Cassazione Penale, Sentenza n. 17929/2023 del 28/04/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava il decreto del Gip che aveva rigettato l'opposizione avverso il provvedimento del PM di mantenere il sequestro probatorio di un telefono cellulare (marca "I Phone"). Le censure riguardavano: (i) violazione del principio di proporzionalità per il perdurante mantenimento del vincolo cautelare nonostante il tempo trascorso; (ii) violazione di diritti costituzionali (salute, riservatezza, integrità del patrimonio, libertà personale e di espressione); (iii) vizio di motivazione relativamente al riferimento a una presunta "condotta ostruzionistica" (tentativo di far "formattare" il cellulare e rifiuto di fornire i codici di sblocco), in contrasto con il principio di non colpevolezza e con il diritto al silenzio; (iv) illegittimità del mantenimento del sequestro per la "vastità dell'indagine" e la presunta necessità di "cristallizzare" l'indagine.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso ammissibile ma manifestamente infondato e lo ha pertanto dichiarato inammissibile nel merito. Ha ritenuto non illogica la motivazione del Gip, secondo cui il sequestro doveva perdurare perché, a causa della natura del cellulare (che rende difficoltosa l'estrazione dei dati) e della mancata collaborazione dell'indagato, non era ancora possibile acquisire tutti i dati rilevanti per le indagini. Si è valorizzato che altri telefoni dell'indagato erano stati restituiti non appena completata l'estrazione dei dati e che, dagli atti, il dispositivo ancora sotto vincolo risultava utilizzato per comunicare illecitamente atti coperti da segreto investigativo, acquisiti tramite accesso illecito al sistema RE.GE. della Procura. Per effetto dell'inammissibilità del ricorso, l'indagato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro tremila alla cassa delle ammende (ai sensi dell'art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
Codice penale, art. 615-ter
Norma in relazione alla quale l'indagato è imputato (accesso abusivo a un sistema informatico o telematico); menzionata per inquadrare la gravità dei fatti e la rilevanza delle informazioni contenute nel dispositivo sequestrato.
Codice penale, art. 326
Norma (violazione del segreto d'ufficio) richiamata tra le imputazioni a carico dell'indagato, rilevante per giustificare la necessità probatoria del sequestro.
Codice di procedura penale, art. 263, comma 5
Prevede che il giudice per le indagini preliminari provveda sull'opposizione all'atto del PM di rifiuto di restituzione delle cose sequestrate; la Corte ricorda che il ricorso per cassazione è ammissibile avverso tali ordinanze.
Codice di procedura penale, art. 606, comma 1
Indica i motivi di ricorso in Cassazione; la Corte conferma l'ammissibilità del ricorso per cassazione, anche per ordinanze del GIP rese ai sensi dell'art. 263, comma 5.
Codice di procedura penale, art. 616
Prevede la condanna alle spese in caso di inammissibilità del ricorso e la possibilità di sanzioni; la Corte lo applica per condannare il ricorrente alle spese e a una somma a favore della cassa delle ammende.
Corte Cost., sent. n. 186 del 13 giugno 2000
Richiamata in relazione al principio secondo cui l'eventuale assenza di colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità può essere valutata; nel caso concreto la Corte non ha ravvisato l'assenza di colpa che giustificasse l'esonero dalla sanzione.
Giurisprudenza della Cassazione, Sez. 5, n. 10987 del 14/11/2019 (Mauro, Rv. 278881)
Precedente citato per affermare l'ammissibilità del ricorso per cassazione avverso le ordinanze del GIP che decidono sull'opposizione al decreto del PM di rifiuto di restituzione degli oggetti sequestrati.
Massime di principio
- Il mantenimento del sequestro di un singolo dispositivo può essere giustificato fintanto che l'estrazione e l'acquisizione dei dati rilevanti non sono completate, specie quando la natura tecnica del dispositivo rende l'operazione complessa.
- La proporzionalità del sequestro va valutata caso per caso: la mera durata non è sufficiente a rendere illegittimo il sequestro se il ritardo è giustificato da esigenze tecniche e investigative e se altri oggetti similari sono stati restituiti una volta esaurita l'attività di acquisizione.
- Il diritto di non auto-incriminarsi e il principio di non colpevolezza non vietano che il giudice consideri, come fatto processuale, la mancata collaborazione dell'indagato (es. rifiuto di fornire codici) nella valutazione della persistenza delle esigenze probatorie, senza che ciò valga automaticamente come presunzione di colpevolezza.
- Per contrastare un sequestro protratto è utile dimostrare concretamente la mancanza di necessità investigativa residua (ad es. certificando che l'estrazione dei dati è terminata o che i dati non sono più pertinenti) e richiedere misure alternative o tempi certi per la restituzione.
- L'inammissibilità o il rigetto del ricorso può comportare conseguenze economiche significative (spese e ammende); pertanto, le impugnazioni devono essere fondate anche rispetto alla tecnica processuale e ai motivi ammessi in cassazione.
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