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Sentenza

Sentenza n. 503/2026 - Bologna, Sezione 1

per l'annullamento -dell'ordinanza dirigenziale n. 666 di cui al prot. 128103 del 14.12.2023 avente ad oggetto “attività rumorosa prodotta da attività di ristorazione in Faenza – adozione provvedimento ordinativo” emesso dalla Unione della Romagna Faentina Settore Sviluppo Economico e Smart City Servizio SUAP sportello unico per le attività produttive notificato a mezzo pec in data 18.12.2023, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e comunque consequenziale, ancorché di data e tenore sconosciuto, che incida sfavorevolmente sulla posizione giuridica del ricorrente.

Giustizia amministrativa202400107

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il TAR ha dichiarato estinto il giudizio ai sensi degli artt. 84 e 35, comma 2, lett. c), c.p.a., prendendo atto della rinuncia al ricorso e dell'adesione dell'amministrazione resistente. Non è stata esaminata la legittimità dell'ordinanza impugnata né sono stati scrutinati i motivi di ricorso. Le spese sono state compensate tra le parti in conformità al loro accordo.

TAR Emilia-Romagna - Bologna, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza dirigenziale recante misure per l'attività rumorosa prodotta da un'attività di ristorazione

Esito

ESTINZIONE

La controversia

La società esercente attività di ristorazione ha impugnato l'ordinanza dirigenziale dell'Unione della Romagna Faentina relativa all'attività rumorosa prodotta dal locale, deducendo plurimi profili di illegittimità, non specificati nel testo della sentenza. L'istanza cautelare era stata respinta con precedente ordinanza. Successivamente, la ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso, chiedendo la dichiarazione di cessazione della materia del contendere e la compensazione delle spese. L'amministrazione resistente ha aderito alla rinuncia e alla richiesta di compensazione delle spese, chiedendo la dichiarazione di estinzione del giudizio.

Norme richiamate

  • art. 84 c.p.a.

    La rinuncia al ricorso, cui ha aderito la parte resistente, determina l'estinzione del giudizio.

  • art. 35, comma 2, lett. c), c.p.a.

    La disposizione è richiamata quale base processuale per la declaratoria di estinzione del ricorso.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso, quando sia recepita dal giudice e risulti accompagnata dall'adesione della parte resistente, comporta la dichiarazione di estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 84 c.p.a., senza esame dei motivi di illegittimità dedotti contro l'atto impugnato.
  • In presenza di un accordo tra le parti sulla compensazione, il giudice può compensare integralmente le spese del giudizio contestualmente alla declaratoria di estinzione.

Come è indicizzato

MaterieEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

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