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Sentenza

Sentenza n. 708/2026 - Salerno, Sezione 3

per l'ottemperanza della Sentenza n. -OMISSIS-, emessa dal Tribunale ordinario di Salerno, resa a definizione del procedimento contraddistinto con n.r.g. -OMISSIS-, munita di formula esecutiva in data -OMISSIS- e notificata al Comune di-OMISSIS-;

Giustizia amministrativa202501668

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Salerno, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata integrale esecuzione di una sentenza del Tribunale ordinario che aveva condannato il Comune alla restituzione e al risarcimento di somme in favore della società

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (concessionaria demaniale)

Prevale il privato

La controversia

La società ha agito in ottemperanza alla sentenza del Tribunale ordinario, divenuta esecutiva e notificata al Comune, che aveva riconosciuto somme dovute a titolo restitutorio per canoni e addizionale regionale versati in eccedenza, nonché a titolo risarcitorio per imposta di registro e polizza fideiussoria pagate in esubero, oltre alle spese di CTU e di lite. Il Comune aveva successivamente sottoscritto con la società un atto di riconoscimento del debito e rateizzazione, ricalcolando i canoni e l’addizionale e determinando un debito residuo della concessionaria. La ricorrente ha sostenuto che tale atto non avesse estinto tutti gli obblighi derivanti dalla sentenza e ha chiesto il pagamento degli ulteriori importi, quantificati complessivamente in euro 20.939,33 oltre interessi e rivalutazione. Il Comune ha eccepito che l’atto del 2020 costituiva un accordo esecutivo della sentenza, con effetto di compensazione volontaria tra il credito restitutorio della società e i debiti della stessa per canoni concessori insoluti, sicché nulla o quasi sarebbe ulteriormente dovuto, salvo le spese processuali eventualmente non comprese nell’accordo.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, ma ha delimitato l’obbligo di esecuzione sulla base del contenuto della sentenza civile e dell’atto negoziale successivamente sottoscritto. Ha affermato che il giudizio di ottemperanza a una sentenza del giudice ordinario consente soltanto la verifica dell’esatto adempimento e l’adozione di misure di stretta esecuzione, senza integrare o modificare il giudicato né riconoscere diritti nuovi. Esaminando la funzione concreta dell’atto del 2020, il Collegio ha ritenuto che esso, pur non utilizzando i termini “compensazione” o “transazione”, costituisse un accordo volontario esecutivo della sentenza, ricognitivo del debito residuo e modificativo mediante rateizzazione, con effetto di compensazione volontaria implicita tra il credito restitutorio della società e il maggior debito della concessionaria per canoni e addizionale non versati. Tale compensazione ha ricompreso anche gli interessi relativi all’obbligazione restitutoria, sicché nulla è stato riconosciuto per tale componente. Il TAR ha invece ritenuto non compresi nell’accordo gli importi risarcitori relativi all’imposta di registro e alla polizza fideiussoria, liquidati rispettivamente in euro 1.150,00 ed euro 2.697,58, oltre interessi per euro 403,85 e rivalutazione per euro 411,69, per complessivi euro 4.663,12. Ha inoltre ordinato il pagamento delle spese di CTU pari a euro 1.896,32 e delle spese legali pari a euro 3.200,00 oltre accessori, non risultando tali voci comprese nell’accordo. Il Comune è stato onerato del pagamento entro sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza; per l’ulteriore inadempimento è stato nominato commissario ad acta il Direttore della Ragioneria Territoriale dello Stato di Salerno, con facoltà di delega. Le spese del giudizio di ottemperanza sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Costituisce la base processuale del giudizio di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di verificare l’adempimento del giudicato e di adottare le misure necessarie alla sua esecuzione.

  • art. 1252 c.c.

    È stato richiamato quale fondamento dell’estinzione per compensazione volontaria delle reciproche obbligazioni, ritenuta desumibile dall’accordo del 2020 e dalla regolazione complessiva dei rapporti di dare-avere.

  • art. 1243 c.c.

    Il giudice ha precisato che la compensazione volontaria può operare anche al di fuori dei presupposti della compensazione legale previsti da tale disposizione.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza avente a oggetto una sentenza del giudice ordinario, il giudice amministrativo deve limitarsi alla verifica dell’esatto adempimento del comando giudiziale e all’adozione di poteri sostitutivi di stretta esecuzione, senza integrare, modificare o riesaminare nel merito il giudicato civile.
  • Il contenuto del giudicato da eseguire deve essere ricostruito sulla base della sequenza costituita da petitum, causa petendi, motivi e decisum; in sede di ottemperanza non possono essere riconosciuti diritti nuovi o ulteriori rispetto a quelli accertati nella sentenza.
  • Un accordo successivo stipulato per dare esecuzione a una sentenza può produrre effetti di compensazione volontaria anche se non contiene espressamente il termine “compensazione”, quando dalla sua funzione concreta, dai prospetti di ricalcolo e dal saldo finale emerga una regolazione complessiva delle reciproche poste creditorie e debitorie.
  • La compensazione volontaria può essere desunta anche da comportamenti concludenti e può operare al di fuori dei presupposti della compensazione legale, purché sia frutto dell’autonomia negoziale delle parti, non alteri il contenuto sostanziale del giudicato e non violi vincoli pubblicistici.
  • In presenza di un accordo esecutivo che abbia compensato il credito restitutorio derivante dal giudicato, le voci risarcitorie e le spese processuali restano dovute se non risultano comprese, espressamente o implicitamente, nella regolazione negoziale complessiva.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

Testo integrale

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