Cassazione Penale, Ordinanza n. 06679/2025 del 18/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna per furto aggravato. Nel primo motivo ha denunciato la violazione degli artt. 624 e 625, comma 1, n. 7, c.p. e il vizio di motivazione, sostenendo anche che avrebbe dovuto essere rilevato il difetto della condizione di procedibilità. In particolare contestava l'applicazione dell'aggravante relativa al bene destinato a pubblico servizio o pubblica utilità, nonché la determinatezza dell'imputazione. Nel secondo motivo ha lamentato la violazione dell'art. 624 c.p. e il vizio di motivazione, deducendo la mancata quantificazione dell'acqua prelevata e l'incertezza sul tempo di commissione del fatto. La difesa, con memoria, ha ribadito le censure e ne ha aggiunte altre sulla ricostruzione del fatto, ritenute però nuove e comunque generiche.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondato e generico il primo motivo, osservando che l'imputazione contestava espressamente il fatto e l'aggravante di cui all'art. 625, comma 1, n. 7, c.p., riferita all'impianto idrico destinato a pubblico servizio, con conseguente procedibilità d'ufficio. Ha inoltre rilevato che le diverse ipotesi previste da tale disposizione possono concorrere e che le censure sulla ricostruzione del fatto erano assertive o comunque dirette a proporre una diversa lettura del compendio probatorio senza dedurre rituale travisamento della prova. Anche il secondo motivo è stato ritenuto generico, perché non scalfiva gli elementi posti a base della decisione di merito e non conteneva specifici profili di critica. La memoria difensiva non ha mutato l'esito, poiché introduceva doglianze nuove e, comunque, non ammissibili. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro tremila alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 624 c.p.
Il reato di furto rimane procedibile d'ufficio quando ricorre l'aggravante contestata; le censure sulla mancanza di quantificazione della cosa sottratta e sul tempo del fatto, se generiche, non incidono sulla tenuta della motivazione di merito.
art. 625, comma 1, n. 7, c.p.
L'aggravante sussiste quando la cosa sottratta è inserita in un impianto o infrastruttura destinati a pubblico servizio o pubblica utilità; è sufficiente che il capo d'imputazione renda chiara all'imputato la contestazione di avere sottratto un bene posto al servizio della collettività. Le diverse ipotesi contemplate dalla disposizione possono concorrere tra loro.
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e, se ravvisabile colpa nell'impugnazione, anche al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
art. 624, comma 3, c.p.
La presenza dell'aggravante di cui all'art. 625, comma 1, n. 7, comporta la procedibilità d'ufficio del furto, secondo il testo vigente richiamato dalla Corte.
Massime di principio
- L'aggravante del furto relativo a beni o impianti destinati a pubblico servizio o pubblica utilità richiede che l'imputazione descriva in modo sufficiente la destinazione pubblica dell'infrastruttura o del servizio, senza necessità di formule sacramentali ulteriori.
- Ai fini della validità della contestazione, è decisivo che l'accusa renda riconoscibile all'imputato l'addebito di avere sottratto un bene funzionale a un interesse della collettività; non è necessario che siano riportati dettagli quantitativi dell'utilità sottratta, se il nucleo del fatto resta chiaro.
- Le doglianze di legittimità che si limitano a opporre una diversa ricostruzione dei fatti o a enunciare in modo assertivo l'assenza di prova sono inammissibili se non accompagnate da una specifica deduzione di travisamento della prova.
- La memoria difensiva non può introdurre censure nuove rispetto al ricorso e non può essere utilizzata per trasformare una contestazione generica in una critica specifica del compendio probatorio.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile per profili di colpa dell'impugnazione, il ricorrente può essere condannato al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende oltre alle spese processuali.
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