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Ordinanza

Ordinanza n. 1632/2026 - Napoli, Sezione 3

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, dell’Ordinanza Dirigenziale n. 34/2026 del Comune di San Giorgio a Cremano, notificata in data 05.03.2026, con la quale è stata ingiunta la demolizione/rimozione di opere edilizie prive di titolo.

Giustizia amministrativa202603297

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Ordinanza dirigenziale n. 34/2026, notificata il 5 marzo 2026, recante ingiunzione di demolizione e rimozione di opere edilizie prive di titolo

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (proprietario)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza comunale di demolizione e rimozione, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare. Dalla motivazione dell'ordinanza non emergono in dettaglio i singoli motivi di legittimità dedotti nel ricorso. Il TAR ha ritenuto che la vicenda necessitasse di approfondimenti propri della fase di merito e, tenuto conto della risalenza temporale delle opere, ha valutato opportuno mantenere invariata la situazione di fatto nelle more della decisione definitiva.

La decisione

Il TAR ha accolto l'istanza cautelare e ha sospeso l'efficacia dell'ordinanza dirigenziale di demolizione e rimozione. La misura è stata adottata in ragione della necessità di ulteriori approfondimenti nella fase di merito e del bilanciamento degli interessi contrapposti, valorizzando anche la risalenza temporale delle opere e l'assenza di elementi contrari alla conservazione dello stato di fatto. Il giudice ha fissato l'udienza pubblica per la trattazione del merito al 17 febbraio 2027 e ha differito alla sentenza definitiva ogni decisione sulle spese della fase cautelare.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La disposizione è richiamata quale base normativa per la trattazione e l'accoglimento della domanda cautelare incidentale.

Massime di principio

  • Nella fase cautelare, quando la controversia richiede approfondimenti propri del giudizio di merito, il giudice può adottare una misura provvisoria conservativa, sospendendo l'efficacia dell'atto impugnato e mantenendo invariata la situazione di fatto fino alla decisione definitiva.
  • Nel bilanciamento cautelare degli interessi contrapposti, la risalenza temporale delle opere oggetto di un'ordinanza di demolizione può essere valorizzata, unitamente all'assenza di elementi contrari, per giustificare la sospensione dell'efficacia dell'ordine repressivo nelle more del merito.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniTutela cautelare
RamiEdiliziaProcedimento amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizione
IstitutiTutela cautelareProporzionalità e ragionevolezza

Testo integrale

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