Cassazione Penale, Sentenza n. 388/2024 del 04/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che dichiarava inammissibile l'istanza promossa in favore di Alvaro Comignani: a) sospensione dell'esecuzione della pena per presunta invalidità del titolo esecutivo; b) annullamento del provvedimento di esecuzione di pene concorrenti; c) richiesta di applicazione della detenzione domiciliare ex art. 47-ter O.P. per condannato ultrasettantenne. Il ricorso deduceva errata applicazione dell'art. 666 cod. proc. pen. (decisone de plano senza contraddittorio), contestava che la sentenza contestata non fosse agevolmente individuabile dal riferimento al n. 29 del certificato penale, e osservava che, sebbene la competenza per l'art. 47-ter sia del Tribunale di sorveglianza, il Pubblico Ministero avrebbe dovuto attivare la procedura avendo rilevabile il requisito anagrafico e l'assenza di reati ostativi.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo: ha ritenuto che il giudice dell'esecuzione avesse deciso de plano ai sensi dell'art. 666, comma 2, c.p.p. senza che ricorressero le condizioni previste per tale provvedimento, dovendo invece instaurare il contraddittorio ex art. 666, comma 4, c.p.p. Per vizio in procedendo l'ordinanza è stata annullata e la causa è rinviata al Tribunale di Pescara per nuovo giudizio con regolare instaurazione del contraddittorio. L'esito ha assorbito l'esame degli altri motivi.
Norme richiamate
art. 666 cod. proc. pen. (comma 2)
art. 666, comma 2, cod. proc. pen.
La norma consente al giudice di decidere d'ufficio senza instaurare il contraddittorio solo in ipotesi limitate (mera riproposizione di istanza già respinta o istanza manifestamente infondata). Nel caso di specie tali condizioni non ricorrevano, perciò la decisione de plano è stata ritenuta illegittima.
art. 666 cod. proc. pen. (comma 4)
art. 666, comma 4, cod. proc. pen.
Prevede l'obbligo di instaurare il contraddittorio tra le parti quando non sussistono le ipotesi che legittimano la decisione d'ufficio. La Corte ha disposto il rinvio affinché il giudice proceda ex novo previa regolare instaurazione del contraddittorio.
art. 47-ter Ordine Penitenziario (O.P.)
Disciplina la possibilità di applicare la detenzione domiciliare per i condannati ultrasettantenni; la competenza per la concessione del beneficio è del Tribunale di Sorveglianza. Nel provvedimento di merito il giudice dell'esecuzione aveva ritenuto tale questione di esclusiva competenza del Tribunale di Sorveglianza.
Massime di principio
- Il giudice dell'esecuzione può decidere senza contraddittorio ai sensi dell'art. 666, comma 2, c.p.p. soltanto se l'istanza è mera riproposizione di una domanda già respinta o è manifestamente infondata; in mancanza deve instaurarsi il contraddittorio ex comma 4.
- Se il provvedimento impugnato omette gli estremi della sentenza, il giudice deve valutare con cautela l'effettiva identificabilità del titolo esecutivo e, in caso di dubbi, richiedere integrazioni o procedere con il contraddittorio anziché rigettare d'ufficio.
- Le richieste di detenzione domiciliare per ultrasettantenni (art. 47-ter O.P.) sono di competenza del Tribunale di Sorveglianza; tuttavia, se emergono i presupposti anagrafici e l'assenza di reati ostativi, il pubblico ministero dovrebbe attivare la procedura prevista.
- In presenza di un vizio in procedendo (decisione de plano ingiustificata) la Corte di Cassazione può annullare l'atto e rinviare per nuovo giudizio affinché sia rispettato il principio del contraddittorio.
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