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Ordinanza

Ordinanza n. 14051/2026 - Roma, Sezione 1B

per l'annullamento ​​1. della graduatoria finale di merito del concorso pubblico per esami per il reclutamento di complessive 1.000 unità di personale non dirigenziale –Codice FT35 “Assistente ai Servizi di Supporto”, limitatamente alla posizione di parte ricorrente e per come pubblicata in data 09.03.2026 sul sito ministeriale nonché sul Portale InPA; 2. del verbale n. 8 della Commissione d’esame del 23 febbraio 2026, nella parte in cui dà atto dell’applicazione al profilo FT35 del limite del 20% degli idonei; 3. degli atti interni e pareri richiamati nel medesimo verbale e nella nota DGPCIV del 5 febbraio 2026, nella parte in cui impongono l’applicazione della cd. “norma taglia-idonei” alle graduatorie del profilo FT35 approvate nel 2026; 4. della graduatoria “lista punteggi” del profilo FT35 (All. 8 –Lista punteggi) nella parte in cui non qualifica come “vincitore” o “idoneo” la ricorrente pur avendo egli superato la prova scritta con punti 22,2/30; 5. per quanto occorra, del bando di concorso del 18.7.2024, ove interpretato in senso lesivo per gli interessi di parte ricorrente; 6. di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ivi compresi i provvedimenti di approvazione della graduatoria FT35 e di avvio delle assunzioni dei vincitori del medesimo profilo, in parte qua, gli esiti delle prove asincrone, le prove asincrone stessi e ogni altro atto che abbia comportato ad una dilatazione temporale del concorso. Con domanda di accertamento del diritto della ricorrente ad essere incluso nella relativa graduatoria. Con conseguente condanna delle Amministrazioni resistenti, ognuna secondo quanto di competenza, alla rettifica della graduatoria FT35 e all’adozione di tutti gli atti necessari alla corretta formazione della graduatoria nei limiti degli interessi di parte ricorrente. ​​

Giustizia amministrativa202605253

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I bisQuestione di legittimità costituzionaleAzione di annullamento

Atto impugnato: graduatoria finale del concorso per il profilo FT35 e atti applicativi del limite del 20% degli idonei, nella parte in cui hanno escluso dalla graduatoria la candidata che aveva conseguito 22,2/30

Esito

RIMESSIONE

La controversia

La ricorrente ha impugnato la graduatoria relativa al profilo FT35, il verbale della commissione e gli atti presupposti, chiedendo l’annullamento degli atti e l’accertamento del diritto a essere inserita nella graduatoria. Il bando prevedeva una prova scritta, superata con il punteggio minimo di 21/30, e la formazione della graduatoria sulla base del punteggio conseguito. La candidata ha ottenuto 22,2/30, ma non è stata inclusa nella graduatoria perché, per effetto dell’art. 35, comma 5-ter, quarto periodo, d.lgs. 165/2001, gli idonei erano limitati al 20% dei posti successivi all’ultimo vincitore. La ricorrente ha dedotto che tale limite non avrebbe dovuto applicarsi, sostenendo l’illegittimità della diversa disciplina riservata ai profili dello stesso concorso le cui graduatorie erano state approvate nel 2025 e beneficiavano della deroga introdotta dall’art. 4, comma 9, d.l. 25/2025. Ha denunciato, in particolare, la disparità di trattamento tra candidati della medesima procedura concorsuale, determinata dal casuale differimento della data di approvazione delle graduatorie, non imputabile ai concorrenti e dipendente dai tempi organizzativi dell’Amministrazione. In sede cautelare ha inoltre rappresentato il rischio di assunzioni e scorrimenti della graduatoria tali da pregiudicare la possibilità di essere assunta.

La decisione

Il TAR ha pronunciato sentenza non definitiva e ha ritenuto rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 4, comma 9, d.l. 25/2025, convertito dalla l. 69/2025, nella parte in cui esclude dalla deroga al limite del 20% le graduatorie approvate nel 2026, pur includendo le graduatorie approvate nel 2024 o 2025 e i concorsi banditi nel 2025. Il Collegio ha ritenuto che l’Amministrazione abbia applicato correttamente, sulla base del testo legislativo vigente, il limite del 20% al concorso bandito nel 2024 e con graduatoria approvata nel 2026. Tuttavia, ha dubitato della costituzionalità della norma per due ragioni: da un lato, la scelta della data di approvazione della graduatoria quale criterio di delimitazione della deroga appare intrinsecamente irragionevole e incoerente con la finalità di posticipare l’effettiva applicazione della normativa taglia-idonei; dall’altro, il criterio produce una disparità di trattamento tra candidati della stessa procedura concorsuale, poiché graduatorie relative a profili diversi possono essere approvate in anni differenti per ragioni organizzative dell’Amministrazione. Il Collegio ha escluso la possibilità di un’interpretazione costituzionalmente orientata, ritenendo chiaro il tenore letterale della norma e non potendo il giudice estenderne l’ambito applicativo fino a creare una disciplina nuova. La questione è stata ritenuta rilevante perché, ove accolta, comporterebbe l’estensione della deroga alla graduatoria FT35 e l’inclusione della ricorrente; ove rigettata, verrebbe meno il fumus boni iuris della domanda cautelare. Il giudizio e il giudizio cautelare sono stati sospesi, con trasmissione degli atti alla Corte costituzionale. Ogni decisione definitiva sulla domanda cautelare e sulle spese è stata riservata all’esito dell’incidente di costituzionalità.

Norme richiamate

  • art. 35, comma 5-ter, d.lgs. 165/2001

    Nei concorsi pubblici [...] sono considerati idonei i candidati collocati nella graduatoria finale dopo l'ultimo candidato vincitore, in numero non superiore al 20 per cento dei posti messi a concorso.

    La disposizione introduce il limite del 20% degli idonei non vincitori e consente lo scorrimento entro tale limite nei casi previsti dalla legge.

  • art. 28-ter d.l. 75/2023, convertito dalla l. 112/2023

    Le disposizioni dell'articolo 35, comma 5-ter, quarto e quinto periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si applicano ai concorsi pubblici banditi successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

    Il limite del 20% si applica ai concorsi banditi successivamente al 17 agosto 2023.

  • art. 4, comma 9, d.l. 25/2025, convertito dalla l. 69/2025

    Alle graduatorie dei concorsi per il reclutamento di personale nelle amministrazioni pubbliche, approvate nell'anno 2024 e nell'anno 2025, nonché a quelle relative ai concorsi banditi nell'anno 2025, non si applica il limite di cui all'articolo 35, comma 5-ter, quarto periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

    La norma deroga al limite del 20% per le graduatorie approvate nel 2024 o 2025 e per i concorsi banditi nel 2025; il TAR dubita della sua legittimità costituzionale nella parte in cui non comprende le graduatorie approvate nel 2026 relative a concorsi banditi nel 2024.

  • art. 3 Cost.

    Parametro della ragionevolezza e dell’eguaglianza; il criterio basato sulla data di approvazione della graduatoria può determinare una distinzione arbitraria tra situazioni sostanzialmente identiche.

  • art. 97 Cost.

    Parametro del buon andamento e della parità di trattamento nell’accesso agli impieghi pubblici, potenzialmente leso dalla disparità tra candidati della medesima procedura concorsuale.

  • art. 12 Preleggi

    Nell'applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse.

    Il dato letterale impedisce di estendere in via interpretativa la deroga alle graduatorie approvate nel 2026.

  • art. 23 l. 87/1953

    Consente la rimessione alla Corte costituzionale quando la questione è rilevante e non manifestamente infondata; impone la sospensione del giudizio e la trasmissione degli atti.

  • art. 41, comma 4, c.p.a.

    Richiamato in materia di notificazione del ricorso e contraddittorio.

  • art. 49, comma 3, c.p.a.

    Richiamato per l’integrazione del contraddittorio mediante pubblici proclami.

Massime di principio

  • Una questione di legittimità costituzionale è rilevante quando la decisione della controversia dipende dalla norma censurata e l’eventuale declaratoria di illegittimità produrrebbe direttamente effetti sulla posizione sostanziale dedotta in giudizio.
  • Non è praticabile un’interpretazione costituzionalmente orientata che, in contrasto con il chiaro tenore letterale della legge, estenda una disciplina derogatoria a un’ipotesi non prevista, perché ciò comporterebbe la creazione giudiziale di una nuova norma.
  • È potenzialmente irragionevole una disciplina transitoria o derogatoria che differenzi candidati partecipanti alla medesima procedura concorsuale sulla base della data di approvazione della graduatoria, quando tale data dipende esclusivamente dai tempi organizzativi dell’Amministrazione, non è imputabile ai candidati e non è prevedibile al momento della partecipazione.
  • La scelta legislativa di applicare una deroga al limite degli idonei ai concorsi banditi in un determinato anno, ma di escludere concorsi banditi nell’anno precedente le cui graduatorie siano state approvate successivamente, può violare gli artt. 3 e 97 Cost. se il criterio temporale adottato non è coerente con la finalità della disciplina e determina disparità prive di giustificazione.
  • L’accoglimento interinale e provvisorio della domanda cautelare non esaurisce il potere cautelare del giudice e non impedisce la rimessione della questione di costituzionalità, quando la decisione cautelare definitiva resta espressamente subordinata all’esito dell’incidente di costituzionalità.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciRinvio pregiudiziale UE e questioni di costituzionalità
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieProve e valutazione delle commissioniGraduatorie e scorrimento
IstitutiQuestione di legittimità costituzionaleProporzionalità e ragionevolezzaLegittimazione e interesse a ricorrere

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