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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 28771/2023 del 04/07/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Canella ha impugnato la sentenza di condanna per il reato di diffamazione (art. 595 c.p.) contestando: 1) l'assenza della valida condizione di procedibilità per difetto di querela, poiché la querela era stata inviata tramite PEC senza autenticazione della firma; 2) l'insussistenza del reato perché la frase contestata costituiva una replica e critica contenuta nell'ambito di un confronto lavorativo e non un attacco diffamatorio; 3) la sussistenza di provocazione. Il ricorso ha chiesto l'annullamento della condanna.

La decisione

La Cassazione ha ritenuto fondato il ricorso. Sul profilo processuale ha confermato che la querela inviata via PEC senza autenticazione della sottoscrizione non soddisfa i requisiti di cui all'art. 337 c.p.p.: la PEC è solo mezzo di trasmissione e non sostituisce l'obbligo di autenticazione della firma. Sul merito, però, il Collegio ha rilevato l'insussistenza materiale del reato: la frase imputata si colloca in un normale scambio interlocutorio in ambito professionale e va interpretata come esercizio del diritto di critica/dissenso, con toni contenuti, non idonea ad offendere la reputazione in termini penalmente rilevanti. Per tali ragioni la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio ai sensi dell'art. 129, comma 2, c.p.p., perché il fatto non sussiste, con conseguente proscioglimento di Canella.

Norme richiamate

  • art. 595 cod. pen.

    Norma sostanziale che punisce la diffamazione; la Corte ha valutato che l'espressione contestata non raggiunge la soglia di offensività richiesta per la fattispecie.

  • art. 337 cod. proc. pen.

    Stabilisce l'obbligo di autenticazione della sottoscrizione quando la querela è spedita per posta o da incaricato; la Corte ha ritenuto che la querela PEC priva di firma autenticata non soddisfa tale requisito e pertanto non è valida ai fini della procedibilità.

  • art. 2703 cod. civ.

    Definisce l'autenticazione della firma da parte di pubblico ufficiale; usato dalla Corte per spiegare la forma richiesta per la validità della querela spedita fuori presenza.

  • d.p.r. 513/1997

    Regolamento sulla formazione e trasmissione di documenti informatici; richiamato per chiarire che la firma digitale può essere autenticata da pubblico ufficiale, ma l'uso della PEC non sostituisce l'autenticazione.

  • d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale)

    Conferma la possibilità di autenticazione della firma digitale da parte di pubblico ufficiale e che gli strumenti informatici disciplinati non derogano alle formalità di autenticazione richieste per gli atti a rilevanza processuale.

  • art. 129, comma 2, cod. proc. pen.

    Consente alla Corte di cassazione, quando il fatto non sussiste, di annullare la sentenza senza rinvio; applicato per prosciogliere l'imputata nonostante la querela non valida.

  • d.p.r. 68/2005

    Regolamento sull'utilizzo della posta elettronica certificata; richiamato nella discussione sulle regole di invio/ ricezione PEC ma non ritenuto sostitutivo delle formalità di sottoscrizione della querela.

  • art. 2702 cod. civ.

    Richiamato in relazione all'effetto della autenticazione della firma digitale (equiparazione al riconoscimento della scrittura privata) quando l'autenticazione sia effettuata da pubblico ufficiale.

Massime di principio

  • La PEC costituisce un mero mezzo di trasmissione e non sostituisce le formalità richieste per la validità degli atti che esigono sottoscrizione autenticata: se la querela è inviata tramite PEC, la sottoscrizione deve comunque risultare autenticata nei modi previsti dalla legge (art. 337 c.p.p.).
  • La mancanza della condizione di procedibilità (querela irregolare) può incidere sul procedimento, ma la Corte di legittimità può comunque pronunciarsi sul merito: se riscontra l'insussistenza materiale del fatto, può annullare senza rinvio ai sensi dell'art. 129, comma 2, c.p.p.
  • Nel giudizio di diffamazione va sempre valutato il contesto comunicativo: dichiarazioni rese in un confronto lavorativo o istituzionale e svolte in toni contenuti possono rientrare nell'esercizio del diritto di critica e del dissenso e quindi non integrare il reato.
  • La qualificazione della frase come diffamatoria richiede un'analisi concreta della offensività e della funzione comunicativa delle parole; non ogni critica o richiamo a pregresse condotte è penalmente rilevante.
  • L'autenticazione della firma digitale da parte di pubblico ufficiale può supplire all'autenticazione tradizionale, ma deve essere effettuata secondo le modalità normative (d.p.r. 513/1997; d.lgs. 82/2005): la semplice trasmissione via PEC senza tale autenticazione non è sufficiente.
  • In situazioni analoghe conviene curare sia la forma (corretta autenticazione della querela o uso di strumenti che garantiscano la sottoscrizione autenticata) sia il contenuto (contestualizzare le espressioni, dimostrare tono e funzione critica) per evitare rischi processuali e sostanziali.

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