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Cassazione Civile, Ordinanza n. 03488/2023 del 06/02/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (fornitore di energia)

La controversia

Un imprenditore titolare di un agriturismo aveva convenuto in giudizio il fornitore del servizio elettrico chiedendo l'accertamento dell'inadempimento al contratto di fornitura di energia e la condanna al risarcimento dei danni subiti dall'azienda e dalle attrezzature, asseritamente causati da interruzioni di energia e da un inadeguato supporto tecnico alla rete distributiva. In primo grado la domanda era stata rigettata per difetto di prova del malfunzionamento del contatore, dell'an e del quando dei disservizi e del nesso con i danni lamentati; la domanda relativa ai danni alle attrezzature era stata ritenuta comunque non adeguatamente supportata. In appello la Corte territoriale ha confermato il rigetto, osservando che non era stato prodotto il contratto per verificare gli obblighi delle parti, che i denunciati inadempimenti e la loro incidenza sull'attività non erano stati specificamente provati e che la domanda sui danni alle apparecchiature, proposta in memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c., integrava un inammissibile ampliamento del thema decidendum. Con il ricorso per cassazione il soccombente ha dedotto: 1) violazione dell'art. 132 n. 4 c.p.c., dell'art. 116 c.p.c. e dell'art. 111 Cost., sostenendo che la fattura prodotta bastasse a provare il rapporto contrattuale e che la Corte d'appello si fosse contraddittoriamente espressa sulla prova delle interruzioni di corrente; 2) vizio di motivazione ex art. 360, n. 5, c.p.c., lamentando motivazione apparente e immotivato discostamento dalle conclusioni della consulenza tecnica d'ufficio, che avrebbe ritenuto compatibili alcuni danni ad apparecchi elettronici con i malfunzionamenti dell'energia.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le censure fossero dirette, in sostanza, a sollecitare una nuova valutazione del materiale probatorio e una diversa ricostruzione dei fatti, attività preclusa al giudice di legittimità. Ha inoltre rilevato che la doglianza sull'art. 116 c.p.c. era solo evocata e comunque non configurava una reale violazione dei criteri di valutazione della prova legale, e che il motivo ex art. 360 n. 5 c.p.c. non coglieva la ratio decidendi, fondata sul difetto di prova della pretesa risarcitoria e sull'inammissibilità dell'ampliamento della domanda. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di cassazione e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 132 n. 4 c.p.c.

    La censura di nullità della sentenza è stata ritenuta, nel caso concreto, strumentale a contestare la valutazione di merito, senza evidenziare un vero vizio riconducibile alla norma.

  • art. 116 c.p.c.

    La violazione della norma non può essere dedotta per criticare la mera valutazione del materiale istruttorio; è configurabile solo se il giudice abbia utilizzato prove non dedotte, prove disposte fuori dei limiti legali o abbia attribuito efficacia di prova legale a elementi che non la possiedono.

  • art. 111 Cost.

    È stata richiamata insieme alle censure di motivazione, ma la Corte ha escluso che ricorresse un vizio di legittimità, non potendosi trasformare il giudizio di cassazione in un nuovo apprezzamento del fatto.

  • art. 360, co. 1 n. 4 c.p.c.

    La doglianza è stata qualificata come inammissibile perché mirava a una rivalutazione in fatto, non a un vizio processuale effettivo.

  • art. 360, co. 1 n. 5 c.p.c.

    Il vizio motivazionale non consente di criticare il convincimento del giudice di merito o di ottenere una nuova ponderazione delle prove; non è ammessa in cassazione una revisione degli accertamenti di fatto.

  • art. 183, sesto co. n. 2 c.p.c.

    La domanda introdotta in memoria è stata considerata un inammissibile ampliamento del thema decidendum, idoneo a introdurre un nuovo tema di indagine e a mutare l'oggetto sostanziale della lite.

  • art. 375 c.p.c.

    È stata indicata la trattazione camerale per le condizioni previste dalla norma.

  • art. 376 c.p.c.

    È stata richiamata per la trattazione in camera di consiglio.

  • art. 380-bis c.p.c.

    La proposta del relatore è stata formulata e comunicata secondo il rito camerale semplificato.

  • art. 13, co. 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte ha dato atto dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di soccombenza.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato quale base del contributo unificato ulteriore dovuto in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • In cassazione non è consentito trasformare censure formalmente rubricate come violazione di legge o vizio di motivazione in una richiesta di nuova valutazione delle prove e di diversa ricostruzione dei fatti.
  • La dedotta violazione dell'art. 116 c.p.c. è ammissibile solo quando si alleghi l'utilizzo di prove non dedotte, disposte fuori dai limiti legali o trattate come prove legali senza esserlo; non basta contestare l'apprezzamento del materiale istruttorio.
  • Il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. non consente di rimettere in discussione il convincimento del giudice di merito né di ottenere una rivalutazione delle risultanze probatorie.
  • La consulenza tecnica d'ufficio non può supplire alle carenze dell'onere probatorio gravante sulla parte: se il fatto costitutivo della pretesa non è provato, il giudice può respingere la domanda anche a fronte di esiti peritali favorevoli o compatibili.
  • Una domanda nuova o che introduca un diverso tema di indagine nella fase di cui all'art. 183 c.p.c. può essere dichiarata inammissibile per mutatio libelli, quando alteri l'oggetto sostanziale della controversia.
  • Il ricorrente deve censurare la ratio decidendi effettiva della sentenza impugnata; se le doglianze non colpiscono la ragione autonoma e decisiva del rigetto, il ricorso è inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieSomministrazioneImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullità

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