Cassazione Penale, Sentenza n. 2559/2023 del 20/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La A.S.L. di Taranto chiedeva alla Corte di appello di Lecce l'individuazione dei beni sottoposti ad ablazione, a fini di esercizio dell'azione civile conseguente al sequestro conservativo disposto nel giudizio di cognizione nei confronti di Antonia Manghisi. L'istanza mirava a identificare i beni sui quali far valere diritti risarcitori dopo la condanna irrevocabile della Manghisi.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che l'istanza presentata dalla A.S.L. fosse impropriamente diretta al giudice dell'esecuzione senza aver previamente attivato il pubblico ministero, cui spetta la fase esecutiva di individuazione dei beni sequestrati finalizzati alla confisca. La Corte ha ricordato che, in sede di sequestro conservativo finalizzato alla confisca, il giudice che dispone il sequestro indica solo il valore economico (profitto/prezzo del reato) e non i singoli beni; l'individuazione specifica e la verifica del valore sono compiti dell'esecuzione affidata al pubblico ministero. Pertanto l'A.S.L. avrebbe dovuto rivolgersi prima al pubblico ministero e solo in caso di contestazione ricorrere al giudice dell'esecuzione. Il ricorso è stato rigettato e la ricorrente condannata alle spese processuali.
Norme richiamate
art. 676 cod. proc. pen.
La Corte interpreta l'art. 676 come ripartente le competenze: il giudice dell'esecuzione interviene nell'esecuzione delle misure ablative, ma l'individuazione concreta dei beni per la confisca, dopo sequestro conservativo, è operazione demandata alla fase esecutiva gestita dal pubblico ministero; il giudice che dispone il sequestro in fase conservativa deve indicare il valore economico e non selezionare i beni specifici
art. 263 cod. proc. pen.
Richiamato nel ricorso per dedurre violazione di legge ma non assunto come decisivo dalla Corte; implicitamente la decisione ritiene che le regole sulla competenza e sul procedimento esecutivo prevalgano sulla richiesta diretta al giudice dell'esecuzione senza previa attivazione del PM
Giurisprudenza citata (Sez. 3, n. 46709 del 28/03/2019; Sez. 2, n. 24785 del 12/05/2015; Sez. 5, n. 9738 del 02/12/2014)
Rv. 274561-01; Rv. 264282-01; Rv. 262893-01
La giurisprudenza richiamata conferma il principio secondo cui, nel sequestro conservativo finalizzato alla confisca, il giudice indica il valore economico e non i beni specifici, mentre la concreta individuazione e verifica spettano alla fase esecutiva
Massime di principio
- In caso di sequestro conservativo finalizzato alla confisca, il giudice che dispone il sequestro indica il valore economico (profitto/prezzo del reato) ma non è tenuto a individuare i singoli beni da confiscare
- L'individuazione concreta dei beni da sottoporre a confisca e la verifica della corrispondenza del loro valore al quantum indicato nel sequestro spettano alla fase esecutiva, di norma gestita dal pubblico ministero
- Le parti che intendono esercitare un'azione civile sui beni confiscati (es. parte civile come una A.S.L.) devono preventivamente attivare il pubblico ministero per l'esecuzione; solo se vi è contestazione sui criteri adottati dal PM possono rivolgersi al giudice dell'esecuzione
- Se si ritiene pregiudicata la selezione o la valutazione dei beni operata in esecuzione, il rimedio è rivolgersi al giudice dell'esecuzione soltanto dopo l'intervento del pubblico ministero
- Dal punto di vista procedurale, evitare di proporre istanze di individuazione beni direttamente al giudice dell'esecuzione prima di aver fatto intervenire il PM; seguire l'ordine procedurale evita rigetti per incompetenza o prematurità
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