Cassazione Penale, Sentenza n. 19475/2025 del 26/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il difensore ha impugnato il decreto che confermava, limitatamente all'accertamento della pericolosità specifica ai sensi dell'art. 4 lett. b) d.lgs. n. 159/2011, l'applicazione della sorveglianza speciale per Teresa Salerni (ridotta nella durata a un anno). Il ricorso deduceva violazione di legge e vizio di motivazione (effettività, manifesta illogicità e contraddittorietà): la Corte distrettuale avrebbe ritenuto sussistente la pericolosità nonostante l'assenza dell'abitualità e della destinazione dei profitti illeciti a sostenere il tenore di vita, e si sarebbe basata solo su precedenti giudiziari datati e irrilevanti senza dimostrare una persistenza criminosa o frequentazione di soggetti a rischio.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il motivo reiterativo e fondato su censure di merito e di motivazione non sindacabili in sede di legittimità, confermando il principio secondo cui il controllo di legittimità sulle misure di prevenzione è limitato alle violazioni di legge (salvo motivazione inesistente o meramente apparente). La Corte d'appello era invece ritenuta aver fornito adeguata motivazione circa la pericolosità specifica di Salerni, fondata sugli indizi di partecipazione ad associazione dedita al narcotraffico (capo 17) e di riciclaggio (capo 9), entrambi aggravati dall'agevolazione mafiosa a favore della cosca Molè, con attività organizzata (riciclaggio dei proventi estorsivi tramite il figlio, messa a disposizione dell'abitazione per il recupero di carichi di cocaina). Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e a versare €3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
d.lgs. n. 159 del 2011, art. 4 lett. b)
Norma che definisce la pericolosità sociale qualificata; applicata per accertare la pericolosità specifica della ricorrente come presupposto per la sorveglianza speciale.
art. 648-bis c.p.
Reato di riciclaggio: la ricorrente è indiziata di tale reato e ciò è stato utilizzato come elemento indiziario per qualificare la pericolosità.
art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990
Norma sul traffico di stupefacenti: la ricorrente è indiziata di partecipazione ad associazione dedita al narcotraffico, elemento considerato nella valutazione della pericolosità.
art. 416-bis c.p.
Aggravante per agevolazione mafiosa: i reati contestati risultano aggravati da collegamento con attività della 'ndrangheta (cosca Molè), rafforzando la valutazione della pericolosità sociale.
art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.
Prevede il vizio di motivazione come motivo di ricorso in cassazione; la Corte segnala che i profili di vizio di motivazione non sono generalmente sindacabili in sede di legittimità se non quando la motivazione sia inesistente o meramente apparente.
art. 616 c.p.p.
Consente la condanna alle spese per ricorso inammissibile: la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e a una somma a favore della Cassa delle ammende.
art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, conv. L. n. 176 del 2020
Prevede la trattazione scritta del giudizio in mancanza di richiesta di discussione orale: il giudizio di cassazione si è svolto a trattazione scritta.
Massime di principio
- In materia di misure di prevenzione la Corte di cassazione esercita un controllo limitato: è sindacabile principalmente la violazione di legge e non la valutazione di merito o i vizi di logica della motivazione, salvo che la motivazione sia inesistente o meramente apparente.
- Le censure basate sulla contraddittorietà o insufficienza della motivazione sono spesso inammissibili in Cassazione se attengono a valutazioni di fatto già svolte o a profili non decisivi ai fini del provvedimento impugnato.
- Per l'accertamento della pericolosità specifica ai sensi dell'art. 4 lett. b) d.lgs. 159/2011 sono rilevanti anche indizi di collegamento organizzato con associazioni di tipo mafioso (p.es. partecipazione al narcotraffico, riciclaggio), anche quando manchino elementi come l'abitualità o la chiara destinazione dei proventi illeciti al mantenimento del tenore di vita.
- Ricorsi reiterativi o che ripropongono argomentazioni già valutate dal giudice di merito rischiano l'inammissibilità e la condanna alle spese, oltre a sanzioni amministrative (Cassa delle ammende).
- Se si intende impugnare una misura di prevenzione è strategico concentrare le censure su profili di diritto e di legittimità formale (es. applicazione errata della norma) piuttosto che su valutazioni probatorie o di merito che la Cassazione non riesamina di regola.
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