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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 32188/2024 del 07/08/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha proposto ricorso straordinario ex art. 625-bis c.p.p. lamentando un errore di fatto della Suprema Corte per non avere dato valore a due dichiarazioni testimoniali (Corrado Sparandeo e Cosimo Nizza) che avrebbero fornito un alibi, collocandolo in un bar in un arco temporale incompatibile con il luogo e il momento dell'omicidio di Cosimo Nizza del 27/04/2009. Si censura la motivazione della Corte di legittimità come insufficiente e il presunto travisamento delle prove.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che la censura prospetti un errore di valutazione delle prove e non un errore di fatto o materiale percepibile secondo la nozione prevista dall'art. 625-bis c.p.p. La giurisprudenza richiede che il rimedio straordinario sia limitato a vizi di percezione/errore materiale essenziali; non può essere usato per rimettere in discussione il giudizio di merito o il percorso argomentativo dei giudici della legittimità. Per legge il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.).

Norme richiamate

  • art. 625-bis cod. proc. pen.

    art. 625-bis cod. proc. pen.

    Il rimedio straordinario è limitato alla correzione di errori materiali o di percezione (errore di fatto) nelle decisioni della Corte di cassazione; non è utilizzabile per censurare valutazioni di merito o errori di giudizio nella valutazione delle prove.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Stabilisce le conseguenze processuali dell'inammissibilità, ivi incluse le spese processuali e l'obbligo di versamento alla cassa delle ammende quando l'inammissibilità deriva da profili di colpa del ricorrente.

  • Giurisprudenza - Sez. 3, n. 11172 del 15/12/2023 (dep. 18/03/2024) Rv. 286048

    Sez. 3, n. 11172 del 15/12/2023 - dep. 18/03/2024, Rv. 286048

    Conferma il principio che il ricorso per errore di fatto non può riguardare il travisamento del fatto o della prova di natura valutativa; lo strumento è destinato solo a rimuovere errori percettivi delle pronunce di legittimità.

  • Giurisprudenza - Sez. 6, Ord. n. 36066 del 28/06/2018 Rv. 273779

    Sez. 6, Ord. n. 36066 del 28/06/2018 Rv. 273779

    Sottolinea che il rimedio non può essere usato per instaurare un 'quarto grado' di giudizio atta a rimettere in discussione le valutazioni di merito della Corte di cassazione.

  • Giurisprudenza - Sez. 5, n. 29240 del 01/06/2018 Rv. 273193

    Sez. 5, n. 29240 del 01/06/2018, Rv. 273193

    Distingue errore materiale/di fatto (correttamente soggetto a ricorso straordinario) dagli errori di valutazione o interpretazione delle dichiarazioni testimoniali, che non rientrano nell'area dell'errore di fatto.

  • Giurisprudenza - Sez. U, n. 16103 del 27/03/2002 (Basile)

    Sez. U, n. 16103 del 27/03/2002, Basile

    Affermato principio secondo cui le deduzioni di errore concernenti il percorso argomentativo e valutativo non sono proponibili con il rimedio straordinario ex art. 625-bis.

Massime di principio

  • Il ricorso straordinario ex art. 625-bis c.p.p. è ammesso solo per errori materiali o di percezione (svista o equivoco) nelle decisioni della Corte di cassazione; non può essere usato per criticare la valutazione delle prove o il ragionamento giuridico.
  • Se si contesta la valutazione della credibilità delle testimonianze o il giudizio di fatto, il rimedio corretto è l'impugnazione nei gradi di giudizio ordinari (appello, ricorso per cassazione quando ammesso), non il ricorso straordinario per errore di fatto.
  • Nel proporre un ricorso straordinario è fondamentale mostrare in modo chiaro e limitato un errore percettivo o materiale nelle motivazioni della Corte di cassazione; argomentazioni che travisano la prova o rimettono in discussione il percorso argomentativo saranno dichiarate inammissibili.
  • L'inammissibilità per motivi di colpa può comportare, oltre alle spese processuali, il pagamento di una somma alla cassa delle ammende: valutare con attenzione la fondatezza dell'impugnazione prima di proporla.
  • Quando si alegano alibi basati su dichiarazioni testimoniali, è necessario dimostrare che l'omessa valutazione costituisce una palese svista documentale (es. omissione totale di atti o dichiarazioni dagli atti della Corte di cassazione), altrimenti la censura sarà qualificata come mera critica valutativa.

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