Cassazione Penale, Sentenza n. 9068/2023 del 02/03/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso avverso la sentenza della Corte d'appello di Venezia che aveva dichiarato sussistenti le condizioni per l'estradizione verso gli USA per reati commessi tra novembre 2010 e aprile 2013 (associazione per delinquere, frode bancaria, riciclaggio, falsificazione e uso di passaporto falso, viaggi per agevolare imprese di racket). Il ricorrente contestava: (i) violazione del divieto del ne bis in idem dedotto dalla rinuncia all'estradizione e dall'archiviazione disposta dalle autorità ungheresi; (ii) omessa valutazione del pericolo di trattamento inumano o degradante negli USA ai sensi dell'art. 3 CEDU, con richiesta di indagine sulle condizioni carcerarie e produzione di documentazione sulle criticità del sistema penitenziario americano; (iii) violazioni processuali connesse agli artt. 649, 705, 707 c.p.p. e norme internazionali (Trattato bilaterale, Convenzione di Schengen, Carta dei diritti fondamentali).
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che: (a) la decisione ungherese di non concedere l'estradizione non costituisce una decisione sul merito utile a fondare il divieto del ne bis in idem, perché la procedura di estradizione non giudica il merito delle accuse; (b) l'archiviazione ungherese non ostava all'estradizione poiché, secondo i criteri della Corte di giustizia UE, per invocare il ne bis in idem la decisione deve essere stata adottata a seguito di un esame approfondito del merito (e nel caso non sussisteva tale istruttoria valutata come idonea a precludere nuovi procedimenti); (c) le prove fornite sul rischio di trattamenti contrari all'art. 3 CEDU non erano specifiche e recenti per il caso concreto e la Corte di appello aveva valutato la documentazione ritenendola in gran parte non pertinente o superata; pertanto la censura era aspecifica. Conseguentemente il ricorso è inammissibile, il ricorrente è condannato alle spese processuali e a versare euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
artt. 649, 705, 707 cod. proc. pen.
Norme processuali richiamate in relazione alla procedura di estradizione e alle impugnazioni; la Corte le ha interpretate nel senso che la procedura di estradizione non è giudizio sul merito delle accuse.
art. 698 cod. proc. pen.
Norma citata con riferimento al potere/dovere di valutare il rischio di violazioni della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (art. 3 CEDU) in caso di estradizione.
art. VI Trattato bilaterale di estradizione
Richiamato tra i titoli giuridici dell'estradizione; non ha impedito la decisione di estradizione quando una diversa autorità aveva rifiutato l'estradizione.
art. 54 Convenzione di Schengen (CAAS)
L'articolo sul ne bis in idem è stato interpretato alla luce della giurisprudenza della Corte di Giustizia: opera solo se la decisione è 'definitiva' e deriva da un esame del merito.
art. 50 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
Richiamato in riferimento alla tutela contro il doppio processo; la Corte lo ha valutato congiuntamente alle interpretazioni della Corte di Giustizia sul concetto di decisione che giudica definitivamente una persona.
art. 3 CEDU
Principio di divieto di trattamenti inumani e degradanti: la Corte richiede prove specifiche, attuali e pertinenti per ritenere sussistente il divieto di estradizione per rischio individuale concreto.
Cass. n. 27384 del 2022
Precedente citato dal ricorrente per sostenere che un'archiviazione può avere rilevanza di merito; la Corte di cassazione lo ha preso in considerazione ma non l'ha ritenuto applicabile al caso concreto.
Sentenze CJEU: Miraglia (C-469/03), M (C-398/12), Grande Sezione C-486/14
Giurisprudenza europea richiamata per definire i requisiti perché una decisione produca gli effetti del ne bis in idem: è necessario un esame del merito con istruzione approfondita; decisioni non precedute da tale esame non ostano a procedimenti in altri Stati.
Massime di principio
- Il rifiuto di concedere l'estradizione da parte di un altro Stato non equivale a una decisione sul merito capace di attivare il principio del ne bis in idem: la procedura di estradizione ha natura distinta dal giudizio di merito.
- Perché un provvedimento (es. archiviazione o decisione del pubblico ministero) impedisca un successivo processo in un altro Stato ai sensi del ne bis in idem, è necessario che la decisione sia stata adottata dopo un esame sostanziale e approfondito del merito; decisioni meramente formali o non istruttorie possono non avere efficacia preclusiva.
- Le eccezioni relative al rischio di trattamento inumano o degradante (art. 3 CEDU) richiedono prove attuali, specifiche e riferite alla situazione personale dell'interessato; rapporti generali o datati difficilmente bastano a impedire l'estradizione.
- La documentazione prodotta deve essere valutata caso per caso: fonti generali sul sistema carcerario non sostituiscono la prova del rischio concreto per la singola persona.
- L'assenza o la rinuncia dell'avvocato di fiducia non impedisce automaticamente la regolare celebrazione dell'udienza di cassazione se il difensore era già stato previamente coinvolto e non è stato nominato un difensore d'ufficio nei termini.
- La fuga dall'obbligo di custodia cautelare o dagli arresti domiciliari non sospende automaticamente la procedura di estradizione o il relativo giudizio di legittimità.
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