Cassazione Penale, Sentenza n. 39720/2025 del 10/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell’ordinanza del 18/03/2025 che aveva rigettato l’appello avverso il diniego di retrodatazione ex art. 297, comma 3, c.p.p., della custodia cautelare intramuraria disposta con ordinanza 9/12/2022 (proc. 4191-20, "Rinascita Scott 3 "+"Assocompari"), ovvero in subordine la gradazione della misura. Il ricorrente sosteneva l’esistenza di una "connessione qualificata" tra i fatti del procedimento più datato (proc. 2239-14, "Rinascita Scott" del 2019) e quelli del secondo procedimento, e che il materiale probatorio necessario alla misura del 2022 era già desumibile dagli atti anteriori (deposizioni di p.g., informative e riferimenti a intercettazioni). Con secondo motivo si contestava la mancata valutazione dell'attualità e della concretezza del pericolo (art. 299 c.p.p.), indicando come fatti sopravvenuti la sentenza del 20/11/2023 favorevole al ricorrente e dichiarazioni che escludevano la sua appartenenza al sodalizio, oltre a fatti relativi all'allontanamento dal coindagato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso come infondato. Ha confermato che non è emersa una "connessione qualificata" tra i due procedimenti e che, pur ricostruendo i tre casi di retrodatazione delineati dalla giurisprudenza (Sez. U., Librato), i requisiti per la retrodatazione automatica o per la retrodatazione basata su elementi già desumibili dagli atti non risultano verificati. La Corte ha ritenuto che il fatto che organi investigativi disponessero di materiali non implica automaticamente che gli avessero interpretati e individuati nella loro portata probatoria già all'epoca del primo provvedimento; le deposizioni amministrate dal ricorrente non dimostravano in modo puntuale e cronologicamente inequivoco che gli elementi idonei alla seconda imputazione fossero già acquisiti e utilizzabili al tempo della prima ordinanza. Quanto alla presumibile necessitaà cautelare, la Corte ha affermato che il mero decorso del tempo o richiamo ad esiti di altri procedimenti non supera la presunzione relativa di pericolo; non sono stati forniti elementi concreti e specifici tali da escludere l'attualità e la concretezza del pericolo. Conseguentemente il rigetto è stato confermato e il ricorrente ha perso la causa; sono state altresì disposte le statuizioni sulle spese secondo quanto previsto dall'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 297, comma 3, cod. proc. pen.
Disciplina la retrodatazione della decorrenza della misura cautelare: la Corte ricorda la distinzione giurisprudenziale (Sez. U., Librato) fra tre ipotesi (retrodatazione automatica per stessi fatti o per fatti connessi qualificati; retrodatazione in procedimenti diversi soltanto per fatti desumibili dagli atti anteriori; retrodatazione in stesso procedimento per fatti non connessi solo se esistevano elementi idonei al momento della prima ordinanza). Nel caso concreto la Corte ha ritenuto non sussistere i presupposti per la retrodatazione.
art. 299, cod. proc. pen.
Norma sulla gradazione della misura cautelare: il ricorso chiedeva una misura meno afflittiva per sopravvenuti fatti o mutato quadro. La Corte ha confermato che la gradazione richiede un'apprezzabile e specifica modificazione degli elementi di pericolo, non dimostrata dal ricorrente.
art. 275, comma 3, cod. proc. pen.
Previsione della presunzione relativa sulla sussistenza delle esigenze cautelari in caso di reati aggravati (es. art. 416-bis.1). La Corte ha richiamato che tale presunzione può essere superata solo con elementi concreti, specifici e valutati, e non dal mero decorso del tempo o da generiche argomentazioni.
art. 416-bis.1 c.p.
Fattispecie aggravata collegata all'associazione di tipo mafioso: la Corte ha ritenuto che la gravita' del reato aggravato rende più rigorosa la valutazione delle esigenze cautelari; la presunzione di pericolo non viene meno senza prova concreta di sopravvenienze rilevanti.
art. 310, cod. proc. pen.
Norma procedurale richiamata per la tipologia di provvedimento impugnato (ordinanza di trib. libertà). Viene indicato il titolo dell'atto impugnato ma non incide sul merito della valutazione di retrodatazione/gradazione.
art. 512-bis c.p., artt. 110, 640, 61 n.7 c.p., artt. 648 ter-1 c.p.
Norme sostanziali relative ai reati contestati nella seconda ordinanza (trasferimento fraudolento di valori, truffa, autoriciclaggio): la Corte ha rilevato che tali reati-fine sono stati specificamente contestati nel secondo procedimento e che non è stato dimostrato che la loro prova fosse già delineabile al tempo del primo provvedimento cautelare.
Massime di principio
- La retrodatazione ex art. 297, comma 3, c.p.p. non opera automaticamente quando è solo dimostrabile che gli organi investigative avevano materiali: occorre verificare se gli elementi probatori idonei alla seconda imputazione fossero effettivamente desumibili e interpretabili prima dell’adozione del primo provvedimento.
- La connessione qualificata tra delitto associativo e reati-fine richiede che, fin dalla costituzione o adesione al sodalizio, i singoli partecipi avessero già delineato i reati-fine: l’accertamento non può fondarsi su generiche analogie o sulla mera area di operatività.
- Per superare la presunzione di esigenze cautelari (art. 275, comma 3) in relazione a reati aggravati occorrono elementi concreti, specifici e valutati che mostrino l'assenza di pericolo attuale; il mero decorso del tempo o provvedimenti/decisioni in altri procedimenti, senza correlazione puntuale, non sono sufficienti.
- Le deposizioni di testi di polizia giudiziaria o riferimenti a captazioni sono utili, ma devono essere collegati in modo chiaro, puntuale e cronologicamente inequivoco agli elementi costitutivi dei reati contestati per supportare richieste di retrodatazione o gradazione.
- Quando più procedimenti pendono davanti alla stessa autorità, la separazione degli accertamenti può giustificare la retrodatazione solo se è evidente che la separazione è frutto di una scelta dell’autorità e che gli elementi erano già utilizzabili al momento del primo provvedimento.
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