Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 9/2026 - Bologna, Sezione 1

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del decreto MIPG N. -OMISSIS-, datato 1 settembre 2025, in forza del quale la Questura di Bologna ha respinto la richiesta del ricorrente di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di studio;

Giustizia amministrativa202502001

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Bologna, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di studio

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il decreto con cui la Questura di Bologna ha respinto la richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di studio, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare. Il diniego è stato motivato dal mancato assolvimento dell'onere previsto dall'art. 46, comma 4, d.P.R. n. 394/1999, consistente nel superamento di almeno due verifiche di profitto negli anni successivi al primo. Il ricorrente ha sostenuto che il mancato sostenimento degli esami sarebbe stato determinato dalla necessità di prestare supporto economico al padre. Ha inoltre dedotto di avere fornito elementi comprovanti lo svolgimento di attività lavorativa subordinata e il conseguimento di redditi sin dal 2022, chiedendo che tale circostanza fosse valutata ai fini della sussistenza dei presupposti per il rinnovo.

La decisione

Il TAR ha ritenuto, nella fase cautelare e impregiudicata ogni valutazione definitiva, che non apparisse prima facie infondata la tesi secondo cui il mancato superamento degli esami fosse riconducibile alla necessità di sostenere economicamente il padre. Ha rilevato che l'Amministrazione avrebbe dovuto prendere posizione su tale circostanza e procedere a una rivalutazione complessiva dei presupposti della domanda, considerando anche la possibile rilevanza degli elementi relativi ai redditi derivanti da attività lavorativa subordinata dal 2022. La domanda cautelare è stata quindi accolta interinalmente: è stata sospesa temporaneamente l'efficacia del diniego ed è stato ordinato alla Questura di adottare, entro l'11 febbraio 2026, un nuovo provvedimento espresso e motivato, previa rideterminazione sull'istanza. La decisione definitiva sull'istanza cautelare e sulle spese è stata rinviata alla camera di consiglio del 25 febbraio 2026.

Norme richiamate

  • art. 46, comma 4, d.P.R. n. 394/1999

    superare almeno due verifiche di profitto negli anni successivi al primo

    La disposizione prevede l'onere, rilevante per il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di studio, di superare almeno due verifiche di profitto negli anni successivi al primo; nella fase cautelare il TAR ha ritenuto necessario rivalutare complessivamente la posizione del ricorrente alla luce delle circostanze personali e reddituali dedotte.

  • art. 55 c.p.a.

    È la base normativa della domanda cautelare incidentale; il TAR ha disposto la sospensione temporanea dell'efficacia dell'atto e il riesame amministrativo.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    Ha costituito il presupposto, insieme alla normativa europea e nazionale sulla protezione dei dati personali, per ordinare l'oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.

  • art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato quale presupposto della tutela dei dati relativi alla salute mediante oscuramento del provvedimento.

  • art. 2-septies d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    Richiamato quale ulteriore fondamento della misura di oscuramento dei dati personali sensibili.

Massime di principio

  • In sede cautelare, il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di studio fondato sul mancato superamento degli esami può essere sospeso ai fini del riesame quando il richiedente prospetti, con elementi prima facie non infondati, che il mancato profitto sia stato determinato da comprovate esigenze familiari ed economiche meritevoli di valutazione.
  • L'Amministrazione, nel valutare il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di studio, non può limitarsi alla verifica formale del mancato superamento degli esami, ma deve prendere posizione sulle circostanze personali dedotte dall'interessato che possano spiegare tale esito e procedere a una valutazione complessiva dei presupposti della domanda.
  • Nel riesame di una richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di studio può assumere rilievo anche la documentazione relativa ai redditi derivanti da attività lavorativa subordinata, ove prodotta dall'interessato e riferita al periodo considerato dall'Amministrazione.
  • Quando l'atto impugnato richiede una rivalutazione degli interessi e delle circostanze rilevanti, la tutela cautelare può essere conformata mediante sospensione dell'efficacia dell'atto e ordine all'Amministrazione di adottare un nuovo provvedimento espresso e motivato entro un termine stabilito dal giudice.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoTutela cautelare
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareDifetto di motivazionePonderazione degli interessi e interesse pubblico

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.