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Sentenza

Sentenza n. 426/2026 - Firenze, Sezione 1

per l'annullamento previa sospensione, - del provvedimento del Direttore della -OMISSIS- -OMISSIS-, prot. -OMISSIS- del -OMISSIS-, avente ad oggetto “proroga inserimento a tempo indeterminato RSA”, non notificato e conosciuto in data 13 novembre 2025; - del conteggio della quota sociale dovuta di cui all'atto della -OMISSIS- -OMISSIS-, senza numero di protocollo, né data, avente ad oggetto “Calcolo capacità contributiva alla quota sociale di strutture residenziali”, non notificato e conosciuto in data 13 novembre 2025; - in parte qua, dell'art. 8 del “Regolamento per l'ospitalità di persone anziane o adulte con disabilità presso residenze assistenziali, residenze assistite e strutture equiparabili”, approvato con deliberazione dell'Assemblea dei Soci della -OMISSIS- n. 29 del 04 novembre 2016 (doc. 3); - in parte qua, del “Disciplinare per la definizione degli importi previsti nel regolamento per l'ospitalità di persone anziane o adulte con disabilità presso le residenze sanitarie assistenziali o residenze assistite e strutture equiparabili”, approvato con deliberazione della Giunta esecutiva della -OMISSIS- -OMISSIS- n. 11 del 04 novembre 2016 (doc. 4), con cui è stato fissato l'importo aggiuntivo giornaliero a carico dell'utente che si somma alla Quota utente giornaliera in caso di titolarità da parte della persona assistita di indennità derivanti da una delle condizioni di cui alla colonna "Non autosufficienza" della tabella rappresentata all'allegato 3 del D.P.C.M. 159/2013; - nonché di ogni ulteriore atto presupposto, connesso e consequenziale, ancorché non conosciuto, ove esistente;

Giustizia amministrativa202600133

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Toscana - Firenze, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Provvedimenti di proroga dell'inserimento in RSA e di determinazione della quota sociale giornaliera, nonché le disposizioni regolamentari e disciplinari che prevedevano l'aggiunta di una quota fissa di € 16,00 giornalieri per i titolari di indennità correlate alla non autosufficienza

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (utente RSA)

Prevale il privato

La controversia

La parte ricorrente ha impugnato gli atti con cui era stata posta a carico della persona assistita, ricoverata permanentemente in RSA dal 4 ottobre 2025, una quota giornaliera di € 16,00 a titolo di compartecipazione al costo dei servizi socio-sanitari. Con il primo motivo è stata dedotta la violazione dell'art. 2 del d.P.C.M. n. 159/2013 e dell'art. 2-sexies del d.l. n. 42/2016, convertito dalla l. n. 89/2016, sostenendo che la quota dovesse essere determinata sulla base del solo ISEE dell'assistito e che non potesse assumere rilievo l'indennità di accompagnamento percepita in ragione della grave disabilità. Con il secondo motivo è stata dedotta la violazione della riserva di legge e dei livelli essenziali delle prestazioni, poiché gli atti locali avrebbero introdotto criteri derogatori rispetto alla disciplina nazionale uniforme in materia di determinazione della compartecipazione ai servizi socio-sanitari. Il gestore ha eccepito l'irricevibilità del ricorso, sostenendo che la quota fosse conosciuta già dal 30 settembre 2025, e ha difeso la legittimità della quota aggiuntiva quale voce distinta dalla quota sociale calcolata sull'ISEE. L'Azienda USL ha eccepito il difetto di legittimazione passiva e, nel merito, ha sostenuto la legittimità del computo dell'indennità di accompagnamento.

La decisione

Il TAR ha respinto l'eccezione di irricevibilità, ritenendo che la comunicazione della RSA del 30 settembre 2025 avesse natura meramente organizzativa, non indicasse le modalità e i parametri di calcolo della quota e non consentisse quindi la piena conoscenza dell'atto lesivo. La piena conoscenza è stata acquisita solo con la comunicazione amministrativa del 13 novembre 2025; il ricorso notificato il 12 gennaio 2026 è stato pertanto ritenuto tempestivo. È stata inoltre respinta l'eccezione di difetto di legittimazione passiva dell'Azienda USL: pur non avendo adottato gli atti impugnati, essa è parte del consorzio competente ed è coinvolta nell'esercizio delle funzioni socio-sanitarie; la notificazione nei suoi confronti opera comunque come denuntiatio litis, senza conseguenze negative ove l'ente non abbia interesse a contraddire. Nel merito, il ricorso è stato accolto. Il giudice ha affermato che l'ISEE costituisce lo strumento per determinare sia l'accesso alle prestazioni sociali agevolate sia il livello di compartecipazione al loro costo, comprese le prestazioni socio-sanitarie residenziali rivolte a persone con disabilità o non autosufficienti. Le indennità assistenziali e indennitarie percepite in ragione della disabilità, inclusa l'indennità di accompagnamento, sono escluse dal reddito rilevante ai fini ISEE e non possono essere nuovamente valorizzate, direttamente o indirettamente, per aumentare la capacità contributiva dell'assistito. La quota fissa aggiuntiva di € 16,00, svincolata dall'ISEE e collegata alla titolarità dell'indennità, elude tale disciplina e attribuisce rilievo discriminatorio a emolumenti normativamente protetti. Sono stati quindi annullati i provvedimenti applicativi e il regolamento e il disciplinare nella parte in cui prevedevano tale quota. Le spese sono state poste a carico dell'ente gestore, liquidate in € 3.000,00 oltre accessori e rimborso del contributo unificato; sono state compensate nei confronti dell'Azienda USL.

Norme richiamate

  • art. 2 d.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159

    L'ISEE è lo strumento di valutazione, attraverso criteri unificati, della situazione economica di coloro che richiedono prestazioni sociali agevolate. La determinazione e l'applicazione dell'indicatore [...] nonché della definizione del livello di compartecipazione al costo delle medesime, costituisce livello essenziale delle prestazioni

    L'ISEE è il parametro indefettibile per determinare sia l'accesso alle prestazioni sociali agevolate sia la misura della compartecipazione al loro costo; sono possibili criteri ulteriori di selezione solo se compatibili con la valutazione della condizione economica complessiva attraverso l'ISEE.

  • art. 1, comma 1, lett. e) e f), d.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159

    Le prestazioni sociali agevolate comprendono le prestazioni agevolate di natura socio-sanitaria, inclusa l'ospitalità presso strutture residenziali e semiresidenziali per persone non assistibili a domicilio.

  • art. 2-sexies, comma 3, d.l. 29 marzo 2016, n. 42, convertito dalla l. 26 maggio 2016, n. 89

    Sono esclusi dal reddito disponibile [...] i trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari [...] percepiti da amministrazioni pubbliche in ragione della condizione di disabilità

    Le indennità assistenziali e indennitarie percepite in ragione della disabilità, se non incluse nel reddito complessivo IRPEF, sono escluse dal reddito disponibile ai fini ISEE e non possono essere utilizzate per incrementare la capacità contributiva dell'assistito.

  • art. 117, secondo comma, lett. m), Cost.

    I criteri nazionali funzionali alla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni devono trovare applicazione uniforme sul territorio nazionale.

  • art. 8 del Regolamento per l'ospitalità di persone anziane o adulte con disabilità presso residenze assistenziali, residenze assistite e strutture equiparabili

    La Quota Utente [...] è pari al valore dell’ISEE relativo alla tipologia della prestazione residenziale prevista dal PAP [...]

    La disciplina regolamentare locale deve rispettare il parametro ISEE e non può introdurre, per i titolari di indennità connesse alla non autosufficienza, una quota aggiuntiva autonoma e svincolata dall'ISEE.

  • art. 1, comma 3, l. 11 febbraio 1980, n. 18

    La disposizione, che esclude l'indennità di accompagnamento per gli invalidi ricoverati gratuitamente in istituto, non giustifica il computo dell'indennità nella compartecipazione al costo di una prestazione socio-sanitaria residenziale.

  • art. 60 c.p.a.

    La controversia è stata definita con sentenza in forma semplificata, previa audizione delle parti in camera di consiglio.

Massime di principio

  • Per le prestazioni sociali agevolate di natura socio-sanitaria, comprese quelle consistenti nell'ospitalità residenziale di persone con disabilità o non autosufficienti, l'ISEE costituisce il parametro indefettibile per determinare sia l'accesso alla prestazione sia il livello di compartecipazione al relativo costo.
  • Le indennità assistenziali, previdenziali o indennitarie erogate in ragione della condizione di disabilità e normativamente escluse dal reddito disponibile ai fini ISEE non possono essere nuovamente valorizzate, direttamente o indirettamente, per aumentare la capacità contributiva dell'assistito.
  • Un ente locale o un soggetto gestore di servizi socio-sanitari non può introdurre, accanto alla quota calcolata sulla base dell'ISEE, una quota fissa aggiuntiva collegata alla titolarità dell'indennità di accompagnamento o di altre indennità correlate alla non autosufficienza, poiché tale meccanismo elude la disciplina nazionale e attribuisce rilievo discriminatorio a emolumenti destinati a compensare la condizione di svantaggio.
  • La possibilità riconosciuta agli enti erogatori di prevedere criteri ulteriori di selezione per individuare specifiche platee di beneficiari non consente di derogare alla valutazione della condizione economica complessiva del nucleo familiare mediante ISEE, quando si determina il livello di compartecipazione al costo di una prestazione agevolata.
  • La piena conoscenza dell'atto lesivo, ai fini della decorrenza del termine per impugnare, non deriva da una comunicazione meramente organizzativa della struttura che indichi soltanto l'importo complessivo richiesto senza specificare i criteri e i parametri utilizzati per determinarlo.

Come è indicizzato

MaterieAssistenza e prestazioni sanitarieServizi sociali ed educativiTariffe e rapporti con gli utentiTermini e notificazione del ricorso
RamiSanitàServizi pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiDecadenza e tardivitàPrincipio di legalità e tipicitàProporzionalità e ragionevolezzaRiparto di giurisdizione

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