Ordinanza n. 1277/2026 - Napoli, Sezione 1
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia a) della nota della Prefettura di Caserta prot. uscita n. -OMISSIS- con la quale si dispone il rigetto della richiesta di rinnovo dell’iscrizione nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, di cui all’art. 1, co. 52, della legge 6 novembre 2012, n. 190 (cc.dd. white list provinciali), atto comunicato con nota della Prefettura di Caserta prot. uscita -OMISSIS- b) della nota della Questura di Caserta prot. -OMISSIS-mai comunicata, né notificata, e richiamata nel provvedimento sub a); c) del verbale del Gruppo Interforze del-OMISSIS- d) di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguenziale, comunque lesivo degli interessi della ricorrente, comprese ulteriori indagini istruttorie, se e in quanto esistenti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: rigetto della richiesta di rinnovo dell'iscrizione nella white list provinciale, unitamente agli atti istruttori presupposti
Esito
Favorevole al resistente (prefettura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'impresa ha impugnato il provvedimento prefettizio di rigetto del rinnovo dell'iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, nonché la nota della Questura, il verbale del Gruppo Interforze e gli ulteriori atti presupposti, connessi o conseguenziali, chiedendo anche la sospensione cautelare. Dal testo emergono contestazioni riferite all'adeguatezza dell'istruttoria e agli elementi posti a fondamento della ritenuta contiguità dell'impresa con ambienti criminali. L'Amministrazione ha giustificato il diniego mediante legami familiari ritenuti intensi e cointeressenze qualificate, consistenti nell'identità della sede e nei rapporti di lavoro con soggetti controindicati già dipendenti di altra società successivamente interdetta.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare, ritenendo che il ricorso non presentasse, a un primo esame, profili di probabile fondatezza. In particolare, ha giudicato adeguata l'istruttoria posta a fondamento del provvedimento prefettizio e non manifestamente illogica la valutazione della contiguità con ambienti criminali, alla luce dell'intensità dei legami familiari e delle cointeressenze qualificate derivanti dall'identità della sede e dai rapporti di lavoro con soggetti controindicati, già alle dipendenze di una società poi interdetta. In vista del giudizio di merito, il Collegio ha tuttavia disposto un incombente istruttorio, ponendo a carico della Prefettura di Caserta l'acquisizione e il deposito del verbale dei Carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro del 7 maggio 2025, richiamato nella memoria difensiva dell'Amministrazione, entro trenta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza alla difesa erariale. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 1, comma 52, l. 190/2012
elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa
La disposizione è richiamata quale base normativa delle white list provinciali, nell'ambito delle quali era stata richiesta l'iscrizione o il rinnovo.
art. 55 c.p.a.
Disciplina la domanda cautelare incidentale; il TAR l'ha respinta ritenendo insussistente, a un primo esame, la probabile fondatezza del ricorso.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale fondamento dell'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, unitamente alla disciplina nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti o della dignità delle persone e degli enti privati menzionati.
Massime di principio
- In sede cautelare, la domanda di sospensione deve essere respinta quando, a un primo esame, l'istruttoria prefettizia e gli elementi valutativi posti a fondamento del diniego di iscrizione o rinnovo nella white list appaiano adeguati e non emergano profili di probabile fondatezza del ricorso.
- Ai fini della valutazione prefettizia sulla possibile contiguità con ambienti criminali possono assumere rilievo, se ritenuti intensi e qualificati all'esito dell'istruttoria, i legami familiari e le cointeressenze desumibili dall'identità della sede e dai rapporti di lavoro con soggetti controindicati già collegati a una società successivamente interdetta.
- Il rigetto della domanda cautelare non impedisce al giudice di disporre ulteriori acquisizioni istruttorie funzionali alla successiva decisione di merito, ponendo a carico dell'amministrazione il deposito di documenti già richiamati nei propri atti difensivi.
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