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Cassazione Civile, Ordinanza n. 36142/2022 del 12/12/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (condominio)

La controversia

La controversia nasce dall'impugnazione di una deliberazione assembleare del 25 novembre 2009 con cui era stata approvata la costruzione di un ascensore nell'edificio condominiale. In primo grado il Tribunale aveva accolto la domanda di nullità o annullamento della delibera, ritenendo non idoneo il verbale a esprimere la volontà assembleare e insufficiente il richiamo a una precedente assemblea del 2003. La Corte d'appello ha invece riformato la decisione e rigettato la domanda, affermando che il verbale del 2009 dava conto delle presenze, dei millesimi e dell'esito della votazione, nonché del rispetto dei quorum deliberativi previsti per le innovazioni dirette al superamento delle barriere architettoniche. In cassazione la ricorrente ha denunciato violazione e falsa applicazione dell'art. 1136 c.c. e dell'art. 2 della legge n. 13/1989, sostenendo che la volontà assembleare non fosse stata validamente espressa per mancanza di una vera votazione e per irritualità delle forme espressive usate nel verbale, oltre che per il mancato rispetto dei quorum richiesti dalla disciplina speciale.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato che la censura non si confrontava in modo adeguato con la specifica motivazione della Corte d'appello sulla regolarità e idoneità del verbale, limitandosi a formule apodittiche e senza trascrivere integralmente il verbale stesso. Anche la doglianza relativa ai quorum previsti dalla legge n. 13/1989 è stata ritenuta generica e poco chiara, sia per il riferimento non corretto ai commi dell'art. 1136 c.c., sia per la mancanza di una vera critica alla qualificazione giuridica operata dal giudice di merito. La ricorrente è stata condannata alle spese e, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, è stato dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 1136 c.c.

    richiamato come parametro delle maggioranze costitutive e deliberative condominiali; la Corte rileva che la censura della ricorrente era generica e non si confrontava con il rilievo della Corte d'appello circa il rispetto dei quorum

  • art. 2 L. n. 13/1989

    norma speciale sul superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati; la Corte osserva che essa rinvia solo ai commi secondo e terzo dell'art. 1136 c.c. e che il motivo di ricorso non spiega in modo chiaro quale errore di diritto sarebbe stato commesso

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    base per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002

    richiamato per il parametro dell'ulteriore contributo unificato dovuto, se dovuto

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione la censura deve confrontarsi in modo puntuale con la ratio decidendi della sentenza impugnata; non è sufficiente una contestazione apodittica o meramente assertiva.
  • Quando si deduce l'irregolarità di un verbale assembleare, occorre riportare e scrutinare il contenuto del verbale in modo specifico, indicando con precisione quale parte non consentirebbe di ricostruire la volontà dell'organo deliberante.
  • La denuncia di violazione di legge in tema di maggioranze condominiali deve indicare con chiarezza la norma applicabile e il suo esatto ambito operativo; un richiamo generico a commi o disposizioni senza spiegazione non è idoneo a fondare il motivo.
  • Se il giudice di merito ha accertato la regolarità della deliberazione e il rispetto dei quorum, il ricorso deve individuare l'errore giuridico o la specifica omissione motivazionale, non limitarsi a riproporre una diversa lettura dei fatti.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazione delibere condominialiRicorso per cassazione
RamiCondominioProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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