Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 31996/2022 del 30/08/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Appello per vizi di motivazione e per violazione delle norme penali relative al reato di riciclaggio (art. 648-bis c.p.) e, secondariamente, per presunta errata qualificazione del fatto rispetto al reato di ricettazione. Il ricorrente ha sostenuto che non vi sono prove che dimostrino la sua partecipazione all'alterazione del veicolo, che le anomalie potessero già sussistere all'atto dell'acquisto (novembre 2006) e che la mera detenzione di un bene alterato non è sufficiente per integrare il reato di riciclaggio. Ha altresì censurato la trasformazione del capo di imputazione da ricettazione a riciclaggio, ritenendo che mancassero indici specifici sulla provenienza del veicolo.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto il primo motivo manifestamente infondato, richiamando la sentenza di primo grado che aveva accertato che le modifiche al veicolo erano state effettuate dopo l'acquisto e che i numeri identificativi e i codici risultavano coerenti con una costruzione successiva al 2004; è stato inoltre accertato che sul veicolo era stato saldato un telaio proveniente da altro veicolo di provenienza furtiva. La Corte ha ritenuto che le operazioni di abrasione del telaio e di modifica dei numeri identificativi, finalizzate a ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa, presuppongono la partecipazione dell'imputato che aveva a disposizione il telaio. Il secondo motivo è stato ritenuto generico perché non confuta i fatti e le ragioni di fatto esposte dai giudici di merito. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 648-bis codice penale (riciclaggio)

    La Corte ha interpretato l'art. 648-bis come integrato non solo dalla mera detenzione di un bene di provenienza illecita, ma quando emergono elementi specifici di partecipazione all'operazione di occultamento (es. abrasione del telaio, modifica dei numeri identificativi, uso di un telaio in pessime condizioni appartenente all'imputato saldato su un veicolo di provenienza furtiva).

  • art. 648 codice penale (ricettazione) - citato nella rimostranza

    La questione della qualificazione iniziale come ricettazione è stata ritenuta non dirimente: la Corte ha comunque accertato gli elementi concreti del reato contestato (riciclaggio) sulla base delle operazioni di alterazione e della disponibilità del materiale da parte dell'imputato.

Massime di principio

  • La mera detenzione di un bene proveniente da reato non è automaticamente sufficiente per la condanna per riciclaggio: è necessario dimostrare elementi concreti di occultamento o trasformazione volti a dissimulare la provenienza illecita (es. abrasione di numeri di telaio, saldature, modifiche identificative).
  • Se emerge prova che le modifiche al bene sono state effettuate dopo l'acquisto e con l'utilizzo di parti nella disponibilità dell'imputato, ciò può essere valutato come indice di partecipazione all'operazione di occultamento rilevante ai fini dell'art. 648-bis.
  • La tempestiva e specifica contestazione dei fatti e la confutazione puntuale delle motivazioni dei giudici di merito sono essenziali in appello: censure generiche o che non affrontano le motivazioni esposte rischiano di essere dichiarate inammissibili.
  • La riqualificazione del fatto da ricettazione a riciclaggio è possibile quando gli elementi probatori dimostrino operazioni di alterazione o occultamento della provenienza illecita; l'assenza di una precedente condanna per il reato presupposto non esclude in sé la configurabilità del reato di riciclaggio se sussistono gli elementi costitutivi.
  • Prove tecniche (codici identificativi, esami del telaio, riscontri sui numeri di telaio) hanno forte rilievo probatorio nella determinazione della cronologia delle modifiche e della provenienza del veicolo: in casi simili, acquisire e contestare per tempo tali perizie è strategico.
  • Per ridurre il rischio di condanna, la difesa deve offrire alternative probatorie plausibili (es. dimostrare che le anomalie esistevano già al momento dell'acquisto con documentazione, attestazioni tecniche o prove di circolazione precedenti) e confrontarsi espressamente con le deduzioni tecniche dei giudici.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.