Cassazione Penale, Sentenza n. 03618/2026 del 28/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Procuratore ha impugnato l'ordinanza del Giudice dell'esecuzione che aveva respinto la richiesta di revoca, ex art. 168, comma 1, n. 1, cod. pen., della sospensione condizionale della pena concessa con sentenza del 12/06/2013. Il PM ha rilevato che Giametta era stato condannato con sentenza del 16/05/2022 per un fatto commesso il 01/02/2020 e che la sospensione concessa con tale sentenza era poi stata revocata con ordinanza del 03/01/2025 per mancato adempimento degli obblighi. Il Giudice dell'esecuzione aveva rifiutato la revoca della prima sospensione ritenendo che la sentenza del 16/05/2022 fosse a sua volta sospesa; la Corte di legittimità ha ritenuto che il Giudice abbia travisato i fatti perché la seconda sospensione era già stata revocata, e dunque poteva rilevare ai fini dell'annullamento della prima sospensione.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso fondato, ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato il procedimento al Giudice per l'esecuzione di Marsala per un nuovo esame. Nel nuovo esame il Giudice dovrà verificare concretamente la sussistenza delle condizioni di legge per la revoca del beneficio concesso con la sentenza del 12/06/2013, alla luce del principio che la revoca prevista dall'art. 168 cod. pen. opera di diritto quando si verificano i presupposti e che gli effetti sono ex tunc. La Corte ha censurato l'errata presunzione di efficacia della sospensione concessa con la sentenza del 16/05/2022, nonostante la sua revoca intervenuta in data 03/01/2025.
Norme richiamate
art. 168 cod. pen. (sospensione condizionale della pena - revoca)
La revoca della sospensione condizionale ha natura dichiarativa e opera di diritto al verificarsi dei presupposti (es. commissione di un delitto o mancato adempimento degli obblighi). Gli effetti sono ex tunc.
art. 163 cod. pen. (limiti delle pene per la concessione del beneficio)
Rileva per il cumulo delle pene: una nuova condanna, sommata a pene pregresse, può determinare la decadenza del beneficio se superati i limiti previsti dall'art. 163.
art. 164 cod. pen. (sospensione condizionale - norme collegate)
Richiamato in giurisprudenza per chiarire i rapporti tra più sospensioni condizionali e le ipotesi in cui la seconda sospensione può incidere sulla prima.
Giurisprudenza: Sez. 1, n. 43020 del 14/10/2008 (Grasso)
Principio secondo cui una condanna a pena condizionalmente sospesa, di per sé, non può essere causa di revoca della sospensione concessa con una condanna precedente, salvo i casi in cui la seconda sospensione sia essa stessa revocata.
Giurisprudenza: Sez. 1, n. 21300 del 13/07/2016 (Lopalco)
Chiarisce che la seconda sospensione può costituire titolo per la revoca della prima solo se la seconda è stata revocata per effetto di una ulteriore condanna.
Giurisprudenza: Sez. 1, n. 15535 del 12/11/2019 (Petrucci)
Conferma l'interpretazione che la condanna con pena sospesa incide sulla revoca della precedente sospensione solo se la seconda sospensione è revocata a seguito di un'ulteriore condanna.
Massime di principio
- La revoca della sospensione condizionale prevista dall'art. 168 cod. pen. opera di diritto al momento in cui si verificano i presupposti (commissione di un delitto o mancato adempimento), con effetti retroattivi (ex tunc).
- Una condanna a pena condizionalmente sospesa non determina automaticamente la revoca di una sospensione precedente, salvo che la seconda sospensione sia essa stessa revocata per effetto di una successiva condanna o per altra causa prevista dalla legge.
- Nel valutare una richiesta di revoca occorre verificare lo stato effettivo delle sospensioni e di eventuali provvedimenti di revoca intervenuti successivamente: errori di fatto sullo stato delle sospensioni possono determinare l'annullamento del provvedimento e il rinvio per nuovo esame.
- Il Giudice dell'esecuzione, chiamato a decidere sulla revoca, deve applicare i principi giurisprudenziali che pongono come condizione che, per far valere una seconda sospensione ai fini della revoca della prima, la seconda non sia in vigore al momento del giudizio perché revocata.
- Per valutare il superamento dei limiti di cui all'art. 163 cod. pen. occorre considerare il cumulo delle pene definitive effettivamente pendenti o divenute definitive e non quelle già decadute o revocate.
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