorrente (anche tramite difensore) ha contestato la valutazione delle denunce e delle infrazioni che hanno portato al diniego, sostenendo che molte vicende si erano risolte con assoluzioni o remissione di querela e che, dunque, i fatti riportati nei rapporti informativi non avrebbero dovuto incidere sulla valutazione dell'idoneità al beneficio. È stata altresì dedotta violazione e errata applicazione dell'art. 54 Ord. pen. e carenza/contraddittorietà della motivazione del provvedimento impugnato.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto legittima e coerente la valutazione del Tribunale di sorveglianza di Bologna, che aveva valorizzato le ripetute violazioni delle prescrizioni e le diffide come segni di mancata partecipazione al percorso rieducativo. Perciò è stata confermata la non meritevolezza del Verdiani alla liberazione anticipata. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare la somma di euro tremila alla cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 54, Legge 26 luglio 1975, n. 354 (ordinamento penitenziario)
La norma richiede la prova della partecipazione del condannato all'opera di rieducazione quale presupposto per la liberazione anticipata; il beneficio è un riconoscimento concreto di tale partecipazione e mira a favorire il reinserimento sociale. La valutazione è discrezionale ma deve accertare l'esistenza di un serio processo di cambiamento e reintegrazione.
art. 103, comma 2, Regolamento di esecuzione (D.P.R. 30 giugno 2000, n. 230)
art. 103, comma 2, D.P.R. 30/06/2000, n. 230
Stabilisce i criteri per valutare la partecipazione al trattamento: impegno a trarre profitto dalle opportunità trattamentali e mantenimento di rapporti corretti con operatori, compagni, famiglia e comunità esterna. Serve a parametrizzare l'accertamento richiesto dall'art. 54.
art. 1, comma 1, D.P.R. menzionato nella sentenza
art. 1, comma 1, D.P.R. n. 2309 (come riportato in sentenza)
Riferito agli "interventi diretti a sostenere gli interessi umani, culturali e professionali" offerti in ambito trattamentale; la Corte richiama il concetto che il trattamento deve offrire opportunità reali di rieducazione, il cui sfruttamento è valutato per il beneficio.
Sentenza Corte cost. n. 186 del 2000
Corte cost. n. 186 del 2000
Consente, in caso di ricorso manifestamente infondato o con profili di colpa, l'irrogazione di una sanzione a favore della cassa delle ammende; la Corte ha applicato tale principio quantificando la somma in euro tremila.
Massime di principio
- La liberazione anticipata è subordinata a una valutazione discrezionale ma motivata della partecipazione al percorso rieducativo: occorre dimostrare impegno concreto nelle attività trattamentali e comportamenti corretti in carcere e con l'esterno.
- Segnalazioni disciplinari, diffide e denunce anche se non sfociate in condanna penale possono essere valorizzate dal giudice come indici negativi dell'adesione al percorso rieducativo e giustificare il diniego del beneficio.
- In sede di cassazione non è consentita una rivalutazione del merito dei fatti: il ricorrente deve dedurre vizi di diritto o carenze logico-motivazionali nella decisione, non una diversa interpretazione più favorevole dei fatti.
- Per aumentare le probabilità di concedere la liberazione anticipata, il detenuto deve documentare la frequenza e l'esito di attività trattamentali, relazioni corrette con operatori e compagni, e ogni elemento probatorio che attesti una positiva evoluzione della personalità.
- Se si contesta la rilevanza di denunce o rapporti informativi, è importante produrre documentazione ufficiale (archiviazioni, remissioni di querela, sentenze di assoluzione) e dimostrare che il giudice di merito non ha adeguatamente valutato tali elementi, prospettando un vizio motivazionale concreto.
- La motivazione del giudice deve risultare coerente e puntuale: per impugnare efficacemente un diniego occorre evidenziare lacune specifiche nella motivazione o errori nell'applicazione dei criteri normativi, non la sola discrepanza valutativa.
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