Cassazione Civile, Sentenza n. 8392/2020 del 29/04/2020
Sintesi
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Favorevole al resistente (danneggiato)
La controversia
La controversia origina da un sinistro stradale nel quale si scontrarono un furgone di proprietà di una società e condotto da un suo addetto e un’automobile guidata dalla proprietaria. Il Tribunale di Firenze, con sentenza del 30 agosto 2013, attribuì la responsabilità dell’incidente per il 70% al conducente del furgone e per il 30% alla conducente dell’automobile, condannando in solido il conducente, la società proprietaria e la compagnia assicuratrice a risarcire al coniuge della conducente, in proprio e quale erede, i danni non patrimoniali e patrimoniali da lei subiti prima di morire, circa cinque anni dopo il sinistro per altra causa, nonché il danno non patrimoniale proprio del coniuge. La Corte d’appello di Firenze, con sentenza del 7 marzo 2018, accolse parzialmente l’appello dell’assicurazione, riducendo il danno non patrimoniale trasmesso iure hereditatis. L’assicurazione ha proposto cinque motivi di ricorso. Primo: ha contestato la ricostruzione del sinistro e la ripartizione delle responsabilità, denunciando violazione delle norme sulla precedenza e sulla circolazione, nonché vizi della valutazione delle testimonianze e della dichiarazione scritta di un testimone; ha chiesto quantomeno una ripartizione paritaria. Secondo: ha censurato la liquidazione del danno non patrimoniale ereditato, sostenendo che il criterio di calcolo non fosse adeguatamente motivato e che la riduzione riconosciuta, rispetto al danno calcolato sulla durata media della vita, fosse insufficiente, anche in confronto alle tabelle milanesi. Terzo: ha contestato la liquidazione del danno non patrimoniale richiesto iure proprio dal coniuge, deducendo carenza di prova delle conseguenze personali, mancata considerazione della malattia degenerativa preesistente della vittima e omessa pronuncia. Quarto: ha contestato la liquidazione del lucro cessante, sia quanto all’incidenza del sinistro sulla capacità lavorativa specifica della vittima e alla valutazione della consulenza tecnica, sia per la mancata detrazione dell’assegno di disoccupazione; quest’ultima questione è stata introdotta per la prima volta in cassazione. Quinto: ha censurato la condanna alle spese, lamentando che l’assicurazione fosse stata condannata a rifondere nove decimi delle spese di entrambi i gradi.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile perché, sotto la veste della violazione di legge e dei vizi motivazionali, sollecitava una nuova valutazione della dinamica del sinistro e delle prove, mirando a ottenere un terzo giudizio di merito. Il secondo è stato dichiarato inammissibile: la Corte d’appello aveva esposto una motivazione effettiva sulla rideterminazione del danno non patrimoniale ereditato in rapporto alla durata concreta della sopravvivenza della danneggiata; la doglianza investiva invece il quantum e non individuava un fatto decisivo omesso, mentre il richiamo alle tabelle milanesi era carente anche sotto il profilo dell’autosufficienza. Il terzo motivo è stato respinto: la sentenza d’appello aveva esaminato la censura sulla liquidazione del danno iure proprio, sicché non vi era omessa pronuncia; le ulteriori critiche chiedevano una diversa valutazione di fatto e una liquidazione inferiore. Il quarto motivo è stato respinto: la questione dell’assegno di disoccupazione era nuova e quindi inammissibile, mentre le restanti doglianze miravano a rivedere l’accertamento di merito, che la Corte d’appello aveva motivato anche con riguardo alla consulenza tecnica. Il quinto motivo è stato dichiarato manifestamente infondato, poiché la determinazione della misura della compensazione delle spese rientrava nella valutazione del giudice di merito ed era stata motivata. La ricorrente è stata condannata a rifondere al resistente le spese del giudizio di cassazione, liquidate in euro 7.500, oltre euro 200 per esborsi e accessori di legge, nonché al versamento dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
E dunque non si può negare che con questo motivo la ricorrente persegua un terzo grado di merito, incorrendo pertanto – a tacer d’altro – in una evidente inammissibilità.
La censura formulata come violazione o falsa applicazione di legge è inammissibile quando, nella sostanza, chiede alla Cassazione di riesaminare direttamente i fatti e la ricostruzione probatoria compiuta dal giudice di merito.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Se, poi, superando l’invocazione dell’art. 132 c.p.c., conservativamente si traduce il riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 ad un omesso esame di un fatto decisivo della controversia – nella rubrica l’"omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione" viene rapportata ad "un punto decisivo della controversia, concernente i criteri di liquidazione" -, l’inammissibilità del motivo non viene sanata, dal momento che il “punto decisivo” – rectius, fatto decisivo e discusso – non è identificabile nella sua illustrazione.
La censura per omesso esame richiede l’individuazione di uno specifico fatto storico, decisivo e discusso; la doglianza sulla misura della liquidazione o sui criteri adottati, priva dell’indicazione di tale fatto, non soddisfa il requisito.
art. 132 c.p.c.
In realtà, non è certo sostenibile che la corte territoriale abbia fornito una motivazione materialmente mancante o comunque apparente.
La motivazione non è mancante o apparente quando il giudice di merito espone in modo effettivo le ragioni della decisione, anche se la parte dissente dal criterio di quantificazione adottato.
art. 112 c.p.c.
La motivazione su questa censura nella sentenza impugnata sussiste (occupa i primi tre capoversi della pagina 13 della sentenza impugnata), e la critica che ad essa ora muove la ricorrente consiste, ictu oculi, in un’alternativa prospettazione di fatto diretta ad un quantum inferiore. L’evidente esame che la corte territoriale ha effettuato dell’appena indicata parte del terzo motivo d’appello rende d’altronde manifestamente infondata la doglianza ex art. 112 c.p.c.
Non sussiste omessa pronuncia quando la sentenza impugnata ha effettivamente esaminato la questione devoluta; la richiesta di una diversa valutazione o di un quantum inferiore non trasforma il dissenso sulla decisione in violazione dell’obbligo di pronunciarsi.
art. 91 c.p.c.
rientra nel potere discrezionale del giudicante valutare, nel caso in cui sussistano i presupposti di una compensazione delle spese di lite (e qui effettivamente sussisteva una reciproca soccombenza), l’entità della compensazione, valutazione che dalla Corte d’appello è stata espressamente – e congruamente si nota per inciso – motivata alle pagine 13-14 della sentenza.
In presenza dei presupposti per compensare in parte le spese, la determinazione dell’entità della compensazione spetta al giudice di merito, purché la scelta sia motivata in modo congruo.
art. 13, commi 1-bis e 1-quater, D.P.R. 115/2002
Sussistono D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater i presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Il rigetto del ricorso comporta, quando ricorrono i presupposti di legge, l’obbligo per la ricorrente di versare un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione non può essere utilizzato per ottenere una nuova ricostruzione della dinamica del fatto o una diversa valutazione delle prove: una censura che, pur formulata come violazione di legge, richieda tale riesame si risolve nella richiesta inammissibile di un ulteriore giudizio di merito.
- La censura di omesso esame ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. deve identificare un fatto storico, decisivo e discusso; non basta contestare il criterio di liquidazione o sostenere che il quantum sia eccessivo, né è sufficiente un generico riferimento a tabelle non adeguatamente identificate e prodotte.
- La liquidazione del danno non patrimoniale subito dalla vittima e trasmesso agli eredi va rapportata alla durata effettiva della sopravvivenza della persona danneggiata, quando il decesso sopravvenga per una causa estranea al sinistro; nel caso concreto la Corte d’appello aveva adottato tale riferimento temporale e la Cassazione ha ritenuto inammissibile la contestazione della misura risultante, in quanto diretta a una revisione del merito.
- Non ricorre omessa pronuncia se il giudice ha esaminato la domanda o la censura devolutagli, anche quando la parte ritenga insufficiente la motivazione o proponga una diversa valutazione dei fatti e del quantum.
- La richiesta di considerare in cassazione una circostanza non dedotta nei precedenti gradi di giudizio è inammissibile quando introduce una questione nuova.
- La quantificazione della compensazione delle spese processuali rientra nella valutazione del giudice di merito, se ne sussistono i presupposti e la decisione è congruamente motivata.
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