Sentenza del 10/01/2020 n. 423 - Comm. Trib. Prov. Catania
Tarsu - Immobili adibiti a deposito - Suscettibiiltà di produzione rifiuti - Sussiste
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeil giudice ha ritenuto che i magazzini destinati al ricovero dei beni strumentali o delle scorte impiegate nella produzione o nello scambio di beni devono essere assoggettati alla TARSU ai sensi dell'art. 62 del d.lgs. 16 novembre 1993, n. 507, in quanto vanno considerati aree operative idonee a produrre rifiuti al pari di stabilimenti o locali di vendita; la pretesa del contribuente è stata quindi respinta e l'assoggettamento confermato
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
il ricorrente impugnava l'assoggettamento alla TARSU di magazzini adibiti a deposito, sostenendo che tali locali non sarebbero suscettibili di produzione di rifiuti rilevanti ai fini dell'imposta; l'ente resistente aveva qualificato i magazzini come aree operative attinenti all'attività d'impresa e quindi assoggettabili all'imposta ai sensi dell'art. 62 del d.lgs. n. 507/1993
Norme richiamate
art. 62 d.lgs. 16 novembre 1993, n. 507
art. 62 del d.lgs. 16 novembre 1993, n. 507
la disposizione è stata interpretata nel senso che il criterio decisivo è la 'suscettibilità di produzione di rifiuti' legata alla destinazione funzionale dei locali: i magazzini utilizzati per ricovero di beni strumentali o scorte per produzione/scambio sono equiparati ad aree operative e vanno assoggettati alla TARSU
Massime di principio
- La base per l'assoggettamento è la destinazione funzionale dei locali: se il deposito è connesso all'attività imprenditoriale (scorte, beni strumentali) è presumibilmente soggetto alla tassa.
- Non conta solo la denominazione 'magazzino' ma l'effettivo utilizzo: attività continuativa o sistematica legata alla produzione o allo scambio di beni indica suscettibilità a produrre rifiuti.
- Magazzini ad uso esclusivamente privato, non collegati ad attività produttive o commerciali e senza produzione significativa di rifiuti, hanno maggiori possibilità di non essere assoggettati; la prova dell'uso esclusivamente privato è a carico del contribuente.
- Per contestare un avviso di accertamento è utile documentare la natura dell'uso (contratti, registri di giacenza, dichiarazioni d'uso, sopralluoghi) per dimostrare l'assenza di capacità produttiva di rifiuti rilevante.
- Le amministrazioni locali possono legittimamente ampliare la nozione di 'aree operative' includendo magazzini funzionali alle attività aziendali; le valutazioni devono però essere motivate in relazione all'effettiva destinazione.
- In caso di dubbi sulla qualificazione fiscale conviene richiedere un accertamento tecnico-fiscale o un interpello (se previsto) e considerare la possibilità di mediazione amministrativa prima del contenzioso.
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