Sentenza n. 3185/2026 - Roma, Sezione 1
per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: previa disapplicazione e/o rimessione della questione di legittimità alla Corte Costituzionale e/o rinvio alla Corte di Giustizia UE, - del decreto del Ministero della Salute del 6 luglio 2022 di Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, pubblicato nella GURI 15 settembre 2022, n. 216, ivi espressamente incluse le tabelle A, B, C e D allo stesso allegate; - del decreto del Ministero della Salute del 6 ottobre 2022 di Adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018, pubblicato nella GURI 26 ottobre 2022, n. 251; - della comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge 241/1990 avente ad oggetto l'adozione del decreto del Direttore della Direzione Sanità, welfare e coesione sociale con il quale sono definiti gli elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggetti al ripiano per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017, 2018 ai sensi dell'articolo 9 ter, comma 9 bis del d.l. 78/2015 pervenuta alla NR di Nannini a mezzo pec dalla Direzione Sanità, welfare e coesione sociale della Regione Toscana in data 14 novembre 2022; - di ogni altro atto connesso, presupposto e conseguente, anche di estremi non conosciuti, ivi inclusa la Circolare del Ministero della salute del 29 luglio 2019, prot. n. 22413, nonché l'Accordo tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sulla proposta del Ministero della salute di attuazione dell'art. 9 ter del d.l. 78/2015 (rep. atti n. 181/CSR del 7 novembre 2019); - previa disapplicazione e/o rimessione della questione di legittimità alla Corte Costituzionale dell'art. 9 ter del d.l. 78/2015, convertito il L. n. 125/2015. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Nr di Nannini S.r.l. il 29/12/2022: - del decreto del Direttore della Direzione Sanità, welfare e coesione sociale della Regione Toscana n. 24681 del 14.12.2022, pubblicato nella medesima data sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale e successivamente trasmesso a mezzo pec alla NR di Nannini in data 20.12.2022; - di ogni altro atto connesso, presupposto e conseguente, anche di estremi non conosciuti, ivi inclusa la deliberazione n. 386 del 27/09/2019 del direttore generale dell'ESTAR e la Delibera della Giunta Regionale n. 1 del 10/01/2022 “Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento al Bilancio di Previsione 2022-2024 e del Bilancio Finanziario Gestionale 2022-2024”; Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Nr di Nannini S.r.l. il 14/2/2023: - del decreto del Direttore del Dipartimento Salute della Giunta regionale Regione Marche n. 52 del 14.12.2022, avente ad oggetto “Articolo 9 ter del D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall'art.1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n. 125 e s.m.i.. Attribuzione degli oneri di riparto del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, certificato ai sensi del comma 8 dell'art. 9 ter D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n.125 e s.m.i., dal D.M. del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6 luglio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 settembre 2022, serie generale n. 216” e del relativo Allegato A recante l'Elenco delle aziende fornitrici di dispositivi medici e i relativi importi di ripiano, nonché del Documento istruttorio; - di ogni altro atto connesso, presupposto e conseguente, anche di estremi non conosciuti, ivi inclusa la comunicazione di avvio del procedimento del 14.11.2022, il prospetto analitico degli importi di payback dovuti a carico di ciascuna azienda fornitrice di dispositivi medici, il modello CE per payback dispositivi medici, la D.D. ASUR n. 466 del 26.8.2019 e relativi allegati, la D.D. ASUR n. 706 del 14.11.2022 e relativi allegati, nonché le note di riscontro all'accesso agli atti prot. n. 13906 del 14.12.2022 e prot. N. 836 del 12.1.2023; Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Nr di Nannini S.r.l. il 14/2/2023: - della Determinazione Dirigenziale A1400A – Sanità e Welfare della Regione Piemonte n. 2426 del 14.12.2022, avente ad oggetto “Approvazione elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggetti al ripiano per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017, 2018 ai sensi dell'articolo 9 ter, comma 9 bis del D.L. 78/2015, convertito in L. 125/2015” e del relativo Allegato n. 1; - di ogni altro atto connesso, presupposto e conseguente, anche di estremi e contenuto non conosciuti, ivi incluse le deliberazioni adottate dai direttori generali delle aziende sanitarie regionali, con le quali sono stati validati e certificati i fatturati relativi agli anni 2015 – 2018 per singola azienda fornitrice di dispositivi medici: deliberazione n. 596 del 28/08/2019 del direttore generale dell'AO Ordine Mauriziano di Torino; deliberazione n. 404 del 27/08/2019 del direttore generale dell'AO S. Croce e Carle di Cuneo; deliberazione n. 369 del 23/08/2019 del direttore generale dell'AO SS. Antonio e Biagio e Cesare Arrigo di Alessandria; deliberazione n. 1142 del 28/08/2019 del direttore generale dell'AOU Città della Salute e della Scienza di Torino; deliberazione n. 848 del 03/09/2019 del direttore generale dell'AOU Maggiore della Carità di Novara; deliberazione n. 467 del 29/08/2019 del direttore generale dell'AOU San Luigi Gonzaga di Orbassano; deliberazione n. 586 del 30/08/2019 del direttore generale dell'ASL AL; deliberazione n. 151 del 30/08/2019 del direttore generale dell'ASL AT; deliberazione n. 388 del 26/08/2019 del direttore generale dell'ASL BI; deliberazione n. 909 del 06/09/2019 del direttore generale dell'ASL Città di Torino; deliberazione n. 361 del 29/08/2019 del direttore generale dell'ASL CN1; deliberazione n. 309 del 22/08/2019 del direttore generale dell'ASL CN2; deliberazione n. 320 del 28/08/2019 del direttore generale dell'ASL NO; deliberazione n. 510 del 23/08/2019 del direttore generale dell'ASL TO3; deliberazione n. 977 del 28/08/2019 del direttore generale dell'ASL TO4; deliberazione n. 806 del 28/08/2019 del direttore generale dell'ASL TO5; deliberazione n. 856 del 29/08/2019 del direttore generale dell'ASL VC; deliberazione n. 701 del 04/09/2019 del direttore generale dell'ASL VCO; nonché la comunicazione di avvio del procedimento del 24.11.2022; - per quanto occorrer possa, la legge regionale 29 aprile 2022 n.6 (Bilancio di previsione Finanziario 2022-2024), la D.G.R. n.1-4970 del 4 maggio 2022 “Legge regionale 29 aprile 2022, n. 6 "Bilancio di previsione finanziario 2022-2024". Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2022-2024”, la L.R. n. 13 del 2 agosto 2022 “Assestamento al bilancio di previsione finanziario 2022 - 2024”, la D.G.R. n. 73 - 5527 del 3 agosto 2022 Bilancio di previsione finanziario 2022-2024. Attuazione della Legge regionale n. 13 del 2/8/2022. "Assestamento del Bilancio di previsione finanziario 2022 -2024"; Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Nr di Nannini S.r.l. il 14/2/2023: - del decreto del Direttore di Dipartimento – Ufficio Governo sanitario della Provincia Autonoma di Bolzano n. 24408 del 12.12.2022, pubblicato sul sito istituzionale della Provincia Autonoma di Bolzano il 14.12.2022, avente ad oggetto “Fatturato relativo importo del payback per dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 ai sensi del Decreto del Ministero della Salute6 ottobre 2022” e del relativo Allegato A recante le tabelle di individuazione del fatturato annuo per singolo fornitore di dispositivi medici; - di ogni altro atto connesso, presupposto e conseguente, anche di estremi non conosciuti, ivi inclusa la comunicazione di avvio del procedimento del 14.11.2022, la determina del Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria dell'Alto Adige n. 2022-A-001321 del 30.11.2022 e presupposti atti di approvazione dei bilanci, della medesima Azienda, nonché la tabella di sintesi delle fatture della NR di Nannini trasmessa a mezzo PEC in data 9.1.2023; previa disapplicazione e/o rimessione della questione di legittimità alla Corte Costituzionale dell'art. 9 ter del d.l. 78/2015, convertito il L. n. 125/2015 e/o rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Decreti ministeriali di certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici e di adozione delle linee guida, nonché provvedimenti regionali e provinciali di individuazione degli importi di payback dovuti per gli anni 2015-2018
Esito
La controversia
La società ha impugnato i decreti ministeriali del 6 luglio 2022 e del 6 ottobre 2022, gli atti regionali e provinciali di riparto degli oneri di payback e gli atti presupposti, deducendo vizi degli atti applicativi dell'art. 9-ter del d.l. 78/2015 e chiedendo, ove necessario, la disapplicazione della disciplina nazionale, la rimessione alla Corte costituzionale della questione di legittimità costituzionale e il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione europea. Con motivi aggiunti sono stati impugnati, in particolare, i provvedimenti delle Regioni Toscana, Marche e Piemonte e della Provincia autonoma di Bolzano, concernenti l'individuazione del fatturato e degli importi di ripiano dovuti dalla società. Nel corso del giudizio, la ricorrente ha dichiarato di avere versato alle Regioni resistenti la quota del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali, ai sensi dell'art. 7, comma 1, del d.l. 95/2025, chiedendo la cessazione della materia del contendere e la compensazione delle spese.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere senza esaminare i motivi di illegittimità dedotti, le richieste di disapplicazione o le questioni di costituzionalità e di diritto dell'Unione. Il Collegio ha rilevato che l'art. 7, comma 1, del d.l. 95/2025, convertito con modificazioni, consente alle aziende fornitrici di definire gli obblighi relativi agli anni 2015-2018 mediante il versamento della quota del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali. L'integrale versamento estingue l'obbligazione relativa agli anni considerati e preclude ulteriori azioni giurisdizionali connesse. Poiché la società aveva effettuato il versamento e le Regioni costituite avevano confermato la circostanza, il giudizio non conservava più una controversia attuale. Le spese sono state compensate, in conformità alla richiesta della ricorrente e alla non opposizione delle controparti costituite.
Norme richiamate
art. 9-ter d.l. 78/2015, convertito dalla l. 125/2015
Disciplina posta a fondamento degli obblighi di ripiano del superamento del tetto di spesa per i dispositivi medici relativi agli anni 2015-2018; la sentenza non ne esamina la legittimità, poiché dichiara cessata la materia del contendere.
art. 7, comma 1, d.l. 95/2025, convertito con modificazioni dalla l. 119/2025
Per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 gli obblighi a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici [...] si intendono assolti con il versamento [...] della quota del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali.
L'integrale versamento della quota ridotta del 25 per cento estingue l'obbligazione delle aziende fornitrici per gli anni 2015-2018, preclude ulteriori azioni giurisdizionali connesse e determina la cessazione della materia del contendere nei ricorsi contro i provvedimenti regionali e provinciali di ripiano.
artt. 7 e 8 l. 241/1990
Norme richiamate con riguardo alle comunicazioni di avvio dei procedimenti impugnate; non esaminate nel merito.
Massime di principio
- Quando una disciplina sopravvenuta consente alle aziende soggette al payback sui dispositivi medici di estinguere integralmente gli obblighi relativi agli anni 2015-2018 mediante il versamento della quota del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali o provinciali, l'integrale pagamento estingue l'obbligazione e preclude ulteriori azioni giurisdizionali connesse a tali importi.
- L'integrale versamento della quota ridotta prevista dalla disciplina sopravvenuta determina la cessazione della materia del contendere nei giudizi instaurati contro i provvedimenti regionali e provinciali di ripiano del payback per gli anni 2015-2018, quando il pagamento sia documentato e confermato dalle amministrazioni interessate.
- In presenza della cessazione della materia del contendere determinata dal pagamento definitorio previsto dalla legge, il giudice non deve esaminare nel merito i vizi dedotti contro gli atti di ripiano né le questioni di legittimità costituzionale o di compatibilità con il diritto dell'Unione riferite alla disciplina applicata.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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