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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 4538/2022 del 09/02/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza della Corte di Appello di Napoli del 23/03/2021 che aveva rigettato la richiesta del Procuratore generale di revoca delle sospensioni condizionali delle pene concesse con le sentenze indicate (sentenze sub 2) e sub 3)). Il ricorso evidenziava contraddittorietà e errore di diritto: la Corte a quo avrebbe adottato un principio relativo all'art. 168, primo comma, n. 2) (riguardante cumulo di pene per reati anteriormente commessi), invece di valutare la fattispecie prevista dall'art. 168, primo comma, n. 1) (revoca per commissione di un delitto per cui sia inflitta pena detentiva), e avrebbe confuso quale condotta/ sentenza dovesse essere considerata per determinare la revoca. Il Procuratore generale sosteneva inoltre che il delitto cui si riferisce la revoca era stato commesso il 22/07/2001, entro il quinquennio riferito alla irrevocabilità delle sentenze sub 2) e 3) (1999), e quindi ricorrevano i presupposti per la revoca.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ritenendolo fondato. Ha rilevato che il giudice di merito ha applicato un principio pertinente all'art. 168, comma 1, n. 2), non al caso di cui al n. 1). Per la fattispecie di cui al n. 1) la regola è che la condanna a pena detentiva non sospesa, per delitto commesso entro il quinquennio dal passaggio in giudicato della precedente sentenza che aveva concesso la sospensione, impone la revoca del beneficio. Dalle risultanze emergono che le sentenze sub 2) e sub 3) divennero irrevocabili nel 1999 e che il delitto fondante la revoca (sub 1) è intervenuto il 22/07/2001, quindi nel quinquennio rilevante. L'ordinanza impugnata è stata annullata e la causa è rinviata alla Corte di appello di Napoli per un nuovo giudizio conforme ai principi indicati dalla Cassazione.

Norme richiamate

  • Codice penale, art. 168, primo comma, n. 1

    la sospensione condizionale della pena è revocata qualora, nei termini stabiliti, il condannato "commetta un delitto ovvero una contravvenzione della stessa indole, per cui venga inflitta una pena detentiva"

    La Cassazione interpreta che, per questa fattispecie, rileva che il delitto sia stato commesso entro il quinquennio dal passaggio in giudicato della precedente sentenza che aveva concesso la sospensione: se la successiva condanna infligge una pena detentiva non sospesa ed il fatto è avvenuto nel quinquennio, la revoca è imposta.

  • Codice penale, art. 168, primo comma, n. 2

    Riguarda la diversa ipotesi in cui il beneficiario riporti un'altra condanna per un delitto anteriormente commesso a pena che, cumulata con quella precedentemente sospesa, superi i limiti di legge; per questa fattispecie la giurisprudenza richiede che l'anteriorità del reato successivamente giudicato si determini con riferimento alla data di irrevocabilità della sentenza che concede il beneficio.

  • Codice penale, art. 163

    Norma richiamata per il criterio dei limiti di cumulabilità delle pene nel contesto dell'art. 168, n. 2; citata come riferimento per la disciplina del cumulo delle pene.

  • Giurisprudenza: Cass. Sez. 1, n. 11612 del 25/02/2021 (Ahmetovic)

    Conferma il principio per cui la condanna a pena detentiva non sospesa per delitto commesso entro il quinquennio dal passaggio in giudicato della precedente sentenza di condanna a pena sospesa impone la revoca del beneficio secondo l'art. 168, primo comma, n. 1.

Massime di principio

  • Distinguere chiaramente tra le due ipotesi di cui all'art. 168, comma 1: il n. 1 (revoca per commissione di un delitto che comporti pena detentiva) e il n. 2 (revoca per cumulabilità di pene per reati anteriormente commessi). Ognuna ha regole diverse per determinare l'anteriorità rilevante.
  • Per l'art. 168, n. 1, conta che il delitto sia stato commesso entro il quinquennio dal passaggio in giudicato della precedente condanna a pena sospesa: se la successiva condanna è a pena detentiva non sospesa e il fatto è nel quinquennio, la revoca è obbligatoria.
  • Per l'art. 168, n. 2, l'anteriorità del reato successivamente giudicato si valuta con riferimento alla data in cui diviene irrevocabile la sentenza che concede il beneficio e non alla sola data di commissione del reato.
  • In sede di esecuzione il giudice deve verificare con precisione le date decisive (data di commissione del nuovo reato, date di irrevocabilità delle sentenze che hanno concesso la sospensione) e applicare il corretto parametro giuridico; l'impiego di un principio inappropriato (confondere n. 1 e n. 2) comporta annullamento e rinvio.
  • Quando si richiede la revoca, indicare chiaramente quale sospensione è contestata (qual è la sentenza che ha concesso il beneficio) e quale condanna successiva fonda la richiesta, con le relative date (commissione del reato e passaggio in giudicato), per evitare errori formali o di valutazione.

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