Cassazione Civile, Ordinanza n. 04299/2024 del 16/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La controversia nasce da tre contratti di leasing immobiliare stipulati tra una società di leasing poi confluita in soggetti bancari/cessionari e una società utilizzatrice poi rappresentata dal curatore. La concedente agiva per far dichiarare la risoluzione dei contratti per clausola risolutiva espressa o per inadempimento dell’utilizzatrice e per ottenere: i canoni scaduti e non pagati, i canoni a scadere o una somma equivalente a titolo di penale/risarcimento, oltre ad altre somme. L’utilizzatrice proponeva domanda riconvenzionale di restituzione di quanto versato in corso di rapporto. Il Tribunale dichiarava risolti i contratti, reputava nulla la clausola contrattuale nella parte in cui attribuiva al concedente il diritto ai canoni futuri in contrasto con l’art. 1526 c.c., negava il risarcimento e accoglieva la domanda di restituzione dei canoni versati. La Corte d’appello qualificava i contratti come leasing traslativi, riteneva coperto da giudicato il punto sulla tardività dell’eccezione della concedente, considerava valida la clausola contrattuale ma riduceva equitativamente la pretesa ai sensi dell’art. 1384 c.c., confermava il diniego del risarcimento ulteriore e l’esclusione dell’applicazione analogica dell’art. 72 quater l. fall. Il ricorso principale censurava: la mancata declaratoria di nullità della clausola di prededuzione dei canoni futuri e della previsione di allocazione/vendita del bene, per contrasto con gli artt. 1322, 1526, 1384, 1419, 1343, 1344 c.c., con l’art. 117, co. 4, TUB, con gli artt. 1346, 1355, 1349, 1418, 1419 e 1384 c.c., nonché la motivazione sulla quantificazione dell’equo compenso e la mancata considerazione della quota prezzo del canone. Il ricorso incidentale contestava invece il giudicato sulla tardività dell’eccezione difensiva della concedente e sosteneva che la domanda di restituzione dell’utilizzatrice non potesse essere accolta o fosse comunque condizionata alla restituzione del bene. La Corte ha ritenuto infondati i motivi principali sulla validità della clausola leasing: ha richiamato il principio secondo cui sono ammissibili clausole che prevedano il pagamento dei canoni scaduti e non pagati e la debenza dei canoni a scadere come clausola penale, purché la concedente indichi il ricavato da diversa allocazione del bene o ne alleghi una stima attendibile, così da consentire il controllo sulla manifesta eccessività della penale; ha affermato che la clausola non è nulla per contrarietà all’ordine pubblico economico e che va interpretata ed eseguita secondo buona fede, con detrazione del valore equo di mercato del bene. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo principale perché nuovo in cassazione. Ha respinto il quarto motivo principale ritenendo che la Corte territoriale avesse già considerato la natura composita del canone nel leasing traslativo e avesse operato la riduzione equitativa in modo congruo. Quanto al ricorso incidentale, ha respinto le censure sulla tardività/giudicato e sull’asserita infondatezza della restituzione, rilevando che la concedente non aveva correttamente contestato in appello la statuizione di primo grado e che la clausola contrattuale, in quanto eccezione in senso stretto opponibile al credito restitutorio, doveva essere tempestivamente dedotta. La Suprema Corte ha dunque rigettato sia il ricorso principale sia quello incidentale e ha compensato le spese per reciproca soccombenza.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente sia il ricorso principale della società utilizzatrice sia il ricorso incidentale della banca/cessionaria. Ha confermato, nel complesso, la decisione d’appello nella parte in cui aveva ritenuto validamente operante la clausola contrattuale del leasing come clausola penale, con riduzione equitativa della pretesa ai sensi dell’art. 1384 c.c., e aveva escluso la nullità della pattuizione per contrarietà all’ordine pubblico economico o per indeterminatezza. Ha inoltre confermato il rigetto della censura incidentale sulla domanda restitutoria, ritenendo corretta la lettura della preclusione/giudicato operata dalla Corte territoriale. Le spese del giudizio di legittimità sono state compensate per reciproca soccombenza.
Norme richiamate
art. 1456 c.c.
Richiamato come base del recesso/risoluzione per clausola risolutiva espressa nel contratto di leasing.
art. 20 delle condizioni generali di contratto
Clausola che disciplina gli effetti della risoluzione anticipata, prevedendo canoni scaduti e non pagati, canoni a scadere e detrazione dell’eventuale ricavato della riallocazione del bene.
art. 1526 c.c.
Norma di riferimento per il leasing traslativo in caso di risoluzione; consente l’equo compenso ma impedisce assetti che determinino vantaggi eccessivi per il concedente. La clausola va letta in modo conforme a tale disciplina.
art. 1384 c.c.
Usato per la riduzione equitativa della clausola penale; la valutazione della manifesta eccessività rientra nel potere discrezionale del giudice di merito.
art. 1419 c.c.
Invocato dalla ricorrente per la nullità parziale della clausola, ma la Corte non ha accolto la tesi della nullità.
art. 1343 c.c.
Richiamato dalla ricorrente per sostenere la nullità della clausola per illiceità della causa; censura respinta.
art. 1344 c.c.
Richiamato dalla ricorrente come norma sull’elusione del divieto di legge; la Corte non ha ravvisato nullità della clausola.
art. 1322 c.c.
Richiamato in relazione all’autonomia contrattuale e al controllo di meritevolezza; non è stata ravvisata invalidità della pattuizione.
art. 117, comma 4, TUB
La censura relativa alla mancanza di chiarezza/precisione delle condizioni è stata ritenuta nuova in cassazione e quindi inammissibile.
art. 1346 c.c.
Invocato per indeterminatezza dell’oggetto dell’obbligazione, ma la Corte non ha accolto la doglianza.
art. 1355 c.c.
Richiamato per la pretesa condizione meramente potestativa; censura respinta.
art. 1349 c.c.
Richiamato per contestare la rimessione alla volontà della concedente della determinazione del contenuto dell’obbligazione; la Corte ha ritenuto la clausola interpretabile secondo buona fede, non nulla.
art. 1418 c.c.
Invocato per la nullità della clausola, ma la Corte ha escluso l’invalidità.
art. 2041 c.c.
Richiamato solo in via subordinata nella censura sull’equo compenso; non decisivo nel ragionamento della Corte.
art. 1366 c.c.
La clausola va interpretata secondo buona fede, così da ricondurre la detrazione al valore equo di mercato del bene.
art. 1375 c.c.
La clausola va eseguita secondo buona fede, con obbligo del concedente di stimare correttamente il bene e di detrarne il valore di mercato.
art. 1227, comma 2, c.c.
Richiamato per affermare la possibile responsabilità del concedente se rivenda il bene a prezzo vile per propria negligenza.
art. 700 c.p.c.
Citato in relazione all’ordinanza cautelare che consentiva il rientro nella disponibilità giuridica dei beni.
art. 380-bis.1 c.p.c.
Norma processuale che ha regolato la trattazione del ricorso in camera di consiglio.
art. 360 c.p.c.
Norma sul perimetro del sindacato di legittimità, utilizzata per qualificare i motivi di ricorso e dichiarare inammissibile il motivo nuovo.
art. 183 c.p.c.
Richiamato per affermare la preclusione delle eccezioni non tempestivamente dedotte nel giudizio di merito.
art. 72-quater l. fall.
Esclusa l’applicazione analogica al caso di risoluzione del leasing, trattandosi di norma sullo scioglimento per fallimento dell’utilizzatore.
L. 124/2017
Richiamata come indice della tipicità normativa del leasing.
Convenzione di Ottawa sul leasing internazionale
Richiamata come indice interpretativo della disciplina dell’inadempimento dell’utilizzatore e dell’assenza di contrasto con l’ordine pubblico economico internazionale.
L. 14 luglio 1993, n. 259
Legge di ratifica della Convenzione di Ottawa, richiamata quale fonte dell’indice interpretativo.
Massime di principio
- Nel leasing traslativo, la clausola che preveda, in caso di risoluzione per inadempimento dell’utilizzatore, il pagamento dei canoni scaduti e non pagati e dei canoni a scadere non è di per sé nulla: può essere ricondotta a clausola penale o a regolazione dell’equo compenso, purché consenta di evitare un indebito vantaggio del concedente.
- La validità della clausola va verificata alla luce dell’art. 1526 c.c. e dei canoni di buona fede: il concedente deve detrarre dal proprio credito il ricavato effettivo della riallocazione del bene o, se il bene non è ancora rivenduto, il suo valore equo di mercato al tempo e nel luogo della risoluzione.
- La clausola che rimetta al concedente la scelta delle modalità e dei tempi di riallocazione del bene non è automaticamente nulla per indeterminatezza o per potere arbitrario, dovendo essere interpretata ed eseguita secondo buona fede e correttezza.
- Nel controllo di eccessività della clausola penale ex art. 1384 c.c., il giudice di merito dispone di un potere discrezionale insindacabile in cassazione se motivato in modo coerente sulla concreta incidenza della penale sull’equilibrio del contratto e sull’interesse del creditore all’adempimento.
- Le questioni nuove, non dedotte nel giudizio di merito e introdotte per la prima volta in cassazione, sono inammissibili salvo che siano rilevabili d’ufficio; chi le invoca deve indicare puntualmente dove siano state già prospettate.
- L’eccezione contrattuale che paralizza il credito restitutorio dell’utilizzatore in leasing ha natura di eccezione in senso stretto e deve essere tempestivamente dedotta nei termini di rito.
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