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Ordinanza

Ordinanza n. 1027/2026 - Cagliari, Sezione 1

Giustizia amministrativa202600623

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sardegna - Cagliari, Sez. IOrdinanzaAzione di annullamento

Atto impugnato: esclusione dalla procedura concorsuale per la classe di concorso B018 e conseguente mancata inclusione nella graduatoria definitiva di merito

Esito

DIFETTO DI GIURISDIZIONE

La controversia

La ricorrente ha impugnato il decreto con cui l’Ufficio scolastico regionale per la Puglia l’ha esclusa dalla procedura concorsuale per titoli ed esami finalizzata all’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria, classe di concorso B018, per asserita assenza dei requisiti di ammissione. Sono stati inoltre impugnati il provvedimento di approvazione della graduatoria definitiva, la graduatoria stessa e il bando, nella parte in cui le clausole sui requisiti di accesso e sulla valutazione dei titoli sarebbero state interpretate restrittivamente, senza una valutazione concreta della coerenza del titolo di studio posseduto con la classe di concorso. La ricorrente ha dedotto di avere superato le prove concorsuali e di vantare un punteggio complessivo di 152,75 punti, chiedendo anche una misura cautelare e l’accertamento della coerenza del proprio titolo di studio. L’Amministrazione ha eccepito l’incompetenza territoriale del TAR Sardegna, sostenendo la competenza del TAR Puglia, sede di Bari. La ricorrente aveva fondato la competenza del TAR Sardegna sulla propria asserita sede di servizio a Cagliari, richiamando l’art. 13, comma 2, c.p.a.

La decisione

Il TAR Sardegna ha dichiarato la propria incompetenza territoriale e ha indicato come competente il TAR Puglia, sede di Bari. Il Collegio ha ritenuto che il foro della sede di servizio previsto dall’art. 13, comma 2, c.p.a. operi esclusivamente per controversie di lavoro direttamente attinenti alla vita di uno specifico rapporto di impiego tra il dipendente pubblico e l’amministrazione, non anche per controversie concorsuali estranee a tale rapporto. Nel caso concreto, il concorso era organizzato su base regionale, con graduatorie distinte per regione; le prove si erano svolte in Puglia e l’atto di esclusione era stato adottato dal Direttore dell’Ufficio scolastico regionale per la Puglia. Gli atti impugnati erano quindi collegati sia alla sede dell’autorità emanante sia agli effetti diretti della procedura, limitati al territorio pugliese. Il TAR ha precisato di non poter esaminare né la domanda cautelare né l’istanza di autorizzazione alla notifica per pubblici proclami, poiché, ai sensi dell’art. 15, comma 2, c.p.a., il giudice deve decidere sulla competenza prima della cautela e il giudice incompetente non può provvedervi. La causa dovrà essere riassunta davanti al TAR Puglia, sede di Bari, entro il termine perentorio di 30 giorni dalla comunicazione dell’ordinanza. Spese compensate.

Norme richiamate

  • art. 13, comma 1, c.p.a.

    La competenza territoriale è individuata in base alla sede dell’autorità emanante e agli effetti diretti dell’atto; nella controversia concorsuale, tali criteri conducevano alla competenza del TAR Puglia, sede di Bari.

  • art. 13, comma 2, c.p.a.

    il foro della sede di servizio opera esclusivamente per le controversie di lavoro

    Il foro della sede di servizio del dipendente pubblico è applicabile alle controversie direttamente inerenti a uno specifico rapporto di impiego, non alle controversie relative a procedure concorsuali estranee al rapporto lavorativo in essere.

  • art. 15, comma 2, c.p.a.

    il giudice decide sulla competenza prima di provvedere sulla domanda cautelare e, se non riconosce la propria competenza ai sensi degli articoli 13 e 14, non decide sulla stessa

    Il giudice che si dichiara territorialmente incompetente non può decidere sulla domanda cautelare né sulle istanze processuali connesse riservate al giudice competente.

  • art. 15, comma 4, c.p.a.

    In caso di declaratoria di incompetenza, il giudice deve indicare il tribunale amministrativo territorialmente competente e il termine perentorio per la riassunzione, fissato nella fattispecie in 30 giorni dalla comunicazione dell’ordinanza.

  • art. 16, comma 2, c.p.a.

    Norma richiamata nel provvedimento in relazione alla decisione sulla competenza.

Massime di principio

  • Il foro della sede di servizio previsto dall’art. 13, comma 2, c.p.a. è applicabile alle controversie direttamente riferite a uno specifico rapporto di lavoro pubblico e non può essere utilizzato per radicare la competenza territoriale nelle controversie relative a procedure concorsuali autonome ed estranee al rapporto di impiego in essere.
  • Nelle controversie concernenti un concorso organizzato su base regionale, la competenza territoriale può essere individuata, ai sensi dell’art. 13, comma 1, c.p.a., in relazione alla sede dell’autorità che ha adottato l’atto impugnato e agli effetti diretti della procedura, quando questi siano limitati al territorio regionale.
  • Il giudice amministrativo deve decidere sulla competenza prima di esaminare la domanda cautelare; qualora dichiari la propria incompetenza, non può pronunciarsi sulla cautela né sulle istanze processuali che presuppongono la competenza del giudice individuato come competente.
  • La declaratoria di incompetenza territoriale deve indicare il tribunale competente e il termine perentorio entro il quale la causa deve essere riassunta davanti a esso.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciCompetenza
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
SottomaterieRequisiti di ammissione ed esclusione dal concorso
IstitutiIncompetenza

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