Sentenza n. 447/2026 - Bologna, Sezione 2
per l'ottemperanza della sentenza del Tribunale di Bologna, in funzione di Giudice del Lavoro, n. 805/2024, emessa in data 18.6.2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Bologna, quale giudice del lavoro, n. 805/2024, passata in giudicato
Esito
Favorevole al ricorrente (beneficiaria del giudicato)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha chiesto l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Bologna n. 805/2024, divenuta irrevocabile, deducendo la perdurante inadempienza del Ministero dell'Istruzione e del Merito. La sentenza era stata notificata all'amministrazione ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni per l'esecuzione. Nel corso del giudizio la ricorrente ha rinunciato alla domanda di penalità di mora prevista dall'art. 114 c.p.a.
La decisione
Il TAR ha ritenuto fondato il ricorso, verificando il passaggio in giudicato della sentenza da eseguire e la perdurante inerzia del Ministero. Ha quindi ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito di dare esecuzione alle statuizioni contenute nella sentenza del Tribunale di Bologna, detratto quanto eventualmente già corrisposto, entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della presente sentenza. In caso di ulteriore inadempimento, il commissario ad acta, già nominato nel Dirigente dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna o in un funzionario delegato, dovrà provvedere, su istanza della ricorrente, entro i successivi novanta giorni. La domanda di penalità di mora è stata rinunciata. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 1.000, oltre spese generali e oneri accessori, nonché alla restituzione del contributo unificato se versato, con distrazione in favore dei difensori.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
la cosiddetta penalità di mora
La disposizione costituisce il fondamento dell'azione di ottemperanza e della possibilità di adottare misure esecutive, compresa la penalità di mora; nel caso concreto la ricorrente ha rinunciato a tale domanda.
Massime di principio
- L'azione di ottemperanza è fondata quando l'amministrazione non dà esecuzione a una sentenza passata in giudicato, previamente notificata ai fini della decorrenza del termine dilatorio per l'esecuzione.
- In presenza di perdurante inadempimento dell'amministrazione, il giudice dell'ottemperanza può ordinare all'amministrazione di eseguire il giudicato entro un termine perentorio e nominare contestualmente un commissario ad acta per l'eventuale successiva sostituzione dell'amministrazione inadempiente.
- L'esecuzione del giudicato deve avvenire tenendo conto di quanto eventualmente già corrisposto dall'amministrazione in adempimento delle statuizioni giudiziali.
Come è indicizzato
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