Cassazione Civile, Ordinanza n. 19873/2025 del 17/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (comune)
La controversia
La controversia nasce da una sentenza della CTR Campania che aveva rigettato l'appello proposto da una società contribuente in materia di TARSU/TIA/TARES e accertamento. La contribuente ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi, ma nel corso del giudizio ha poi depositato atto di rinuncia al ricorso perché aveva aderito alla definizione agevolata (cosiddetta rottamazione quater). Il Comune ha resistito con controricorso chiedendo il rigetto; l'Agenzia delle entrate-Riscossione e Equitalia Servizi di riscossione sono rimaste intimate.
La decisione
La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso depositata dalla contribuente e, rilevato che l'adesione alla definizione agevolata aveva determinato la volontà di abbandonare l'impugnazione, ha dichiarato l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 391 c.p.c. Ha inoltre disposto la compensazione integrale delle spese tra le parti, in ragione delle modalità di definizione della controversia. Ha escluso altresì l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, ritenendolo misura eccezionale e non estensibile oltre i casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità.
Norme richiamate
art. 391 c.p.c.
La rinuncia al ricorso comporta l'estinzione del giudizio di cassazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
L'ulteriore importo a titolo di contributo unificato non si applica fuori dai casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione, essendo misura eccezionale e sanzionatoria.
art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012
Norma richiamata quale fonte dell'inserimento del comma 1-quater nell'art. 13 del d.P.R. n. 115/2002.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione determina l'estinzione del giudizio quando sia validamente depositata e non emergano profili ostativi.
- L'adesione del ricorrente a una definizione agevolata può costituire il presupposto fattuale della rinuncia all'impugnazione.
- L'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 ha natura eccezionale e sanzionatoria e non può essere applicato in via analogica oltre le ipotesi espressamente previste.
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